Sentenza 24 settembre 1998
Massime • 1
In tema di correzione di errori materiali, il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione esclude, salva la possibilità di esperire i rimedi straordinari previsti dall'ordinamento, l'ulteriore esame di ogni questione di merito o di rito, e il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali al fine di emendare errori di fatto in cui sia incorso il giudice, non potendosi operare una sorta di equiparazione, mutuata dal codice di rito civile, tra tale istituto e quello, del tutto diverso quanto a presupposti ed effetti, della revocazione. (Fattispecie nella quale è stato escluso che potesse procedersi mediante la correzione di errore materiale a sanare una dedotta irregolarità della notificazione dell'avviso al difensore della fissazione dell'udienza per la trattazione di un ricorso per cassazione). Vedi Corte cost., sent. n. 119 del 18 aprile 1996.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/1998, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24.9.1998
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N. 2676
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 21546/98
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sulla istanza del difensore di ID CO di correzione di errore materiale incorso nella sentenza in data 15 ottobre 1996 pronunciata in udienza pubblica dalla Corte Suprema di cassazione, sezione sesta penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'inammissibilità dell'istanza.
RITENUTO che con istanza in data 4 marzo 1998, pervenuta alla Corte Suprema di cassazione in data 9 marzo 1998, l'avv. Francesco Mobilio, quale difensore di ID CO, chiedeva che si provvedesse con la procedura di correzione degli errori materiali alla "revocazione" della sentenza in data 15 ottobre 1996 pronunciata in udienza pubblica dalla Corte Suprema di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento n. 24310/96 R.G., con la quale era stato rigettato il ricorso del medesimo DA avverso la sentenza in data 26 marzo 1996 della Corte di appello di Milano;
che al riguardo l'istante segnalava che l'udienza del 15 ottobre 1996 era stata tenuta in assenza e all'insaputa del difensore, cui non era stato notificato il relativo avviso, come risultava anche dalla dichiarazione dell'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Monza ER IS allegata alla istanza medesima, sicché la predetta sentenza doveva ritenersi affetta da un "errore di fatto";
che in data 7 maggio 1998 l'avv. Francesco Mobilio formulava altra istanza di correzione di errore materiale (pervenuta il 19 maggio), avente il medesimo oggetto, con la quale faceva presente che, a causa di un errore materiale dell'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Monza, in data 17 luglio 1996, in luogo dell'avviso per l'udienza del 15 ottobre 1996 relativo al ricorso del proprio assistito DA CO, gli era stata consegnata, per tramite della impiegata OC, copia di un avviso per l'udienza dell'11 ottobre 1996 diretto in realtà all'avv. Gandolfi ed avente ad oggetto un ricorso proposto nell'interesse di tale EL NT;
che l'istante allegava al riguardo una ulteriore dichiarazione a firma di ER IS, assistente UNEP del Tribunale di Monza, con la quale si confermava che, per mero errore, il giorno 17 luglio 1996 alla segretaria dell'avv. Mobilio era stata consegnata copia di un atto da notificare in realtà diretto all'avv. Gandolfi.
CONSIDERATO che
il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione esclude, salva la possibilità di esperire i rimedi straordinari previsti dall'ordinamento, l'ulteriore esame di ogni questione di merito o di rito, e che non è comunque consentito ricorrere alla procedura di correzione degli errori materiali al fine di emendare errori di fatto in cui sia incorso il giudice, non potendosi operare una sorta di equiparazione, mutuata dal codice di rito civile, tra tale istituto e quello, del tutto diverso quanto a presupposti ed effetti, della revocazione (cfr. Cass., sez. un., c.c. 9 ottobre 1996, Armati;
Cass., sez. VI, c.c. 20 aprile 1998, Nocelli;
Cass., sez. III, c.c. 17 aprile 1997, Salmi;
cfr. inoltre C. cost., sent. n. 119 del 18 aprile 1996);
che analoga istanza, riguardante il medesimo oggetto, è stata già respinta con ordinanza n. 280 emessa alla c.c. del 26 gennaio 1998 da questa Sesta sezione, il che comunque renderebbe inammissibile la nuova istanza di correzione, valendo anche per i provvedimenti camerali il principio del ne bis in idem (cfr. Cass., sez. un., c.c. 18 maggio 1994, Armati);
che, in ogni caso, come osservato nella predetta ordinanza del 26 gennaio, agli atti è l'originale dell'avviso spedito per l'udienza del 15 ottobre 1996 recante la relazione di notificazione all'avv. Francesco Mobilio, difensore di DA CO, attestante che copia dell'atto era stata consegnata in data 17 luglio 1996 alla dipendente OC, addetta allo studio, che si incaricava della consegna, in precaria assenza del destinatario;
che una privata dichiarazione dell'ufficiale giudiziario non potrebbe in alcun modo sovvertire l'efficacia probatoria della relazione di notificazione, formalmente in tutto regolare;
che, conseguentemente, deve dichiararsi la inammissibilità della istanza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1998