Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicchè, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del "ne bis in idem" in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell'esecuzione).
Commentari • 2
- 1. Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …
Leggi di più… - 2. Pignoramento mobiliare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 52173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52173 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
52173-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1215 Giacomo Paoloni - Presidente - Anna Petruzzellis UP - 27/09/2017 R.G.N. 23733/2017 Emilia Anna Giordano Relatore - Alessandra Bassi Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI IO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/10/2016 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma delle sentenze del 20 luglio 2011 e del 27 maggio 2013 del Tribunale di Catania con cui IO RI è stato condannato per due violazioni dell'art. 388, comma terzo, cod. pen. -, disposta la riunione dei due procedimenti e ritenuta la continuazione fra i reati oggetto di essi, la Corte d'appello di Catania ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi due e giorni quindici di reclusione e 250 euro di multa. Giova precisare che al RI è contestato di avere sottratto i beni mobili di sua proprietà sottoposti a pignoramento (con provvedimento del 4 settembre 2008) e di cui era stato nominato custode, trasferendoli dall'immobile ove egli svolgeva l'attività commerciale (rilasciato a seguito di sfratto per morosità), senza comunicare al creditore il luogo di relativo trasferimento - come costituiva suo preciso onere in quanto custode -, dunque impedendone il rinvenimento da parte dei funzionari dell'IVG in occasione dei due accessi disposti per la vendita all'incanto.
2. IO RI ricorre avverso il provvedimento, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Marco Tringali, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, comma secondo, 163 e 157 cod. pen. A sostegno del ricorso si evidenzia che la Corte d'appello è incorsa in diversi errori di diritto là dove, nell'unificare i procedimenti a carico del RI, per un verso, ha omesso di rinnovare l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in relazione alla prima condanna, sebbene la pena complessivamente inflitta consentisse il riconoscimento dell'istituto, con ciò incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius;
per altro verso, non ha proceduto a dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto del primo procedimento (in quanto commesso il 27 febbraio 2009);
2.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen., per avere la Corte distrettuale omesso di considerare, da un lato, che fa difetto l'elemento soggettivo, non essendo stato accertato che l'imputato avesse consapevolezza di violare alcun precetto penale;
dall'altro lato, che la condotta di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa di proprietà dell'agente sottoposta a pignoramento è condotta non ripetibile, di tal che, una volta rilevata la sottrazione del bene pignorato, l'incriminazione non è più contestabile, pena la violazione del principio del ne bis in idem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Non coglie nel segno il rilievo concernente la dedotta mancanza dell'elemento soggettivo (sub punto 2.2 del ritenuto in fatto). Il ricorrente ripropone al riguardo le medesime censure già coltivate in appello e non si confronta con le congrue considerazioni svolte in risposta dalla Corte distrettuale, là dove ha bene evidenziato come RI fosse stato 2 ritualmente avvisato della data fissata per la vendita mediante invio di lettere raccomandate (come da biglietto di cancelleria, le vendite dei beni venivano comunicate il 10 febbraio 2009 per la data del 2 marzo 2009 ed, il 24 febbraio 2008, per la data del 27 febbraio 2009) e come costituisse preciso onere dell'imputato di ritirare i plichi contenenti le citazioni (v. pagine 4 e 6 della sentenza). Non v'è pertanto materia perché RI possa legittimamente invocare a discolpa la mancata conoscenza delle comunicazioni inerenti alla procedura esecutiva.
3. E' invece fondato il secondo profilo di doglianza dedotto con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem (sub punto 2.2 del ritenuto in fatto).
3.1. In risposta all'omologa deduzione mossa in appello, il Collegio del gravame ha escluso la sussistenza dei presupposti della rilevata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. evidenziando che "i due procedimenti penali trovano il loro fondamento giuridico nella medesima procedura esecutiva, tuttavia gli atti di cui al procedimento n. 5396/2010 R.G. N.R. attengono a diversi atti esecutivi rispetto quelli che hanno formato oggetto del giudizio principale ed in relazione ai quali viene in rilievo una diversa ed ulteriore condotta dell'imputato a fronte di una diversa ed ulteriore attività esecutiva posta in essere dalla parte offesa. Invero, dalla documentazione in atti, risulta che dopo che l'accesso del 27 febbraio 2009 andava vuoto per l'assenza del RI, veniva fissata una nuova vendita per la data del 14 gennaio 2010, giusto provvedimento del 2 novembre 2009 del giudice dell'esecuzione, per la vendita all'incanto dei beni mobili pignorati con atto del 4 settembre 2008". Secondo quanto dato per pacifico dal Giudice del gravame, i beni oggetto di amotio nei due procedimenti riuniti sono, dunque, fisicamente gli stessi assoggettati a pignoramento in data 4 settembre 2008, nell'ambito della medesima - ed unica - procedura esecutiva, e le due contestazioni (oggetto dei due procedimenti nn. n. 7544/2009 e 5393/2010 R.G. N.R.) discendono dal rinnovato accertamento della sottrazione alla procedura esecutiva delle stesse res, in occasione dei due accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti con provvedimento del giudice dell'esecuzione.
