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23 aprile 2021
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Art. 4. (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) 1. Ai fini degli articoli 117 , 125-bis , 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'.
Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
(7) (9) (14) ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino al 31 luglio 2021.
Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
(7) (9) (14) ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato fino al 31 luglio 2021.
Commentari • 11
- 1. Primissime riflessioni su moratorie, responsabilità del debitore e sottoscrizione semplificata dei contratti in tempo di pandemiaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 giugno 2020 · 16.066216
[…] comma 6-bis, ritenendo che la norma, sia pure riferit[a]a vicende contrattuali e non a vicende processuali in senso ampio come il piano del consumatore […], sia un criterio di carattere generale per la interpretazione delle conseguenze dell'attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus […]. 20. L'art. 4 del D.L. 23/2020 semplifica la sottoscrizione dei contratti e le comunicazioni tra istituti e clienti al dettaglio, in deroga al regime ordinario di sottoscrizione dei contratti bancari. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 18/09/2023, n. 415Provvedimento: […] Il ricorrente peraltro prospettava che i lavori non erano stati terminati entro il triennio dalla data dell'acquisto delle unità immobiliari anche in considerazione delle difficoltà di ottenere le forniture necessarie durante il periodo pandemico. Il predetto termine triennale dovrebbe così ritenersi suscettibile di sospensione dal 23/2/2020 all'1/4/2022 disposta dall'art. 4 D.L. 23/2020; ragione per cui la conclusione delle opere e l'accatastamento effettuato il 30/12/2022 dovrebbe considerarsi tempestivo. Rassegnava le domande sopratrascritte. 2) La Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni 29/3/2023 nelle quali argomentava che il termine triennale in questione non poteva dirsi procrastinato in considerazione del tenore letterale dell'art. 24 D.L.23/2020.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- fatto notorio·
- agevolazioni prima casa·
- termine triennale·
- compensazione spese·
- art. 24 D.L. 23/2020·
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