Articolo 26 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Articolo 28Articolo 28 ter
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22 febbraio 2024
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1 gennaio 2025
Art. 26-bis. (( (Comunicazioni al domicilio digitale). )) ((1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.)) ((128)) -------------- AGGIORNAMENTO (128)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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