Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. ((Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi)) (3) (8) (26) (36) (41) (61a) (75a)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260 , convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono elevati dal 2,50 al 5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , elevati dal 2,50% al 5% dall' art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260 , convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354 , sono stabiliti nella misura del sei per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data". --------------- AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data".