Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10527 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESECUZIONE 1 0527/0 SEZIONE SECONDA CIVILE FORMA ECIFICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente K.G.N. 18677/00 Dott. Vincenzo COLARŮ - Cron. 23541 Consigliere Consigliere Rep. 2754 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EN IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato CIRO INTINO, difeso dall'avvocato RAFFAELE PINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CO, elettivamente domiciliato in ROMA LOBERTO VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIOLONGO, difeso dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente - nonchè contro 484 -1- MB US;
- intimato avverso la sentenza n. 608/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato PALMIERI Angelo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri motivi. 1 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24/11/1987 ER NI esponeva: che, con contratto 16/2/1985, aveva acquistato da SI IU un apparta- mento facente parte di una lottizzazione in agro di Manfredonia per il prez- zo di £ 25.250.000; che detto immobile, con preliminare 11/10/1980, era stato promesso in vendita dall'SI a RO EN TO il " quale lo aveva poi promesso ad esso ER con scrittura 10/8/1982; che, gravando sul bene una quota di mutuo per £ 11.700.000, il venditore si era obbligato ad estinguere il mutuo entro il 31/1/1985 e a far cancellare l'ipoteca a garanzia del prestito;
che il RO, con scrittura 16/2/1985, aveva assunto ogni responsabilità per l'ipotesi che l'SI non avesse provveduto a liberare l'immobile dai gravami esistenti sullo stesso;
che l'SI ed il RO non avevano ottemperato agli obblighi assunti. L'attore, quindi, chiedeva la condanna dell'SI e del RO ad adempiere agli obblighi relativi all'estinzione del mutuo ed alla cancellazio- ne dell'ipoteca, oltre al risarcimento del danno, nonché la condanna, limitata all'SI e, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per suo 11 grave inadempimento, alla restituzione del prezzo di £ 25.250.000 con inte- ressi, rivalutazione e risarcimento del danno. L'SI rimaneva contumace mentre il RO, costituitosi, ecce- piva l'inammissibilità e l'infondatezza delle due domande principali. In sede istruttoria veniva disposta ed eseguita una c.t.u. con la quale veniva accertato che sull'immobile gravava una quota di mutuo di £ 11.700.000, con relativa ipoteca, nonché altra ipoteca incidente sul suolo e sull'intero complesso, a garanzia della somma di £ 450.000.000 non ancora frazionata. Con sentenza 10/11/1995 il tribunale di Foggia, ritenuta inattuabile la do- manda principale di esecuzione specifica per l'esistenza dell'altra garanzia, accoglieva la domanda subordinata dichiarando la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento dell'SI e condannava quest'ultimo a restituire il prezzo di £ 42.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Avverso la detta sentenza il ER proponeva appello chiedendo, in via principale, l'accoglimento della prima domanda formulata e, in subordine, la condanna anche del RO a restituire il prezzo. L'SI rimaneva contumace mentre il RO resisteva all'impugnativa. Con sentenza 17/6/1999 la corte di appello di Bari, in riforma dell'impugnata decisione, accoglieva la domanda proposta, in via principale, dal ER osservando: che l'acquirente ER all'atto della stipula sape- va dell'esistenza dell'altra ipoteca sul complesso immobiliare di cui faceva parte l'appartamento in questione a garanzia di un mutuo di £ 450.000.000; che anche il RO non ignorava l'esistenza di detta altra garanzia;
che ciò emergeva dal contenuto del contratto di vendita del 16/2/1985 e della di- chiarazione sottoscritta dal RO subito dopo la stipula di tale contratto;
che, come era pacifico, né l'SI né il RO, quale fideiussore, avevano rispettato gli obblighi rispettivamente assunti per cui era legittima e possibile la domanda proposta in via principale dal ER di adempimento di detti obblighi;
che originariamente il ER aveva limitato la domanda principale alla sola estinzione della quota di mutuo di £ 11.700.000 ed alla cancellazione della relativa ipoteca;
che però il tribunale si era pronunciato su tale domanda comprendendovi anche il mutuo non frazionato di £ 4 450.000.000 e la relativa iscrizione ipotecaria;
che su tale pronunzia nessuna eccezione di ultrapetizione o di domanda nuova era stata sollevata dagli ap- pellati per cui sulla questione si era formato il giudicato interno;
che il tri- bunale aveva motivato il rigetto ritenendo impossibile per il ER ottene- 3 re l'adempimento specifico per non essere stato frazionato il mutuo di £ 450.000.000 e per la difficoltà dei convenuti di pagare una somma così ele- vata;
