Articolo 18 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 17Articolo 19
Versione
30 aprile 1952
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Versione
15 agosto 1965
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903))
Entrata in vigore il 15 agosto 1965
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