3.2. Così ricostruita la fattispecie concreta oggetto dei procedimenti, ritiene il Collegio che, come condivisibilmente eccepito dal ricorrente, i Giudici del merito siano incorsi in errore là dove hanno stimato insussistenti i presupposti del bis in idem.
3.3. Occorre considerare che l'art. 388, comma terzo, cod. pen. sanziona la condotta di "chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una 3 cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo". Il reato risulta, dunque, integrato in tutti i casi in cui il bene sia stato distolto, in via definitiva o anche soltanto temporanea, dal vincolo reale ovvero sia stato danneggiato, dunque anche qualora la condotta dell'agente, pur non comportando l'eliminazione della cosa in rerum natura, si sia tradotta in una violazione del vincolo d'indisponibilità cui essa è soggetta, così da eludere o pregiudicare l'esecuzione forzata. La ratio della disposizione mira difatti a rafforzare l'autorità del provvedimento e da rendere effettiva la tutela del processo esecutivo. Alla stregua del chiaro enunciato dell'art. 388, comma terzo, cod. pen., l'azione tipica sanzionata dalla norma si consuma nel momento nel quale viene posta in essere la sottrazione o la lesione del bene sottoposto a pignoramento: il delitto ha pertanto natura istantanea, con effetti - almeno nella gran parte delle ipotesi permanenti.- Ne discende che, una volta che si sia constatato che il bene è stato distolto dalla procedura esecutiva, il reato è ormai consumato e non può ritenersi nuovamente integrato nel caso in cui la sottrazione della res dunque la medesima circostanza di fatto sostanziante l'incriminazione - sia oggetto di un successivo accertamento, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi.
3.4. Trasferiti i sopra delineati principi al caso sub iudice, la circostanza che il giudice dell'esecuzione, dopo il fallimento del primo accesso, abbia fissato una nuova vendita all'asta e disposto un ulteriore accesso - anch'esso non andato a buon fine , non consente di affermare che RI abbia commesso una nuova e distinta violazione dell'art. 388, comma terzo, cod. pen. Al momento del secondo accesso, la sottrazione del bene dal provvedimento di pignoramento - che appunto sostanzia il reato de quo si era già perfezionata con una condotta non ripetibile, salvo l'adozione di un ulteriore provvedimento di pignoramento, ed il perdurare della situazione di sottrazione dei beni dal vincolo d'indisponibilità costituiva mero protrarsi in permanenza degli effetti del reato già commesso che, anche se nuovamente rilevata, non avrebbe potuto dar luogo ad un'ulteriore contestazione.
3.5. D'altronde, secondo l'inequivoco dato testuale, il comma terzo dell'art. 388 sanziona soltanto la sottrazione del bene dal pignoramento e non anche l'elusione dagli atti di esecuzione, in ipotesi concernenti la medesima procedura esecutiva. Erroneo in diritto si appalesa pertanto l'assunto del Collegio d'appello nella parte in cui ha giustificato la duplice incriminazione sulla scorta della accertata sottrazione del RI "a diversi atti esecutivi". 4 Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il proprietario-custode possa essere sottoposto a tanti procedimenti per la sottrazione dello stesso bene assoggettato al medesimo pignoramento quanti siano stati i tentativi di acquisizione al processo della res disposti dal giudice andati a vuoto.
4. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che i due procedimenti riuniti in quanto scaturenti dall'accertamento (in occasione- dei due accessi del 27 febbraio 2009 e del 14 gennaio 2010) della sottrazione degli stessi beni mobili pignorati con atto del 4 settembre 2008, nell'ambito della stessa procedura esecutiva abbiano ad oggetto il "medesimo fatto” e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di bis in idem. Di conseguenza, giusta il disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., l'azione penale per il reato di cui al procedimento n. 5393/2010 R.G. N.R. dell'A.G. di Catania non avrebbe potuto essere iniziata o comunque proseguita, in quanto sullo stesso fatto era già stato avviato nella stessa sede giudiziaria altro procedimento giudiziario. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio su tale capo.
5. E' fondata anche l'ulteriore deduzione concernente l'estinzione del reato oggetto del procedimento n. 7544/2009 R.G. N.R. dell'A.G. di Catania, per intervenuta prescrizione.
5.1. Premesso che la Corte ha erroneamente sospeso i termini di prescrizione in relazione ad un rinvio d'udienza ai fini della riunione dei due procedimenti - trattandosi di ipotesi in relazione alla quale il codice di rito non consente la sospensione di detti termini -, avendo riguardo al tempus commissi delicti (il 27 febbraio 2009), il reato oggetto del procedimento n. 7544/2009 R.G. N.R. era già estinto alla data di pronuncia della sentenza d'appello. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio anche con riferimento a tale contestazione. 5
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al procedimento n. 5393/2010 RGNR Catania,definito in primo grado con sentenza in data 27/05/2013 del Tribunale di Catania, perché l'azione penale non poteva essere proseguita in quanto già iniziata sullo stesso fatto nella stessa sede giudiziaria. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla residua contestazione di cui al procedimento n. 7544/2009 RGNR Catania, definito in primo grado con sentenza in data 20/07/2011 del Tribunale di Catania, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27 settembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Alessandra Bassi ара DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 15 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito 160