che si trattava solo di difficoltà soggettive inidonee ad impedire o ad escludere giuridicamente la possibilità di esecuzione;
che pertanto, in acco- glimento del primo motivo di gravame, gli appellati andavano condannati in solido ad adempiere gli obblighi dagli stessi rispettivamente assunti con il contratto 16/2/1985 e con la dichiarazione di garanzia di pari data;
che re- stava assorbito il motivo gradato di appello con il quale il ER aveva lamentato l'errore commesso dal tribunale avendo accolto la domanda su- bordinata senza far ricadere anche sul RO tutte le conseguenze della disposta risoluzione del contratto di compravendita. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bari è stata chiesta da RO EN TO con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. ER NI ha resistito con controricorso. SI Giu- seppe non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il RO denuncia: insussistenza del vi- zio di ultrapetizione nella sentenza del tribunale e, conseguentemente, del ravvisato giudicato implicito ( violazione e falsa applicazione degli articoli 102 c.p.c. e 2099 c.c. ); contraddittorietà di motivazione per erronea inter- pretazione della sentenza e della domanda;
omessa ed insufficiente motiva- 5 zione, illogicità; ultrapetizione da parte della corte di appello;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. La complessa censura risulta articolata sulle seguenti deduzioni. Il ER, con l'atto introduttivo del giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto solo la cancellazione dell'ipoteca relativa al mutuo frazionato di £ 11.700.000 e non altro. Il tribunale ha rigettato tale domanda sul presupposto della inammissibilità di una condanna generica alla eliminazione delle ipoteche, cioè di una qualsivoglia ipoteca e, quindi, anche della sola ipoteca oggetto della domanda introduttiva. Il primo giudi- ce ha fatto riferimento alle due ipoteche non per far derivare dalla pluralità delle stesse l'inammissibilità della condanna generica alla loro eliminazione, quanto per riportare un dato di fatto non incidente sulla sostanza della moti- vazione. Dal contesto della sentenza di primo grado risulta che per il tribu- nale non era il numero delle ipoteche a determinare l'inammissibilità della domanda, ma solo l'impossibilità di procedere alla esecuzione in forma spe- cifica ex articolo 612 c.p.c. di una condanna generica. Da ciò deriva l'insussistenza del vizio di ultrapetizione in cui, secondo la corte di appello, sarebbe incorso il tribunale: la domanda proposta in via principale dall'attore era stata infatti rigettata su motivazioni giuridiche che non ave- vano ampliato il petitum e la causa petendi. La corte di merito è invece in- corsa nel detto vizio, avendo ravvisato un inesistente e mai eccepito giudi- cato interno sul ritenuto ampliamento del petitum. Peraltro esso RO, totalmente vittorioso, non aveva l'onere e l'interesse di impugnare la deci- sione di primo grado. Infine la corte barese non ha rilevato che il ER nelle conclusioni dell'atto di appello aveva chiesto la cancellazione di tutte 6 le ipoteche così proponendo inammissibilmente domande nuove non com- prese nell'atto di citazione di primo grado nel quale non vi era alcun riferi- mento al mutuo di £ 450.000.000. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati. Dalla consentita lettura degli atti processuali risulta, come riportato nella parte narrativa che precede, che: 1) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ER NI chiese, in via principale, la condanna dei convenuti SI e RO "alla anticipata estinzione del mutuo di £ 11.700.000........e, conseguente- mente, alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile"; 2) con la sentenza di primo grado la detta domanda venne rigettata dal tribunale sul rilievo che la richiesta di esecuzione specifica non era accogli- bile ed una condanna generica sarebbe risultata vana perché gravando sull'immobile in questione altra ipoteca, oltre quella indicata dall'attore, per un mutuo di £ 450.000.000 ed essendo rimasto incerto l'ammontare delle spese necessarie per l'estinzione dei mutui al fine della cancellazione delle ipoteche non era possibile porre a carico dei convenuti l'adempimento specifico "di tutti quegli oneri preliminari e necessari per pervenire alla libe- razione dell'immobile dalle due ipoteche"; 3) il ER propose appello sostenendo, in via principale, l'ammissibilità della pronuncia di condanna (anche se generica) alla elimi- nazione delle due ipoteche e chiedendo quindi la condanna degli appellati "a cancellare tutti i pesi esistenti sull'immobile e, comunque, a cancellare le ipoteche iscritte precedentemente alla vendita"; 7 4) la domanda proposta in via principale dal ER è stata accolta dalla corte di appello la quale ha condannato l'SI ed il RO “ad ese- guire gli obblighi rispettivamente assunti di pagamento delle somme ancora dovute e di cancellazione delle relative ipoteche gravanti sull'immobile" determinando le singole somme da pagare in favore dell'Istituto Bancario San Paolo e della s.p.a. Sipea;
