Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 5371
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Sentenza 19 gennaio 2000

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A norma dell'art.26, comma 1, del Regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. n.545 del 1986, anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna, e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito. Pertanto, il militare comandato di servizio regolato da consegna, non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato, come prescrive l'art.26, comma 2, del citato Regolamento. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art.120 c.p.m.p. per avere l'imputato - comandante di plotone in servizio di controllo armato di obiettivi fissi - violato le consegne di prelevare personalmente le armi e le munizioni presso l'armeria facendole prelevare dal capo servizio, omettendo, poi, di effettuare le operazioni di caricamento armi nel posto previsto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 5371
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5371
    Data del deposito : 19 gennaio 2000

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