Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1955 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 marzo 1955 |
Commentario • 1
- 1. Risarcimento danni: inalazione fibre di amianto, quantificazione del danno non patrimonialeAccesso limitatoRosita Ponticiello · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2012
Giurisprudenza • 240
- 1. Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1052Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. CE IA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Parte_1 [...] Persona_1Quali eredi di elettivamente domiciliati in Genova Piazza della Vittoria n.14/18 presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace (c.f. C.F._1 ),che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Fabio Miroglio (c.f. C.F._2 ) giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrenti contro Controparte_1 , elettivamente domiciliata/o in presso l'avv. che la/o rappresenta per mandato a margine della …Leggi di più...
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- 2. Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 195Provvedimento: RG 545/ 2024 TRIBUNALE di GORIZIA Sezione Lavoro Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. RI ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo; per CP_1 l'avv. Cosentini; per CP_2 l'avv. Schenone. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. Il Giudice RI ER R.G. 545/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. RI ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 545/2024 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 194Provvedimento: RG 29/ 2024 TRIBUNALE di GORIZIA Sezione Lavoro Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. BR LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per CP_1 l'avv. Di Rosa. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. Il Giudice BR LI R.G. 29/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro in persona del dott. BR LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 29/2024 promossa da: …Leggi di più...
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- 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 1110Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2024 N. 01110/2024 REG.PROV.COLL. N. 00653/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiora Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4; per il risarcimento del danno non …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2025, n. 44Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2025 N. 00044/2025 REG.PROV.COLL. N. 03666/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese ad integrare o modificare quelle della legge 12 aprile 1943, n. 455 , sull'estensione dell'assicarazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi per le parti riguardanti la disciplina delle visite mediche dei lavoratori di cui agli articoli 5, 6, 13, 14 della legge anzidetta e il funzionamento del Collegio medico; la rendita di passaggio di cui all'art. 10 della legge stessa; il limite minimo di inabilita' permanente e il regime di revisione; l'adeguamento del salario base; la modifica della tabella A, annessa alla citata legge; una disposizione transitoria per la prevenzione in materia; l'istituzione di una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni ( art. 70 regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ).
Le norme predette saranno inspirate ai seguenti criteri:
a) attuare un piu' efficace controllo dello stato di salute e della idoneita' fisica dei lavoratori anche all'atto dell'entrata in vigore della legge delegata disciplinando le denuncie, registrazioni e notizie intorno alle lavorazioni e ai lavoratori;
b) far gravare la spesa del funzionamento del Collegio medico unicamente sull'Istituto nazionale della previdenza sociale e sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
c) assicurare la corresponsione, entro piu' brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti dalle malattie anzidette, ed in misura piu' adeguata alle necessita' economiche dei lavoratori assicurati che abbandonano le lavorazioni morbigene, e per un termine di almeno un anno;
d) ridurre dal 33 al 20 per cento il limite minimo di inabilita' permanente, modificando il regime di revisione dell'inabilita';
e) adeguare al particolare rischio della silicosi e dell'asbestosi il sistema della determinazione del salario base ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative;
f) ampliare il campo della tutela con la modifica della tabella A, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455 , prolungando il periodo massimo di indennizzabilita' a quindici anni ed apportando modifiche alle lavorazioni;
g) dettare una norma transitoria per l'applicazione del regio decreto 14 aprile 1927, n. 530 , fino alla emanazione del regolamento speciale di prevenzione per la silicosi e l'asbestosi;
h) istituire una sezione distinta dal Fondo speciale infortuni presso la Cassa depositi e prestiti per assicurati o loro superstiti in particolari condizioni, o per lavoratori emigrati rientrati in Patria non aventi diritto alle indennita' previste dalla legge 13 aprile 1943, n. 455 . - Art. 2.
Per la violazione delle norme emanate in virtu' della delega di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire 80.000.