Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
A norma dell'art.26, comma 1, del Regolamento di disciplina militare, approvato con d.P.R. n.545 del 1986, anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna, e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito. Pertanto, il militare comandato di servizio regolato da consegna, non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato, come prescrive l'art.26, comma 2, del citato Regolamento. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art.120 c.p.m.p. per avere l'imputato - comandante di plotone in servizio di controllo armato di obiettivi fissi - violato le consegne di prelevare personalmente le armi e le munizioni presso l'armeria facendole prelevare dal capo servizio, omettendo, poi, di effettuare le operazioni di caricamento armi nel posto previsto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Camillo Losana Presidente del 19/1/2000
1. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Marchese Consigliere N. 90
3. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Canzio Consigliere N. 37487/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- R U D E S F e d e r i c o, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 23 aprile 1999 dalla sezione distaccata in Napoli della Corte militare di appello;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare Dott. Francesco Gentile il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
Con sentenza del 18 settembre 1998 il Tribunale militare di Palermo, previa concessione di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e con i benefici di legge, ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione militare Federico RU, avendolo ritenuto colpevole del reato di concorso in violata consegna aggravata e continuata(artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 120 e 47 n.2 cod. pen. mil. pace) perché, S.Ten. in servizio presso l'8^ rgt. Alpini di Catania, in data 4 giugno 1997 presso il Distaccamento di Catania Fontanarossa, allorché stava iniziando lo svolgimento del servizio in qualità di comandante di plotone, in concorso con il S.Ten. Francesco AB, capo servizio, violava le consegne di prelevare personalmente le armi e le munizioni presso l'armeria facendole prelevare dal suddetto capo servizio ed ometteva poi di effettuare le operazioni di caricamento armi nel posto previsto. Sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Sezione distaccata in Napoli della Corte militare di appello, con sentenza del 23 aprile 1999, in parziale riforma della pronuncia impugnata, esclusa la continuazione e concessa l'ulteriore attenuante dell'ottima condotta di cui all'art. 48 cod. pen. mil. pace, ha ridotto la pena a due mesi e venti giorni di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria di L.
6.000.000. In particolare, la Corte militare ha osservato:
- che le disposizioni relative al prelievo delle armi ed alle operazioni di caricamento e scaricamento armi erano state puntualmente e specificamente inserite nelle consegne predisposte per il Comandante di Plotone (servizio svolto dal RU) ed imponevano a questi di prelevare e distribuire personalmente l'armamento e di effettuare le operazioni di caricamento (controllando che esse fossero svolte correttamente anche da tutti i militari componenti il plotone) nell'apposito posto allestito nel distaccamento, sicché non v'era dubbio che il RU fosse tenuto ad osservare quelle disposizioni impartitegli a titolo di consegna per lo svolgimento del servizio;
- che, anche sotto un profilo più sostanziale, poteva dirsi che la disciplina delle operazioni di prelievo e caricamento armi rientrava a pieno titolo nella essenza del servizio perché qualsiasi anomalia concernente l'armamento dei militari, oltre a compromettere la sicurezza delle persone, influisce in misura massiccia sulla efficienza del servizio;
- che l'osservanza delle consegne non tollerava eccezioni di sorta, neanche in caso di ritardo nella assunzione del servizio che, peraltro, si dispiegava ininterrottamente nelle ventiquattro ore, con turni di avvicendamento, sicché l'eventuale ritardo avrebbe solo comportato un aggravio per la muta precedente, tenuta a restare sul posto fino al momento del cambio;
- che, con specifico riferimento al problema dell'elemento psicologico del reato, andava detto che il RU non si era trovato di fronte a due doveri apparsigli come "incompatibili" ed entrambi da osservare, bensì aveva da un lato una consegna da rispettare e, dall'altro, il timore di subire le conseguenze disciplinari del proprio ritardo ed aveva preferito tutelare la propria posizione piuttosto che assicurare il regolare svolgimento del servizio, incorrendo quindi consapevolmente in una condotta contraria alle consegne;
- che, d'altra parte, immediata conseguenza della condotta censurata era stata l'accidentale esplosione di un colpo dalla propria pistola in dotazione, circostanza che il RU aveva tentato di occultare mediante sostituzione della cartuccia con altra in suo possesso;
- che andava tuttavia esclusa la continuazione in quanto la condotta posta In essere dal RU, ancorché articolata, aveva violato la consegna solo nella parte relativa alla predisposizione delle armi per il servizio, cosicché unica era la messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma e, quindi, unico il reato. Avverso tale decisione, il RU ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando la manifesta illogicità della motivazione, sostiene:
- che non rientra nel concetto di "consegna" il comportamento imposto ad un militare non da una specifica disposizione di un superiore, ma da una norma legislativa o regolamentare;
- che, in ogni caso, il S.Ten. AB era abilitato ad effettuare le operazioni di prelievo e di caricamento delle armi;
- che, quanto all'elemento soggettivo, avrebbe dovuto rilevarsi che il comportamento dell'agente non è stato determinato dalla necessità di tutelare la propria posizione, ma assolutamente dalla volontà di assicurare il regolare svolgimento del servizio, portandosi sul posto all'ora stabilita, che, nella sua convinzione, aveva avuto la prevalenza su ogni altra considerazione. Le censure sono manifestamente infondate.
Ed invero, a norma dell'art. 26, 1^ comma, del vigente Regolamento di disciplina militare, approvato con D. P. R. 18 luglio 1986, n. 545, "la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.
È perciò evidente che anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna, e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito. Nè può dubitarsi in ordine alla rilevanza, ai fini della corretta esecuzione del servizio armato assegnato al RU (controllo di obiettivi fissi), delle disposizioni concernenti il prelevamento, il caricamento e lo scaricamento delle armi.
Va anche rilevato che il militare comandato in servizio regolato da consegna non può farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato (art. 26, 2^ comma del citato Regolamento di disciplina).
Va altresì precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema Corte, l'elemento soggettivo del reato di violata consegna consiste nella volontà, libera e cosciente, di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte, anche se il militare non abbia avuto l'intenzione di produrre, come conseguenza della sua azione od omissione, quel danno o quel pericolo ad evitare i quali era stata data la consegna (trattasi di reato di pericolo presunto), e che tutte le prescrizioni hanno uguale forza cogente che il militare incaricato deve scrupolosamente osservare, senza la possibilità di interpretazioni o di opinioni personali, sostanzialmente elusive delle stesse, che si porrebbero, quindi, come inammissibili condizioni dell'osservanza, con conseguente loro irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, mentre non può avere rilievo l'errore di fatto, che si risolverebbe in un errore di diritto, cioè sulle disposizioni della consegna, integrative del precetto penale (l'art. 120 cod. pen. mil. pace è indubbiamente una norma penale in bianco).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma che, viene determinata in L. 1.000.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000