Articolo 5 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 aprile 1952
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Versione
1 luglio 1972
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432))
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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