Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1990, n. 401
Articolo 10Articolo 12
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29 dicembre 1990
Art. 11. (Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli
esperti per la programmazione culturale all'estero
del personale del Ministero) 1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unita' per l'esercizio di attivita' ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A.
L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
2. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 gioni dalla loro richiesta".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1990