-non avendo gli5) la corte di merito ha ritenuto coperto da giudicato appellati sollevato al riguardo l'eccezione di ultrapetizione o di domanda la parte della pronuncia di primo grado con la quale il tribunale nuova 1 aveva preso in esame ( ritenendolo compreso nell'oggetto della domanda proposta in via principale dal ER) anche il mutuo di £ 450.000.000. Ciò posto è evidente la sussistenza della denunciata violazione delle norme indicate nel motivo di ricorso in esame (in particolare articoli 102 e 345 c.p.c.) avendo errato la corte di appello nel ravvisare il detto giudicato interno implicito e nell'accogliere integralmente una domanda in parte inammissibile perché proposta dal ER per la prima volta con l'atto di gravame. In proposito occorre osservare che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, il giudicato interno può formarsi solo su un capo non im- pugnato della statuizione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità appunto della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pur di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione. Costituisce poi capo autonomo della sentenza, co- me tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche interno ), quello che risolva una questione controversa avente una propria individualità ed 8 autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipenden- te: la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazioni di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della deci- sione (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenza 17/5/2001 n. 6757). Nella specie la corte di appello non si è attenuta ai detti principi, avendo ravvisato un giudicato interno con riferimento ad una mera circostanza di fatto esistenza di altra ipoteca e di altro mutuo oltre quelli indicati dall'attore nell'atto di citazione - posta in evidenza dal tribunale non per ri- solvere una questione sul punto sorta tra le parti ed avente una sua autono- mia, bensì per utilizzare un ulteriore argomento idoneo a rafforzare il con- vincimento dell'inutilità sul piano pratico e giuridico di una sentenza di condanna generica all'eliminazione delle ipoteche ( ma, logicamente, anche di una sola, ossia quella richiamata dal ER nell'atto introduttivo del giudizio) perché non essendo stato possibile determinare l'ammontare delle spese necessarie per l'estinzione dei due mutui e per la cancellazione delle due ipoteche ( ivi compresi, quindi, il mutuo e l'ipoteca oggetto della domanda proposta in via principale dall'attore ) - una simile condanna sa- rebbe stata inattuabile “in sede di esecuzione alla luce delle disposizioni previste dagli articoli 612 e segg. c.p.c.". Il detto principio di diritto - posto a base della decisione appellata dal ER deve coerentemente ritenersi affermato dal tribunale a prescindere - dall'esistenza di una sola o di due ipoteche e di un solo o di due mutui posto che, ad avviso del primo giudice, nella specie sarebbe stata “vana” una pro- 9 nuncia di condanna generica con riferimento a tutti e due ma anche ad uno qualsiasi dei mutui e delle ipoteche in questione. Deve pertanto escludersi come sostenuto dal ricorrente con il motivo in esame il vizio di ultrapetizione ravvisato dalla corte di appello nella sen- tenza del tribunale, vizio che peraltro il RO non era tenuto a denuncia- re con apposito appello incidentale essendo rimasto totalmente vittorioso nel giudizio di primo grado e non avendo formato la questione dell'esistenza o meno di un altro mutuo e di un'altra ipoteca oggetto di contrasto e di dibat- tito tra le parti: da ciò l'inesistenza in ordine a detta questione del giudicato interno implicito ravvisato dalla corte di merito. Del pari fondata è la censura mossa dal ricorrente relativa all'errore commesso dalla corte di appello nel non aver dichiarato inammissibile, per- ché nuova, l'ulteriore domanda ( in aggiunta a quella formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado) proposta dal ER per la prima volta con l'atto di gravame relativa alla richiesta di condanna degli appellati alla cancellazione dell'ipoteca per £ 450.000.000 ed a pagare il relativo de- bito. Al riguardo è appena il caso di rilevare che, come è pacifico nella giuri- sprudenza