Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
Non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui il PM, pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato per quanto attiene la sua sostituzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. Invero, il mancato consenso del PM su di una parte della richiesta dell'imputato, impone al giudice di rigettare in toto la richiesta di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11/11/1999
1. Dott. Pier Francesco Marini Consigliere ORDINANZA
2. " Giuseppe Sica " N. 5377
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di OP " N. 13412/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di PALERMOavverso la sentenza in data 5.11.98 del Pretore di Termini Imerese,
nei confronti di IT LO, nato a [...] il [...], imputato del delitto di cui agli artt. 56, 610 c.p.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Sica Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento della sentenza con rinvio che, nella specie, trattasi di applicazione della pena ex art. 444 cpp. a richiesta delle parti;
che l'imputato aveva richiesto l'applicazione della pena detentiva di giorni 18 di reclusione, con sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria di lire 1.350.000 di multa;
che il P.M. aveva prestato il consenso, limitatamente all'applicazione della pena detentiva, opponendosi alla sostituzione della stessa;
che il Pretore - applicando la pena pecuniaria in assenza del consenso del P;
è incorso in una palese ed erronea applicazione della legge penale (art. 444.2 c.p.p.) ex art. 606, lett. b) cpp;
che, infatti, l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena;
che, pertanto, solamente se vi è il consenso della parte che non ha formulato la richiesta, anche sulla sostituzione della pena, il giudice può correttamente procedere alla sua applicazione;
che, pertanto, il mancato consenso del P.M. su di una parte della richiesta dell'imputato, comportava il rigetto della proposta "in toto"; che, perciò, la sentenza va annullata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 gennaio 2000