Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
0 8409/0 2 E N 6 8 O I 9 A 1 Z I / 16929/1998 Udienza del 13.2 200 A R 4 R / A 6 T . 2 S T N I . U R G . B E P . I B R D R L NOME DEL POPOLO ITALIANO L L T A E A D D . I B E S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T A I N T N E R S E E I S T E A SEZIONE TRIBUTARIA A M Presidente 4o4 23300 composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI LA IO, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro della Valle 13, presso lo studio dell'avv. Ernesto Nicosia, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Magnolfi del foro di Prato, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 36, n. 37/36/1997, dell'1/7/15.7.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso. 781 15 Osservato in fatto e in diritto - che LA IO PI impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio delle II. DD. di Prato accertava un maggior reddito d'impresa per l'anno 1990 scaturito da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Prato per ricavi non dichiarati;
- che la Commissione di 1° grado respingeva il ricorso;
-che, a seguito di appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione impugnata;
- che con ricorso per cassazione notificato all'Ufficio delle Imposte Dirette di Prato, la PI denuncia la violazione di legge;
- che secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000; Cass. 717/2000; cfr. anche Cass. 1217/2001), il ricorso per cassazione nelle controversie tributarie deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in persona del Ministro e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - che invero la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. -che nel caso di specie il ricorso é stato invece proposto nei confronti dell'Ufficio periferico che ha emesso il provvedimento impositivo e notificato al medesimo (Ufficio delle II. DD. di Prato). N O che conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I 6 Z 8 9 5 A 1 . A R che non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'intimata / I T N 4 R / S I 6 A 2 B G T difensiva in questa sede. . E . U R L . R B L P I . A R D A
P.Q.M.
. T D L B E dichiara inammissibile il ricorso. A E D T T A I I 1 S N R 3 N E 1 E E S Roma 13.2.2002 S E T . I N A A Ечиь тдинг Il Presi - Il Consigliere est. писью копию б ити DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.3 GIU 2002 2 IL CANCELLIERRE C1 Innocenzo Battista