Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 ottobre 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 aprile 2001 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 27/01/2006 n. 16 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 27 gennaio 2006
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'applicazione dell\'articolo 14, comma 10 della legge n. 537 del 1993, e\' stato esposto il seguente QUESITO Il Ministero dell\'Ambiente e della Tutela del Territorio, in base all\'Accordo di programma sottoscritto il 19 dicembre 2002 con l\'ANCI, l\'UNCEM e l\'UPI, prevede l\'erogazione di un contributo per la realizzazione di un programma di formazione a favore di tecnici ed operatori degli Enti locali al fine di costituire figure professionali dotate di competenze tecniche necessarie per gestire la base cartografica disponibile, aggiornare e mantenere dati informatizzati georiferiti ed organizzati in logica di …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/02/2021, n. 1490Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2021 N. 01490/2021REG.PROV.COLL. N. 05301/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5301 del 2020, proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro …Leggi di più...
- art. 3 della legge 241/90·
- legge 150/1992·
- affidamento di animali selvatici·
- art. 21-nonies della legge 241/90·
- autorizzazioni per la detenzione di animali pericolosi·
- Convenzione CITES·
- travisamento dei fatti·
- Regolamento CE n. 338/97·
- legittimo affidamento·
- eccesso di potere·
- decreto legislativo 73/2005·
- difetto di istruttoria·
- violazione del principio di tutela del benessere animale·
- art. 13 TFUE·
- art. 6 della legge 150/1992
Versioni del testo
- Art. 1. (Sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e promozione di figure professionali) 1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attivita' e' promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalita'. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse gia' previste per tali attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all' articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e puo' stipulare apposite convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all' art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall' art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnicoscientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia". - Art. 2. (Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana) 1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999. - Art. 3. (Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione) 1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.