CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32336 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR RR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32336 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 28 novembre 2022, che aveva applicato a Di MA Corrado la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14 contestazione) in concorso con CO MO e CH OR (fatti commessi in data 12 aprile, 13 maggio, 9 giugno e 29 giugno 2021). In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture Alfa Romeo Giulietta tg. EV456XK e ED598GC in uso a Ficara ed a ZO ed ai servizi di osservazione effettuati dalla P.G., consentiva di ricostruire un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti;
il ruolo apicale era ricoperto da VI IC (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano SE ER ed il calabrese ZO ER. La cassa comune ove confluivano i proventi dello spaccio era custodita materialmente da CO CR AR (convivente del VI) nell'abitazione di via Arzilla n. 6 a Vaccarizzo. In particolare al Di MA veniva contestato di aver acquistato e comunque ricevuto da CO MO e CH OR diverse partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di metterla in commercio ed in particolare una partita di cocaina da mezzo chilo, come si evince dalla plurime consegne registrate dagli scambi di sms e dai servizi di osservazione e controllo. Ritenuti il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato nonché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. unica misura idonea veniva reputata la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge, l'insufficiente valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare in carcere nonché l'omessa valutazione della adeguatezza o inadeguatezza degli arresti donniciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod.proc.pen. 2 Assume che l'ordinanza impugnata non ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto considerato che i precedenti dello stesso sono alquanto risalenti nel tempo mentre il Tribunale li ha erroneamente valutati quali elementi che attestano il pericolo di reiterazione. Inoltre il Tribunale ha affermato che l'unica misura idonea a salvaguardia del pericolo di recidiva é la custodia cautelare in carcere omettendo di valutare l'idoneità e l'adeguatezza degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica dove insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, appare fare un buon governo dei principi più volte affermati da codesta Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. La motivazione sul punto, con gli indicati riferimenti, risulta allo stato adeguata e le critiche della difesa, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate. Ed invero il tribunale con motivazione logica e puntuale, dopo aver esaminato il quadro di gravità indiziaria, sul quale peraltro non si incentra l'oggetto del presente procedimento, ha ritenuto nella specie la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in relazione alla gravità intrinseca dei fatti posti in essere e delle circostanze, in particolare il quantitativo di gr. 500 di cocaina ricevuto dal Di MA il 13.5.2021 nonché la qualità del fornitore CO MO, personaggio legato alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ha altresì valutato la "biografia criminale" del prevenuto che annovera precedenti specifici per reati in tema di stupefacenti nonché la "proiezione nel tempo" dei traffici posti in essere come si evince dai chiari riferimenti contenuti nelle intercettazioni. In ordine alla scelta della misura, il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, considerato che il traffico di stupefacenti può ben essere commesso in ambito domestico e che il prevenuto annovera tra i precedenti una condanna per evasione, benché risalente al 2011. 3 Quanto alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari individuate con la misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico, va rilevato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). In conclusione, il ricorso ma- nifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 18.4.2023
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Penale Sent. Sez. 4 Num. 32336 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 28 novembre 2022, che aveva applicato a Di MA Corrado la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 14 contestazione) in concorso con CO MO e CH OR (fatti commessi in data 12 aprile, 13 maggio, 9 giugno e 29 giugno 2021). In particolare l'ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio probatorio costituito da intercettazioni telefoniche, dati forniti dal localizzatore satellitare GPS installato sulle autovetture Alfa Romeo Giulietta tg. EV456XK e ED598GC in uso a Ficara ed a ZO ed ai servizi di osservazione effettuati dalla P.G., consentiva di ricostruire un quadro di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di cocaina tra la Sicilia orientale e la Calabria in cui i calabresi facevano da corrieri per conto di grossisti locali rimasti non identificati rifornendo in via stabile una vasta clientela tra le province di Catania e Siracusa. L'organizzazione era di tipo gerarchico con ruoli prestabiliti;
il ruolo apicale era ricoperto da VI IC (elemento di punta del clan Cappello); gli organizzatori erano SE ER ed il calabrese ZO ER. La cassa comune ove confluivano i proventi dello spaccio era custodita materialmente da CO CR AR (convivente del VI) nell'abitazione di via Arzilla n. 6 a Vaccarizzo. In particolare al Di MA veniva contestato di aver acquistato e comunque ricevuto da CO MO e CH OR diverse partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina al fine di metterla in commercio ed in particolare una partita di cocaina da mezzo chilo, come si evince dalla plurime consegne registrate dagli scambi di sms e dai servizi di osservazione e controllo. Ritenuti il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato nonché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. unica misura idonea veniva reputata la custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, con un unico motivo di ricorso la violazione di legge, l'insufficiente valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare in carcere nonché l'omessa valutazione della adeguatezza o inadeguatezza degli arresti donniciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod.proc.pen. 2 Assume che l'ordinanza impugnata non ha valutato la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto considerato che i precedenti dello stesso sono alquanto risalenti nel tempo mentre il Tribunale li ha erroneamente valutati quali elementi che attestano il pericolo di reiterazione. Inoltre il Tribunale ha affermato che l'unica misura idonea a salvaguardia del pericolo di recidiva é la custodia cautelare in carcere omettendo di valutare l'idoneità e l'adeguatezza degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica dove insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, appare fare un buon governo dei principi più volte affermati da codesta Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato. La motivazione sul punto, con gli indicati riferimenti, risulta allo stato adeguata e le critiche della difesa, pertanto, devono ritenersi manifestamente infondate. Ed invero il tribunale con motivazione logica e puntuale, dopo aver esaminato il quadro di gravità indiziaria, sul quale peraltro non si incentra l'oggetto del presente procedimento, ha ritenuto nella specie la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie in relazione alla gravità intrinseca dei fatti posti in essere e delle circostanze, in particolare il quantitativo di gr. 500 di cocaina ricevuto dal Di MA il 13.5.2021 nonché la qualità del fornitore CO MO, personaggio legato alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Ha altresì valutato la "biografia criminale" del prevenuto che annovera precedenti specifici per reati in tema di stupefacenti nonché la "proiezione nel tempo" dei traffici posti in essere come si evince dai chiari riferimenti contenuti nelle intercettazioni. In ordine alla scelta della misura, il Tribunale, con motivazione logica e puntuale, ha ritenuto unica misura idonea la custodia cautelare in carcere, considerato che il traffico di stupefacenti può ben essere commesso in ambito domestico e che il prevenuto annovera tra i precedenti una condanna per evasione, benché risalente al 2011. 3 Quanto alla possibilità di tutelare le esigenze cautelari individuate con la misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico, va rilevato che il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463). In conclusione, il ricorso ma- nifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 18.4.2023