Sentenza 7 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
D'IO LA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 110/00 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 30/11/00 - R.G.N. 1155/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/06/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI D'ANGELO, che ha concluso, chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di i consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Potenza, respingendo l'appello proposto dal Ministero del Tesoro, confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva dichiarato il diritto di AN D'ER ad indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 1993. In particolare, il giudice d'appello motivava la propria decisione rilevando che le considerazioni medico - legali del consulente nominato in primo grado erano da ritenersi corrette e prive. di qualsivoglia vizio tecnico, laddove le critiche mosse dall'appellante erano basate di una sostanziale sottovalutazione di quanto osservato dal suddetto consulente e non apportavano alcun nuovo elemento di valutazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Ministero del Tesoro;
nessuno si è costituito per l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, congiuntamente esposti, il Ministero del Tesoro censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 18 del 1980, oltre che per vizi di motivazione, rilevando che il giudice d'appello avrebbe motivato solo apparentemente la propria decisione, in realtà limitandosi alla mera trascrizione di buona parte della consulenza tecnica di primo grado, senza tener conto dei rilievi critici esposti nella consulenza tecnica di parte, soprattutto in relazione alla circostanza che la "deambulazione precaria e incerta" non corrisponde ad una situazione di impossibilità di deambulazione;
che la sordità assoluta è irrilevante ai fini dell'indennità di accompagnamento perché comporta invalidità solo parziale;
il quadro poliartrosico e la relativa incidenza sul piano funzionale erano privi di adeguato riscontro clinico.
Le esposte censure sono manifestamente infondate.
Il ricorrente si duole che il giudice d'appello si sia riportato alla conclusione espressa dal consulente tecnico di primo grado senza tener conto dei rilievi critici formulati in sede di impugnazione, tuttavia la sentenza appare correttamente e adeguatamente motivata in quanto, riportando brani della consulenza di primo grado, ha anche fornito ampia risposta ai rilievi espressi dall'appellante Ministero e riproposti in questa sede.
In particolare il Ministero ricorrente rileva che la sordità assoluta bilaterale comporterebbe solo un'invalidità parziale, irrilevante ai fini della concessione di indennità di accompagnamento, ma non tiene conto della circostanza, accertata dal consulente ed evidenziata in sentenza, che detta sordità (unitamente al grave deficit visivo) ha col passare degli anni influito sulla capacità intellettiva, sulla ideazione, la concentrazione, la memoria, la formulazione della parola, determinando un obnubilamento del sensorio riscontrabile all'esame Il Ministero ricorrente rileva ancora che la deambulazione precaria ed incerta non corrisponde alla impossibilità di deambulazione, omettendo di considerare che il consulente di primo grado, secondo quanto riportato in sentenza, ha escluso la possibilità di una deambulazione non assistita a causa del processo patologico a carico delle cartilagini e dei dischi vertebrali, tale da impedire la stazione eretta, nonché a causa della spiccata deformazione delle dita della mano, tale da impedire l'uso di un bastone.
Quanto alla censura di carenza di adeguato riscontro clinico al quadro poliartrosico, peraltro già accertato (sia pure senza note degne di menzione sul piano funzionale) in sede di visita amministrativa, è da rilevare che quando il processo degenerativo raggiunge determinate manifestazioni (deformazione delle dita della mano, impossibilità di tenere la stazione eretta) emerge con sufficiente chiarezza dall'esame clinico del paziente, senza che si rendano necessari specifici e mirati accertamenti. È infine da rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione di accertamenti strumentali, che vanno specificamente indicati, evidenziando come, anche in relazione alle particolarità del caso, da tali accertamenti strumentali non si possa prescindere, secondo le correnti nozioni della scienza medica, ai fini di una corretta diagnosi, mentre, al di fuori della ipotesi considerata, la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico e si traduce in un'inammissibile critica al convincimento del giudice (v., tra le tante, Cass. n. 5432 del 2002). Pertanto, conformemente alla richiesta del P.G., il ricorso deve essere rigettato.
In difetto di attività difensiva, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004