Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1857
CASS
Sentenza 3 dicembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fattispecie criminosa di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, non ha abrogato, né esplicitamente né implicitamente, il reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, dei documenti identificativi, previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che le due fattispecie penali possono concorrere tra loro).

Commentario1

  • 1La resistibile stabilità del giudicato: revocabile in executivis la
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Chi avesse creduto, qualche anno fa, che alcune incrinature realizzatesi - inizialmente sotto la spinta di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi di varie dichiarazioni di incostituzionalità - nella monolitica intangibilità del giudicato penale, avrebbero finito per risolversi in modeste eccezioni per qualche limitato problema di esecuzione, si sarebbe sbagliato di grosso. Le iniziali "aperture" hanno cominciato a dilatarsi con una sorta di effetto "a cascata" probabilmente all'inizio non preventivabile, o non prevedibile per ampiezza nei termini in cui si è realizzato, per quanto logicamente necessitato dalla eadem ratio. Sicché ci si è presto resi conto che …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1857
Data del deposito : 3 dicembre 2010

Testo completo