Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23510 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1974
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 037177/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
i) RD NT N. IL 05/09/1982;
avverso ordinanza del 16/07/2003 TRIB. SORV. MINORI di MESSINA. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale per i minorenni di Messina, in funzione di tribunale di sorveglianza, dichiarò inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da SC NO in quanto non accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, comma 2 bis, c.p.p.;
- che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'interessato sostenendo, in sintesi, che la richiesta in questione sarebbe stata, in realtà, corredata dalla dichiarazione dell'effettivo domicilio del richiedente (Messina-Vill. Mili S.Marco - Via s. Caterina n. 8) e che, comunque, avendo l'art. 677 il solo scopo di stabilire i criteri di determinazione della competenza del tribunale adito, nella specie già individuato senza incertezza alcuna nel tribunale per i minorenni di Messina, la sanzione della inammissibilità prevista dall'art. 677, comma 2 bis. c.p.p., non avrebbe avuto ragione di essere;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa alla elezione, dall'art. 677, comma 2 bis, c.p.p., non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza, ancorché al momento effettiva, di costui - come, nella specie, risulta invece avvenuto, secondo quanto emerge dalla diretta visione della richiesta in atti, cui la Corte ha ritenuto possibile e doveroso accedere, essendo stato denunciato, nella sostanza, un vizio "in procedendo" - occorrendo, al contrario (come si evince anche dall'espresso richiamo operato dalla norma anzidetto alle disposizioni dell'art. 161 c.p.p., in quanto applicabili), che il richiedente, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza- così come appunto è richiesto dal citato art. 161 c.p.p. - la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera che vengano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, ex lege, di comunicare nelle forme prescritte ogni eventuale successiva variazione;
- che, diversamente opinando, lo scopo di speditezza perseguito dal legislatore con l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 677 c.p.p.. verrebbe in larga parte frustrato, dal momento che, ove le notificazioni nel luogo semplicemente indicato come quello di residenza del richiedente non andassero a buon fine, sarebbe comunque necessario disporre le opportune ricerche, in vista dell'eventuale declaratoria di irreperibilità, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 159 c.p.p.;
- che, quanto alle conseguenze della mancata dichiarazione o elezione di domicilio, il fatto che il comma 2 bis dell'art. 677 c.p.p. si collochi (alquanto incongruamente, in verità) nell'ambito della disciplina attinente alla determinazione della competenza per territorio del tribunale o del magistrato di sorveglianza, non può in alcun modo impedire, avuto riguardo al chiaro ed ineludibile tenore letterale della norma, che dette conseguenze debbano comunque sostanziarsi nella prevista sanzione della inammissibilità, nulla rilevando che la competenza del tribunale o del magistrato di adito sia, come nella specie, fuori discussione;
- che, conclusivamente, il ricorso non appare quindi meritevole di accoglimento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004