Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
La fattispecie criminosa di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, non ha abrogato, né esplicitamente né implicitamente, il reato di omessa esibizione, senza giustificato motivo, dei documenti identificativi, previsto dall'art. 6, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che le due fattispecie penali possono concorrere tra loro).
Commentario • 1
- 1. La resistibile stabilità del giudicato: revocabile in executivis laGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Chi avesse creduto, qualche anno fa, che alcune incrinature realizzatesi - inizialmente sotto la spinta di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e poi di varie dichiarazioni di incostituzionalità - nella monolitica intangibilità del giudicato penale, avrebbero finito per risolversi in modeste eccezioni per qualche limitato problema di esecuzione, si sarebbe sbagliato di grosso. Le iniziali "aperture" hanno cominciato a dilatarsi con una sorta di effetto "a cascata" probabilmente all'inizio non preventivabile, o non prevedibile per ampiezza nei termini in cui si è realizzato, per quanto logicamente necessitato dalla eadem ratio. Sicché ci si è presto resi conto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
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1857 /1 1
RE PUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 03/12/2010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
.1985 Dott. Giuliana Ferrua Presidente N.
1. Dott. Ciro Petti Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere N. 28200/010
3. Dott Mario Gentile Consigliere 4. Dott Giulio Sarno Consigliere
N Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
EN LI DI, nato il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Firenze, emessa il 09/04/010
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giovanni D'Angelo
che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
1
Udito il difensore Avv. //
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 09/04/010, ex art. 444 cpp, applicava nei confronti di EN LI DI - imputato del reato di cui agli artt. 73, comma 1° e
5°, D.P.R. 380/01 e 61 n. 11 bis cp;
6, comma 3°, D.L.vo 286/98 (come ritenuto in sentenza) - dichiarata la prevalenza delle attenuanti generiche e di quelle del fatto di lieve entità sulle contestate aggravanti;
la pena di mesi otto di reclusione ed €
2.500,00 di multa;
pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 6, 3° comma, D.L.vo 286/98, stante l'introduzione del reato di clandestinità, ex art. 10 bis citato D.L.vo 286/98, come inserito dall'art. 1
comma 16 lett. a) D.L.vo n. 94/09.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/12/010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Firenze
- tenuto conto della peculiare natura processuale della sentenza di patteggiamento - ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali
2 della decisione, ivi compresi la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cp,
ai fini dell'assoluzione nel merito dell'imputato; nonché la congruità della pena.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate.
In particolare per quanto attiene al reato di cui all'art. 6, comma 3°, D.L.vo 286/98, si osserva che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente
-l'introduzione del reato di cui all'art. 10 bis citato D.L.vo 286/98 (il tutto ex art. 1, comma 16 lett. a),
D.L.vo 94/09), non ha determinato l'abrogazione esplicita o implicita della fattispecie criminosa, ex art. 6 comma 3° citato D.L.vo. Trattasi di autonome condotte illecite ossia: a) l'omessa esibizione, senza giustificato motivo dei documenti indicati nell'art. 6, comma 3°, D.L.vo 286/98; b)
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
- che concorrono perché
inerenti ad obiettivi giuridici distinti fra loro.
Ancora, nella fattispecie de qua stante la prevalenza delle concesse attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 bis cp non è rilevante la declaratoria di
illegittimità costituzionale (ex sent. Corte Costituzionale n. 249/010) della citata norma di cui all'art. 61, n. 11 bis, cp, perché detta aggravante non è stata valutata ai fini della determinazione della pena, come applicata in atti.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da EN LI DI, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.500,00.
P. Q. M.
La Corte,
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 03/12/010
Il Presidente
(dott. G. Ferrua) ей L'Estensore
( dott. M. Gentile )
ГрамоMario Gentileденья
DEPOSITATA IN CANCELLERIA COA
21 GEN. 2011
IL CANCELLIERE ant e
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