Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
E N . MINORI O I 4 T Z 8 R 1 A A ' R ° L T 00293 /0 1 L N S E I 3 D G 8 I E 9 S R 1 1 N - A E 5 - S D 4 I IN E A T E N O G E L G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S L E E Oggetto O L B 2 E SEZIONE PRIMA CIVILE 8 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3302/00 Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Cron.440 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. 92 - Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud.20/10/00 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - Dott. Bruno CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diriti GEN. 2001 IL CANCELLIENE AT ST DO, elettivamente domiciliato in DCV ROMA VIA F. CARRARA 24, presso l'avvocato VINCENZO E VARIE SINISI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
RG IL, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA;
CANCELLERIA - intimati avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni 1 2000 di BOLOGNA, depositato il 02/12/99; CG407907 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1907 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udienza del 20/10/2000 dal Consigliere Dott. Bruno Richiesta copia studio dal Sig. ble Walle per diritti L. 300 SPAGNA MUSSO;
il 10 GEN. 2001 udito per il ricorrente, l'Avvocato Sinisi, che ha IL CANCELLIERE chiesto l'accoglimento del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. Koves Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per per diritti L. 3000 l'accoglimento del ricorso. || __1.0_GEN..2001. IL CANCELLIERE V V) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.Fl per diritti L. 3000 11-11-01.01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE Rilasciata copia legale al Sig. St i F per diritti L. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11 30 1:01 UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE Richiesta copia studio c Нс dal Sig. per diritti L. 3000 11-01-01 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo IA RO, marito di RG IL e padre dei minori PH AN (nata a Toronto in [...] il [...]), DA (nata a Toronto in [...] il [...]) ed ED (nato a Calgary in [...] il [...]), con ricorso in data 20-10-99 adiva, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25- 10-80 sulla sottrazione internazionale dei minori e della legge di ratifica n.64 del 1994, il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna per sentir ordinare il rientro immediato dei suddetti minori presso la loro abituale residenza in Canada (essendo gli stessi nati e vissuti in detta nazione ove i genitori hanno, altresì, contratto matrimonio), in quanto illecitamente trattenuti in Italia dalla madre dopo il consuetudinario periodo di vacanze estive trascorso in Bondeno, provincia di Ferrara, presso i nonni materni. Il Tribunale, sentiti entrambi i genitori oltre al P.M. che, in sede di conclusioni a verbale, riteneva, tra l'altro, la “causa non matura per la decisione” e “ragionevole sentire i minori più grandi,” con il decreto in esame ha rigettato il ricorso, ritenendo, nel caso di specie, non sussistente l'illecita sottrazione di minori prevista dall'art. 8 della Convenzione dell'Aja; ha sostenuto, in particolare, il Tribunale che “i bambini sono stati portati in Italia con il consenso del padre” e che "non si pone dunque una questione di rimpatrio dei figli ma piuttosto una questione di separazione tra i coniugi e di affidamento dei figli su cui è competente il Tribunale di Ferrara avanti al quale è stata già radicata la relativa domanda proposta dalla moglie”. Ricorre il IA, con cinque motivi, per cassazione, ai sensi dell'art.7, comma 4, della 1. 64/94; non ha svolto attività difensiva l'intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione dell'Aya, per non avere il Tribunale considerato la rilevante circostanza che, nella fattispecie in esame, i minori non sono stati “sottratti” con l'inganno ma semplicemente “non restituiti” al padre alla data concordata con la moglie. Con il secondo, terzo e quarto motivo si denuncia, rispettivamente, la violazione dell'art. 13, primo comma lett. a), della Convenzione dell'Aja, la violazione dell'art 115 c.p.c. e la violazione dell'art. 12 della Convenzione europea sui diritti del fanciullo (ratificata con 1. n.176 del 1991) per non avere il Tribunale considerato: a) che la RG, quale resistente, non ha in alcun modo dimostrato il presunto consenso dell'odierno ricorrente, “arbitrariamente interpretando le operazioni patrimoniali compiute dalla stessa prima di partire” ( il prelievo in banca di lire nove milioni anziché, come in passato, di lire due milioni e mezzo); b) che il P.M. aveva espresso il parere, immotivatamente disatteso, di sentire i minori più grandi di età; c) che, inoltre, era opportuno, per quanto previsto dalla richiamata Convenzione europea sui diritti del fanciullo, dalla l.n.184/ 83 e dalla prevalente giurisprudenza, disporre detta audizione dei due dei minori aventi, all'epoca, dodici ed undici anni, per la loro “maturità” in ordine a tale incombenza processuale. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce la violazione dell'art. 16 della Convenzione dell'Aja ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il Tribunale fondato la propria decisione su attendibili elementi di giudizio ma unicamente su arbitrarie illazioni e supposizioni, senza neanche menzionare nell'impugnata promuncia il sopraesposto parere del P.M. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Le censure del ricorrente che, nel loro complesso, evidenziano come il Tribunale, da un lato, si è pronunciato senza compiutamente esaminare le risultanze processuali sulla base della legislazione in materia e, dall'altro, senza dar conto delle proprie argomentazioni in virtù di un condivisibile percorso decisionale logico-giuridico, risultano, infatti, fondate. Il provvedimento in esame è fortemente censurabile non solo perchè assume ad oggetto (thema decidendum) una vicenda di sottrazione illecita poco conforme ai concreti profili del caso in esame, quali riportati e risultanti nella stessa "premessa” (ove si delinea, invece, in modo marcato un caso di omesso “ritorno” di cui specificamente all'art.7 1.n.64/94), confondendo, quindi, il consenso dell'odierno ricorrente all'abitudinaria vacanza estiva dei minori in Italia con quello, ipotetico in quanto non evidenziato in motivazione, al loro “espatrio” definitivo, ma anche perchè, senza, tra el'altro, nulla dire su aspetti processualmente rilevanti, quali il difforme parere del P.M. l'opportunità, legislativamente prevista (art.7, comma 3, della 1.n.64n. 1994) di sentire almeno due dei minori in ragione della loro età, si caratterizza per argomentazioni frutto di mere ed indimostrate supposizioni. Non assolutamente condivisibile è l'iter argomentativo laddove, in modo illogico, dopo aver apoditticamente e genericamente affermato l'insussistenza dei presupposti in tema di sottrazione illecita, si basa su una "probabile preferenza del padre nel credere che la moglie non avrebbe attuato la decisione di non tornare in Canada” senza validi, ulteriori e convincenti supporti probatori e laddove, ancora, trascurando la causa petendi, si spinge ad affermare che la “questione” in esame attiene alla separazione dei coniugi ed al relativo affidamento dei figli. Con tale ultimo assunto il Tribunale, non essendo ancora stato emesso alcun provvedimento giudiziario (tantomeno di carattere provvisorio) riguardo alla separazione dei coniugi IA-RG, implicitamente afferma, compiendo un grave e censurabile errore di giudizio, che il tema della sottrazione dei minori non è più esaminabile in caso di disaccordo tra coniugi “prossimi” alla separazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale per i minorenni di Firenze. In Roma, il 20-10-2000 Il Presidente L'estensore louer валите مهم Sh IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di OМ биого 10 GEN 2001 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di NUMA Di NU