Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
In sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), la Corte dei Conti ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, ove gli atti siano ancora impugnabili, e preclusa ove essi siano divenuti definitivi per non causa di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/1999, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente ff. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE Rel. - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BO LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA, 4 presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7630/97 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 03/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Domenico ANGELINI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EM BO, già centurione della disciolta M.V.S.N., aveva presentato ricorso in data 16 maggio 1964 avverso il decreto del Ministero della difesa di rigetto della sua istanza di pensione in quanto avrebbe fatto parte del personale in servizio permanente effettivo presso detta Milizia.
Nelle more del giudizio, deceduti il ricorrente e la vedova UG EA, il processo era proseguito dall'unico erede, il figlio avv. LO BO.
Dopo una sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa proposta dinanzi al TAR del Lazio dell'avv. BO per ottenere il ripristino delle variazioni matricolari apportate allo stato di servizio del padre e riguardante il servizio dallo stesso prestato presso la M.V.S.N., il ricorso veniva respinto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio con sentenza n. 1927 del 23 ottobre / 15 dicembre 1995, in ragione del rilievo che l'originario ricorrente non aveva raggiunto il minimo di anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, a tale fine dovendosi considerare solo quei servizi di cui era menzione nello stato di servizio dell'interessato e non essendo possibile procedere ad una integrazione del servizio risultante dal foglio matricolare, mediante prove indiziarie come richiesto dal BO. Quest'ultimo proponeva appello che nella contumacia del Ministero era accolto dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, con sentenza n. 143 del 12-3/3-9-97, ritenendo il thema decidendum (ovvero, la possibilità giuridica di valutare, al fine dell'accertamento dell'anzianità di servizio minima per il riconoscimento del diritto a pensione, i servizi non menzionati nello stato di servizio) potesse risolversi alla luce di un documento decisivo (e, cioè, il Brevetto di concessione della Croce per anzianità di servizio, attestante che alla data del 4/8/37 EM BO aveva maturato 10 anni di servizio effettivo nella M.S.V.N., così soddisfacendo il requisito temporale di 15 anni per acquisire il diritto alla pensione ordinaria ex lege 20 marzo 1954 n. 72). Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. e 362, 1° comma, c.p.c. il Ministero della Difesa, affidandolo ad un solo motivo. Ha resistito il BO con controricorso e memoria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame. MOTIVI DELA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità del ricorso, per la mancanza dell'esposizione, sia pure sommaria, dei fatti di causa (art. 366, 1° comma, n. 3 c.p.c.) non è fondata, alla stregua del costante insegnamento giurisprudenziale, poiché dal tenore complessivo del ricorso stesso emergono con sufficiente chiarezza i fatti che hanno originato la controversia nonché lo svolgimento delle successive vicende processuali.
Passando all'esame del ricorso, con l'unico motivo l'Amministrazione denuncia il difetto assoluto di giurisdizione del giudice contabile in tema di ricostruzione dei servizi e della carriera dei pubblici dipendenti, trattandosi di materia attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo.
La censura è infondata. Premesso che il ricorso per cassazione avverso le decisioni rese dalla Corte dei Conti è esperibile soltanto per questioni attinenti ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice, si osserva che proprio una delle pronunce di questa Corte Suprema citate dall'Avvocatura Generale dello Stato ha statuito che "la Corte dei conti, in sede giurisdizionale esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere-dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, ma non può decidere, neppure in via incidentale, sulla legittimità di detti atti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto d'impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili, e che resta preclusa, quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione (o di giudicato). L'inosservanza da parte della Corte dei Conti del suddetto divieto, in quanto attinente ai limiti esterni delle sue attribuzioni giurisdizionali, è denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione" (Cass., Sezioni Unite, 15 novembre 1982, n. 6084).Ora, nella specie, il giudice contabile, premesso che ai fini del riconoscimento del periodo di servizio utile per il conseguimento del diritto a pensione per un appartenente alla disciolta Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.) erano rilevanti anche documenti estranei al libretto matricolare e, quindi, anche i servizi non menzionati nello "stato di servizio", ha preso in esame un atto (trascurato dalla Sezione regionale) proveniente dalla pubblica amministrazione, e precisamente, il Brevetto di concessione della Croce per anzianità di servizio, attestante che alla data del 4/8/1937 il BO aveva maturato 10 anni di servizio effettivo nella M.V.S.N.; ed ha ritenuto che tale atto, di natura indubbiamente amministrativa, fosse idoneo al riconoscimento di (periodi di) servizi valevoli ai fini di pensione.
Trattasi, con ogni evenienza, della mera delibazione di un documento amministrativo, nei limiti della sua incidenza sul trattamento di quiescenza, con esclusione di qualsiasi valutazione della legittimità dell'atto medesimo;
delibazione che - per quanto sopra detto - rientra nella competenza giurisdizionale del giudice contabile che va, pertanto, riaffermata (art. 382, 1° comma, c.p.c.). Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'Amministrazione alle spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti e condanna l'Amministrazione della Difesa alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in L. 34.000, oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATA IN CANCELLERA IL 23 FEBBRAIO 1999.