Art. 4. (Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all'estero) 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
della cultura italiana all'estero) 1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.