Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, la trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari giustifica, anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 275 comma quarto cod. proc. pen., la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere, senza necessità di verificare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che dalla violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione deriva oggettivamente la perdita di rilievo delle particolari condizioni personali che giustificano la misura meno afflittiva, in quanto risulta evidente che esse non impediscono comunque l'elusione delle cautele imposte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2014, n. 10260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10260 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/02/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 388
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 46080/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NI IA N. IL 18/11/1989;
avverso l'ordinanza n. 571/2013 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 02/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA P. rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 2.7.13 ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale, in data 15.4.2013, il Tribunale di Castrovillari aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituiti con la custodia in carcere, nei confronti di EL TO RI, quale indagata del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che, versando ella nelle condizioni di madre di prole di età non superiore a tre anni, con lei convivente, il Tribunale non avrebbe specificato, così violando il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4, quali fossero le eccezionali esigenze cautelari giustificanti l'aggravamento della misura.
Osserva, a tale proposito, che, essendosi già concluso il giudizio di primo grado, non potrebbe tenersi conto dell'esigenza contemplata dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), mentre dovrebbe escludersi il pericolo di fuga di cui alla lettera b) del medesimo articolo, in quanto l'allontanamento dal domicilio sarebbe stato contenuto nel tempo, mentre il pericolo di reiterazione del reato di evasione non potrebbe essere preso in considerazione, non essendo della stessa specie di quello per il quale si procede.
Aggiunge che il Tribunale si sarebbe limitato a formulare un giudizio prognostico sfavorevole circa il futuro rispetto degli obblighi imposto dal regime cautelare meno afflittivo, senza indicare la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari.
Rileva, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere l'aggravamento della misura cautelare previsto dall'art. 276 c.p.p., comma 1-ter di automatica applicazione, mentre avrebbe dovuto invece considerare la prevalenza delle esigenze garantite dall'art. 275 c.p.p., comma 4. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Come risulta dal ricorso e dal provvedimento impugnato, la ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 in quanto madre di prole di età inferiore a sei anni e l'aggravamento della misura risulta disposto ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1- ter quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti con gli arresti domiciliari precedentemente concessi. Occorre pertanto preliminarmente ricordare quale sia la lettura delle disposizioni dianzi richiamate effettuata dalla giurisprudenza di questa Corte.
4. Si è in particolare affermato che il requisito delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richiesto dall'art. 275 c.p.p., comma 4, costituisce un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione il quale, nell'ipotesi di cui all'art. 274 cod. proc. pen., riguarda una elevata probabilità di reiterazione, che, nel caso dell'art. 275 cod. proc. pen., diviene certezza della ripetizione (Sez. 6 n. 15016, 2 aprile 2013; Sez. 2 n. 32472, 30 agosto 2010; Sez. 5 n. 2240, 19 gennaio 2006). Tali esigenze sono peraltro desumibili dagli stessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari: specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5 n. 2240, 19 gennaio 2006, cit.). Si è ulteriormente specificato (Sez. 2 n. 11714, 28 marzo 2012) che la disposizione in esame è finalizzata a garantire a determinati soggetti, che versano in condizioni particolari, l'applicazione di misure alternative alla custodia in carcere, presupponendo un affievolimento delle esigenze di cautela determinato da tali condizioni e garantendo la tutela della persona impedendo che la stessa custodia carceraria possa atteggiarsi (paradossalmente) quale strumento contrario alle esigenze di "umanizzazione", che la stessa esecuzione penale è chiamata a rispettare per dettato costituzionale, ricordando anche come, in altra occasione (Sez. 1, n. 5840, 6 febbraio 2008), si sia affermato che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere trova fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore, nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 Cost., dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute.