di legittimità, il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'articolo 345 c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico per cui la sua violazione va rile- vata di ufficio anche in sede di giudizio di cassazione ( poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione ) senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio. 10 Nel caso in esame, come rilevato, è evidente che con la detta richiesta il ER ha ampliato il petitum ed il thema decidendum. Da quanto precede deriva che, in accoglimento del primo motivo del ri- corso, la sentenza impugnata deve essere cassata per essere inficiata dai suddetti vizi - e la causa rinviata ad altro giudice, designato in altra sezione della corte di appello di Bari, che procederà ad un nuovo esame della con- troversia e dei motivi dell'appello proposto da ER NI tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati e delle osservazioni di cui sopra. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento de- gli altri motivi con i quali il ricorrente denuncia rispettivamente: vizio di ultrapetizione ( articolo 102 c.p.c. ) sostenendo che oggetto della domanda (nuova ) in appello era come la prima formulata nell'atto intro- - duttivo del giudizio - una condanna generica tanto che non erano stati quan- tificati i debiti, sicché la quantificazione ipotetica operata dalla corte di ap- pello rappresenta una ultra o extra petizione rispetto alla domanda nonché una decisione da quanto pronunciata in favore di terzi estranei eventualmente non più creditori: in sostanza non era stato chiesto un adem- pimento in forma specifica come invece ritenuto dalla corte di merito ( se- condo motivo ); incensurabilità della sentenza di primo grado (articoli 278 e 279 c.p.c. ); ulteriore ultrapetizione ( articoli 102 e 279 c.p.c. ); illogicità e contradditto- rietà di motivazione perché, secondo il RO, correttamente il tribunale aveva applicato gli articoli 278 e 279 c.p.c. non avendo ravvisato, nei pre- supposti di fatto della domanda ( di condanna ad un facere ) e nelle prove raccolte, alcuna delle ipotesi da tali norme previste: con l'atto di appello il 11 ER aveva solo rinnovato la richiesta di condanna generica e non aveva impugnato la decisione di primo grado sotto il profilo della esclusione di una sentenza di mero accertamento dell'obbligo di fare e non aveva modifi- cato la domanda originaria al fine di poter legittimamente agire in separato giudizio ex art. 612 c.p.c. ( terzo motivo ); omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia;
ultrapetizione; violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1941 c.c. per essersi la corte di appello discostata dal tenore letterale delle parole usate dalle parti nell'atto notarile e nella dichiarazione di esso RO così pervenendo a decisioni illogiche e contraddittorie rispetto alla volontà delle parti come manifestata in detti documenti ( quarto motivo ). I riportati motivi di ricorso sono stati proposti espressamente ( il secon- do) o logicamente ( gli altri ) in via subordinata al mancato accoglimento del primo e principale motivo riguardando questioni ( vizio di ultrapetizione della decisione della corte di merito;
possibilità nella specie di una pronun- cia di condanna generica;
esattezza dei principi affermati con la sentenza di primo grado;
interpretazione degli atti negoziali sopra indicati) la cui solu- zione è da ritenere in parte superata dalle considerazioni che precedono e in 9 parte rientrante nell'ambito del compito che dovrà svolgere il giudice del rinvio relativo alla valutazione alla stregua dei rilievi sopra esposti e nei - limiti risultanti da tali rilievi - della fondatezza o meno del primo motivo dell'appello spiegato dal ER. Ove ritenuto infondato tale primo motivo di gravame il giudice del rinvio dovrà esaminare il secondo motivo dell'appello del ER avente ad og- getto la richiesta di condanna anche del RO alla restituzione del prezzo 12 - che la corte territoriale ha dichiarato "assorbito e superato" dall'accoglimento del primo motivo. Al giudice del rinvio va rimessa la pronuncia sulle spese di questo giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spe- se del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Bari. Roma 20 marzo 2003 Il presidente Il consigliere estensore Will the DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggl, 3 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie D Nuoro IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Бі одного CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 26-5-2004 serie 4 al n. 16240 versate € 170,43 apposta in cajce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1. Roberto Ricci 13