Art. 38. Norma di coordinamento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;
b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, gia' disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.
Nota all'art. 38:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;
b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, gia' disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.
Nota all'art. 38:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.