Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 dicembre 1990
Art. 2. (Finalita') 1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilita' istituzionale del perseguimento delle predette finalita'.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990