Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL POPOLO ITALIA 0 1 UPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 11433/98 Cron.1.2478 - Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 03/10/00 Dott. Federico ROSELLI - Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente 624 SENTENZA sul ricorso proposto da: 3 9 DE CESARE SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in 2 2 0 5 ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato UFF 1 INVAL FFSS, rappresentato e difeso dagli avvocati DI BERNARDINO EDOARDO, PAPADIA FRANCESCO V, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE
- ricorrente -
dal Sig. 3000 per ity GEN. 2001 contro # IL CANCELLIERE FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI 7 TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante Rilasciata copia legale al Sig. C a... ROMA VIA SESTO RUFO 23, rappresentata e difesa 2000 in per diritti ✓. ✓ dall'avvocato CORBO NICOLA, giusta delega in atti;
3942 28.7.04il IL CANCELLIERE -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1817/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97 R.G.N. 847/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbiti gli altri. Hat -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ST De SA, con ricorso del 5.11.1990, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di AR, l'Ente Ferrovie dello Stato spa ed esponeva di essere dipendente dell'Ente convenuto con le mansioni di capo-stazione; che, tempestivamente, aveva chiesto all'Ente Ferrovie dello Stato il riconoscimento, come da causa di servizio, della sua malattia, con esito negativo;
dichiedeva dichiararsi la dipendenza da causa servizio della denunciata tecnopatia, con condanna dell'Ente F.S. al riconoscimento di detta infermità come dipendente da causa di servizio, con condanna flaisill al pagamento di quanto dovuto a titolo di equo indennizzo, oltre interessi e rivalutazione. L'Ente convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza dell'8.2.95, dichiarava la lamentata tecnopatia dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VII cat. Tab. all. A DPR 804/1981. Condannava l'Ente al pagamento delle somme ex lege dovute, rivalutate e con gli interessi. La spa Ferrovie dello Stato proponeva appello, cui resisteva il De SA. 3 Il Tribunale di AR, con sentenza depositata il 27 giugno 97, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda. Il De SA ha proposto ricorso per cassazione. Le FFSS hanno depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si deduce la mancanza, in atti, della procura notarile al funzionario che rilasciò il mandato alla lite;
che, inoltre, il mandato è privo di data, redatto su foglio a parte e spillato. Il motivo è infondato. thanks Per il disposto dell'art. 77 cpc, il potere di stare in giudizio viene conferito al procuratore generale o al procuratore preposto a determinati affari a mezzo di atto scritto. Nella fattispecie, in appello, il mandato al difensore fu rilasciato dal dr. Cappelletti, capo dell'Ufficio Legale Territoriale IC di AR (qualifica non contestata), in forza di atto, espressamente indicato, del 17.12.92 dello Amministratore Straordinario Antonio Lorenzo Necci, reperibile nel fascicolo di parte, quale allegato E, col quale il potere di conferire procura ad 4 litem era attribuito, fra l'altro, ai capi degli uffici affari legali. L'atto stesso reca in calce la certificazione del notaio Falcone di conformità all'originale della delibera dell'Amministratore Straordinario. in capoDa quanto detto deriva la sussistenza, al dr. Cappelletti, del potere riconosciutogli di rilasciare procura ad litem, dovendosi ritenere che dal medesimo aspetto organizzativo da cui derivava la rappresentanza processuale dei capi degli uffici legali, derivasse, altresì, in favore dei sostanziale in medesimi, la rappresentanza relazione agli stessi rapporti controversi, come dimostrato, nella fattispecie, dalla facoltà, Shall espressamente prevista nel mandato al difensore, di transigere la lite, cioè di risolverla al di fuori dell'ambito processuale. Per quanto attiene, poi, al rilascio del mandato, per il ricorso in appello, su foglio spillato al ricorso, vale il novellato disposto dell'art. 83, 3° co. cpc, che equipara detta forma di procura a quella apposta in calce al ricorso. Il motivo va, dunque, disatteso. Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge: artt. 115 5 e 116 cpc, in relazione al punto 3 dell'art. 360 cpc. indimostrata la Avendo il Tribunale ritenuta domanda, non essendo, la c.t.u., mezzo di prova atta a dimostrare l'espletamento di turni notturni, l'esposizione al caldo e al freddo, sbalzi termići anche bruschi, tali d'aver causato la lamentata alterazione dello apparato osteoarticolare (rachide), il ricorrente deduce che, all'opposto, il Tribunale non ha tenuto conto del documento proveniente dalla stessa società FS (allegato I al fascicolo di primo grado), nel quale si legge: “L'agente è stato sottoposto per diversi anni agli flaulh stress psicofisici e disordini alimentari del personale viaggiante". Il motivo è infondato. Appare logico che il Tribunale abbia trascurato il documento del quale è stato riportato il contenuto, non avendo attinenza con la tecnopatia lamentata: infatti, gli stress e i disordini alimentari non costituiscono, di per sé, causa idonea di alterazioni dell'apparato osteoarticolare e, di fatti, non risultano contemplati nella c.t.u., la quale ha dovuto far riferimento ad altre presunte cause, che, però, non hanno trovato 6 dimostrazione nella fattispecie. Il motivo va, dunque, disatteso. Col terzo motivo, si afferma la violazione e : falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 CC e dell'art. 41 c.p., in relazione all'art. 360 cpc, punto 3; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 cpc, punto 5. Dopo aver ripetuto le doglianze già esaminate, afferma che il c.t.u., medico delil ricorrente lavoro, ben conosceva quali sono i rischi di "microtraumatismi" al quale si espone il lavoratore assegnato ai mezzi di trasporto, anche flimult perché tali rischi sono ampiamente riportati in tutti i trattati di medicina legale. Che, inoltre, la società aveva negato la sussistenza della malattia artrosica, non, dunque, che, se sussistente, essa dipendesse da causa di servizio. Che le FFSS avrebbero dovuto provare la mancata esposizione al rischio e, in caso di patologia a genesi multifattoriale, anche la presenza di un elemento estraneo alla attività lavorativa che, da solo, abbia contribuito a determinare l'insorgenza della patologia. Il motivo è infondato. All'attore tocca provare quanto afferma. Nel caso in esame, trattandosi di tecnopatia multifattoriale, gli toccava dimostrare che i lavoro prestato aveva contribuito a determinare l'insorgenza della malattia. All'opposto, non ha fornito minimamente la suddetta prova;
lo stesso c.t.u. riconoscendo che a generare il rischio di artrosi non bastava rientrare nel personale viaggiante, ma occorrevano sbalzi termini, espletamento di turni notturni, condizioni climatiche le più varie, tutte circostanze che, nella fattispecie, non sono state Heimle dimostrate e che non sono necessariamente insite nel lavoro del personale viaggiante, che può anche svolgersi in ambito regionale, quindi con escursioni termiche contenute. Ne consegue che non avendo l'attore fornito 1 prova del suo assunto, neppure ai fini di dimostrare un probabilismo nella determinazione della tecnopatia da parte del servizio prestato, ne consegue che la sentenza del Tribunale, che in conseguenza di ciò ha rigettato la domanda, appare inspirata ad esatti principi di diritto, nonché pienamente logica. Ne consegue che il ricorso va rigettato. Nulla va questo giudiz cpc. Rigetta i 3 ottobre didisposto in ordine alle spese io di cassazione ex art. 152 disp.att.
P.Q.M.
l ricorso. Nulla per le spese. 2000 II Presidente: лишь GuzlichuIl Cons. estensone: Gugli Sginally IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, -27 GEN. 2001 RACASSA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Z A O I I 3 D A 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , O A N A ' B S L E I L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E G A , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 9