CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2023, n. 9098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9098 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
sui ricorsi proposti da: SENTENZA MA IU, nato a [...] il [...] MA CO MI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9098 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava il riesame proposto nell'interesse di MA IU e MA CO MI avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in data 06/08/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 256 d.lgs 152/2006 e 44 d.P.R. n. 380/2001 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione MA IU e MA CO MI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per omessa motivazione in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro preventivo con riferimento alla pala meccanica rinvenuta sull'area in sequestro. Deducono che con memoria difensiva era stato evidenziato che la pala meccanica rinvenuta sui luoghi non era risultava essere stata utilizzata nella realizzazione del fatto contestato e che il sequestro del mezzo meccanico era ingiustificato, non sussistendo finalità probatorie nè il pericolo di reiterazione del reato;
a fronte di tali deduzioni difensive il Tribunale si era limitato a rilevare che la pala meccanica presumibilmente era stata utilizzata per lo svolgimento dei lavori contestati, senza nulla argomentare in ordine alle questioni sollevate;
era, quindi, evidente che la motivazione era del tutto assente in ordine alla necessaria correlazione della res con la commissione del reato;
tale correlazione non può essere occasionale ma deve avere un carattere che consenta di ritenere sicura la reiterazione della condotta illecita in caso di libera disponibilità del bene. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Va osservato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2 Nella specie, Il Collegio cautelare, ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza del nesso strumentale diretto tra il contestato reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva ed il bene in sequestro (pag 3 dell'ordinanza impugnata, ove di rileva che, sulla base delle risultanze probatorie, la pala meccanica veniva utilizzata per la distribuzione, raccolta ed l'interramento dei rifiuti). Va ricordato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, cod. proc. gen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale, sicché il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della "res" sottoposta a misura cautelare reale (Sez.3, n.9149 del 17/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266454 - 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 - dep. 18/06/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez. 3, n. 2048 del 03/05/1996, Rv. 205823 - 01). 3. I ricorrenti propongono doglianza che si sostanzia in generiche censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, non proponibili in sede di legittimità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9098 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/09/2022, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava il riesame proposto nell'interesse di MA IU e MA CO MI avverso il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in data 06/08/2022 in relazione ai reati di cui agli artt. 256 d.lgs 152/2006 e 44 d.P.R. n. 380/2001 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione MA IU e MA CO MI, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge per omessa motivazione in relazione ai presupposti legittimanti il sequestro preventivo con riferimento alla pala meccanica rinvenuta sull'area in sequestro. Deducono che con memoria difensiva era stato evidenziato che la pala meccanica rinvenuta sui luoghi non era risultava essere stata utilizzata nella realizzazione del fatto contestato e che il sequestro del mezzo meccanico era ingiustificato, non sussistendo finalità probatorie nè il pericolo di reiterazione del reato;
a fronte di tali deduzioni difensive il Tribunale si era limitato a rilevare che la pala meccanica presumibilmente era stata utilizzata per lo svolgimento dei lavori contestati, senza nulla argomentare in ordine alle questioni sollevate;
era, quindi, evidente che la motivazione era del tutto assente in ordine alla necessaria correlazione della res con la commissione del reato;
tale correlazione non può essere occasionale ma deve avere un carattere che consenta di ritenere sicura la reiterazione della condotta illecita in caso di libera disponibilità del bene. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Va osservato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2 Nella specie, Il Collegio cautelare, ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza del nesso strumentale diretto tra il contestato reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva ed il bene in sequestro (pag 3 dell'ordinanza impugnata, ove di rileva che, sulla base delle risultanze probatorie, la pala meccanica veniva utilizzata per la distribuzione, raccolta ed l'interramento dei rifiuti). Va ricordato che l'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, cod. proc. gen., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale, sicché il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della "res" sottoposta a misura cautelare reale (Sez.3, n.9149 del 17/11/2015, dep.04/03/2016, Rv.266454 - 01; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 - dep. 18/06/2014, Denaro e altro, Rv. 259850; Sez. 3, n. 2048 del 03/05/1996, Rv. 205823 - 01). 3. I ricorrenti propongono doglianza che si sostanzia in generiche censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato, non proponibili in sede di legittimità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/01/2023