Versione
18 dicembre 2025
18 dicembre 2025
Art. 55. Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari 1. All'articolo 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 55:
- Si riporta l' articolo 61, del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche.»
a) al primo comma, le parole: «personalita' giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro»;
b) al secondo comma, dopo la parola: «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche»;
c) il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 55:
- Si riporta l' articolo 61, del regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 , recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», come modificato dalla presente legge:
«Art. 61. Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro.
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche.»