5. Per ciò che concerne, invece, l'art. 276 c.p.p., comma 1-ter, si è precisato che la revoca degli arresti domiciliari in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura e la sostituzione della stessa con la custodia in carcere è obbligatoria ed esclude che al giudice, una volta accertata detta trasgressione, possa essere riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 6 n. 3744, 23 gennaio 2013; Sez. 5 n. 15053, 18 aprile 2012;
Sez. 5 n. 1821, 17 gennaio 2012; Sez. 5 n. 42017, 2 novembre 2009;
Sez. 6 n. 12313, 19 marzo 2008; Sez. 6 n. 5690, 5 febbraio 2008; Sez. 6 n. 9245, 9 marzo 2005; Sez. 5 n. 47643, 9 dicembre 2004). Si è anche escluso che la disposizione codicistica in esame possa porsi in contrasto con principi costituzionali, ricordando come la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 40 del 2002, abbia riconosciuto in essa una presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, conseguente alla trasgressione delle prescrizioni, la quale non esclude, tuttavia, che il fatto idoneo a giustificare la sostituzione della misura possa essere comunque apprezzato dal giudice in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, per verificare se la condotta di trasgressione in concreto realizzata presenti quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione che la norma impugnata assume a presupposto della sostituzione, dovendosi intendersi tale affermazione del giudice delle leggi nel senso che è onere del giudice verificare l'effettiva lesività e le caratteristiche strutturali della condotta dell'indagato, che deve in concreto essere qualificata come una effettiva trasgressione (Sez. 3 n. 28606, 17 luglio 2012. Analoghe considerazioni sono contenute in Sez. 5 n. 42017, 2 novembre 2009, cit. V. anche Sez. 6 n. 5690, 5 febbraio 2008, cit.). Un ulteriore apporto è stato peraltro fornito anche dalle Sezioni Unite (SS. UU. n. 4932, 4 febbraio 2009), le quali hanno ricordato le indicazioni date dalla Corte Costituzionale, specificando come...sia consentito al giudice che si pronuncia sull'aggravamento di prendere in adeguata considerazione le eventuali giustificazioni già fornite dall'interessato agli organi di polizia giudiziaria che abbiano constatato l'esistenza della trasgressione.
6. Avuto dunque riguardo ai criteri ispiratori delle disposizioni in esame appena ricordati, può dirsi che se, come si è detto, la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari richiesta per l'applicazione della misura custodiate di massimo rigore per i soggetti contemplati dall'art. 275 c.p.p., comma 4 è quella di contemperare le necessità di cautela con le esigenze di tutela di particolari condizioni personali, la trasgressione delle prescrizioni imposte con gli arresti domiciliari palesa una situazione nella quale la sussistenza di dette condizioni perde effettivo rilievo, in quanto risulta evidente che esse non impediscono comunque la elusione delle regole dettate per la misura meno afflittiva, giustificandosi, conseguentemente, l'aggravamento ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1-ter. Tale aggravamento, inoltre, risulta caratterizzato da un sostanziale automatismo, atteso che, come già rilevato da questa Corte (v. Sez. 6 n. 3744, 23 gennaio 2013, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti), la lettera della norma esclude la sussistenza di un potere discrezionale in capo al giudice, essendo utilizzata, nell'art. 276, comma 1 ter l'espressione dispone in luogo di quella può disporre contenuta nel primo comma e, dai lavori parlamentari preparatori, emerge che detta disposizione è stata introdotta al fine specifico di sanzionare l'indagato il quale, ponendo in essere una condotta integrante gli estremi di una evasione, dia dimostrazione di non essere meritevole del regime coercitivo meno afflittivo.
7. Venendo al caso in esame, deve rilevarsi che il Tribunale ha dato correttamente conto della sussistenza delle condizioni per l'aggravamento della misura, ponendo in evidenza che la ricorrente aveva, in precedenza, già subito un aggravamento della misura degli arresti domiciliari, sostituita con la custodia in carcere, per reiterate violazioni, consistite nel ritardato rientro all'abitazione, rispetto all'orario stabilito, per ventidue volte e che, ciò nonostante, le era stata nuovamente accordata fiducia sostituendo nuovamente la misura inframuraria con gli arresti domiciliari.
Aggiungono i giudici della cautela che la donna, nel frattempo condannata ad anni 15 di reclusione in primo grado per i fatti contestati, subiva un nuovo aggravamento della misura quale conseguenza di una ulteriore violazione, avendo ella ignorato un espresso diniego del Tribunale recandosi a Catanzaro per fare visita al marito, ristretto presso la locale casa circondariale. I giudici riconoscono dunque espressamente la necessità dell'aggravamento, richiamandone l'automatismo e facendo rilevare l'uso strumentale della maternità da parte dell'indagata, stigmatizzando, inoltre, la evidente volontà della prevenuta di non osservare le prescrizioni imposte e la conseguente inadeguatezza del regime custodiale meno afflittivo.
8. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una valutazione giuridicamente corretta, perché in linea con i principi dianzi richiamati ed adeguatamente motivata, avendo i giudici chiarito diffusamente le ragioni dell'inevitabile aggravamento. Va peraltro rilevato che le motivazioni del Tribunale pongono implicitamente in risalto la pericolosità della prevenuta ed una condotta certamente sintomatica di una personalità proclive al delitto che, unita alla gravità dei fatti contestati, mediante il richiamo alla pesante condanna subita in primo grado dalla ricorrente, rendono manifesta la sussistenza di esigenze cautelari che possono considerarsi eccezionali nel senso inteso dall'art. 275 c.p.p., comma 4, atteso che la dimostrata indifferenza alle elementari regole di comportamento imposte dal regime custodiale applicato, anche a fronte di un espresso diniego da parte del giudice, unita agli altri dati negativi valorizzati dai giudici della cautela, rende del tutto logica una prognosi di non recidività totalmente sfavorevole.
9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014