Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 8 marzo 1994, n. 207
Articolo 2
- Legge 8 marzo 1994, n. 207
Articolo 3 della Legge 8 marzo 1994, n. 207
Versione
27 marzo 1994
27 marzo 1994