Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC OM, elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier n. 53, studio avvocati Allegra e De Benedictis, presso gli avvocati Antonio Angelini e Leonardo Goffredo che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro società Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Prof. Lucio Moscarini che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 804/2000, decisa il 7 novembre 2000 e pubblicata il 27 dicembre 2000, resa dalla Corte d'Appello di Bari nel procedimento n. 383/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Paola De Virgiliis per delega dell'avv. Lucio Moscarini, nell'interesse della società controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23 ottobre 1997, NC OM conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del Lavoro la società Ferrovie dello Stato S.p.A. allo scopo di ottenere il computo del periodo di formazione e lavoro ai fini economici e non solo giuridici.
Resisteva la società convenuta e segnalava di aver agito nel rispetto del contratto di formazione e lavoro che, al punto 9, prevedeva il trattamento ai soli fini giuridici.
Con sentenza n. 8349/99 in data 15 giugno - 31 agosto 1999, il Giudice adito accoglieva la domanda, rilevando la nullità della clausola contrattuale in premessa.
Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 804/2000 emessa in data 7 novembre - 27 dicembre 2000 dalla Corte d'Appello di Bari. La decisione viene così motivata.
Osserva la Corte territoriale che gli scatti di anzianità non sono previsti dalla legge ma hanno una regolamentazione pattizia. La clausola contrattuale, fra l'altro conforme all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, non risulterebbe dunque contraria a norma imperativa.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione NC OM con atto notificato in data 26 giugno 2001, sulla base di un unico complesso motivo.
La società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso notificato in data 9 luglio 2001 e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 legge 113/86, in relazione all'art. 3 legge 863/84. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione.
Si osserva che l'art. 3, comma 5^, legge 19 dicembre 1984 n. 683 (rectius art. 3, comma 5^, del Decreto Legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 Legge 19 dicembre 1984, n. 863, non consente l'interpretazione restrittiva degli effetti ricollegabili all'anzianità di servizio. La censura appare fondata.
Invero l'art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984 n. 726, conver-tito in legge con modificazioni dall'art. 1 Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nel regolare il contratto di formazione e lavoro, così dispone al comma 5:
"Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro." Il successivo comma 12, nell'estendere le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione, riafferma lo stesso principio del computo del periodo di formazione ai fini dell'anzianità di servizio. Si afferma nella denunciata sentenza che il richiamo all'anzianità di servizio vale solamente per gli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, non anche dalla contrattazione collettiva.
La distinzione non trova fondamento nel testo normativo ove si richiama sic et simpliciter l'anzianità di servizio, senza alcun riferimento alle fonti che ne regolano gli effetti. La tassativa disposizione di legge non offre spazio a distinzioni estranee al testo pur se gli scatti di anzianità ed i passaggi automatici alle classi stipendiali in funzione dell'anzianità trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva.
Si osserva ancora, nella denunciata sentenza, che il contratto di formazione e lavoro inter partes sarebbe conforme alla contrattazione collettiva, in particolare all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
Peraltro la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva. I principi sopra richiamati sono già stati enunciati da questa Corte nelle sentenze sez. lav., 18 agosto 2000, n. 10961 e sez. lav., 06 ottobre 2000, n. 13309 e non si ravvisano ragioni per discostarsi dagli stessi, tanto più che la Corte territoriale, come pure la società controricorrente, non formulano critica alcuna in ordine a tale orientamento, pur precedente rispetto alla pronuncia in grado di appello, limitandosi a non tenerne conto. Si impone quindi l'accoglimento del ricorso e la Cassazione dell'impugnata sentenza. Questa Corte deve decidere nel merito, non risultando necessario alcun accertamento di fatto.
Si deve perciò accogliere la domanda di NC OM ed emanare le conseguenti disposizioni in suo favore per l'attribuzione dell'anzianità a lei spettante e per il pagamento delle differenze salariali che ne derivano, oltre accessori di legge. Quanto alle spese del giudizio di primo grado possono essere confermate le statuizioni prese nella sentenza pretorile. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio d'appello.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento della domanda di NC OM, dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 9 del contratto individuale del 15 ottobre 1987 e l'obbligo della società resistente di computare a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio il periodo di formazione e lavoro svolto dalla ricorrente come a tutti gli effetti. Condanna la società resistente a computare il periodo di formazione e lavoro nel sensi indicato e conseguentemente al pagamento delle differenze retributive connesse alla mancata attribuzione della superiore classe stipendiale, al momento della trasformazione del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado. Compensa le spese del giudizio di appello.
Condanna la società resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 14,00 oltre a Euro 3.000,00 (tremila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004