Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23510
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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Nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23510
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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