Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
La banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino.
Commentari • 3
- 1. I Comuni rispondono della manutenzione delle 'banchine' lateraliRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 marzo 2017
- 2. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
- 3. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10577 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato CIUFFA PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato MAISANO FRANCESCO ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTENASO, in persona del Sindaco pro tempore sig. AR CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell'Avvocato TRICARICO FRANCESCO che unitamente agli Avvocati SERAFINI GIANLUIGI, VISCONTI CARLO, lo difende con procura speciale del Dott. Notaio Andrea Errani Bologna 11/12/1998, REP.N.57073;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 636/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, SEZIONE 2^ civile emessa il 27/03/1998, depositata il 26/05/98;
RG.432/1997,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato PAOLO CIUFFA;
udito l'Avvocato FRANCESCO TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IE RD convenne innanzi al Tribunale di Bologna il comune di Castenaso.
Espose che, nel percorrere con il proprio motociclo la via comunale Fiumana, si era spostato leggermente a destra ed era caduto nella scarpata, procurandosi lesioni gravi, a causa del notevole dislivello tra strada asfaltata e banchina occultato dall'erba e quindi non visibile.
Chiese la condanna del comune al risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, il comune si oppose alla domanda, sostenendo che il manto stradale era stato rifatto poco tempo prima del sinistro e che la delimitazione della banchina era ben visibile, sicché non poteva rappresentare insidia.
Il tribunale, istruita la causa, rigettò la domanda;
il rigetto venne confermato dalla corte di appello di Bologna su gravame del IE con sentenza resa il 27.3.1998. La corte ha ritenuto che non trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento ai beni demaniali che, come la strada de qua, siano assoggettati ad uso generale e diretto dei terzi;
ha escluso che sia ravvisabile nella specie responsabilità a norma dell'art. 2043 c.c., non concorrendo la condizione all'uopo richiesta e, cioè, una situazione di fatto concretante insidia o trabocchetto;
ha aggiunto che secondo la legislazione vigente all'epoca del sinistro la banchina è riservata ai pedoni e può essere invasa dai veicoli solo in presenza di particolari circostanze (pericolo di collisione), di cui nella specie non è stata neppure dedotta la ricorrenza.
Per la cassazione di tale sentenza il IE ha proposto ricorso sulla base di due motivi illustrati con memoria;
il comune ha resistito con controricorso;
all'udienza del 5.12.2000 la causa è stata rinviata in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte sulla questione se la p.a. proprietaria della strada sia responsabile per i danni riportati dall'utente a norma dell'art. 2051 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., censura la corte di merito per avere escluso che sia applicabile l'art. 2051 c.c. nella specie, in cui il bene demaniale è soggetto ad uso generale e diretto dei cittadini;
sostiene che la giurisprudenza si va orientando nel senso di ritenere che l'art. 2051 c.c. è applicabile tutte le volte che il bene demaniale, ancorché assoggettato all'uso generale e diretto dei cittadini, abbia un'estensione tale da consentire l'esercizio, da parte della p.a., di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi;
deduce che una tale situazione è ravvisabile nella specie, trattandosi della rete stradale di un piccolo comune, che ha formato oggetto di interventi manutentivi poco tempo prima dell'evento dannoso. Il motivo non può essere accolto.
Le sezioni unite di questa Corte, chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riferimento ai danni dipendenti dall'uso di beni demaniali o patrimoniali degli enti pubblici da parte di terzi, con sentenza 7.8.2001 n. 10893, nel ritenere irrilevante la questione per essere stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità hanno sottolineato che nella giurisprudenza di questa Corte "si rinviene un terzo filone che, prendendo le mosse dalla presunzione di responsabilità per danni dalla cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ritiene inapplicabile la suddetta presunzione qualora il bene,
sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso), sia oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa e quindi non consenta l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo con conseguente operatività del principio di cui all'art. 2043 c.c.: "ex plurimis Cass. 27.12.1995, n. 13114; Cass. 16.6.1998 n. 5990". Ancor prima la Corte costituzionale nella sentenza 10.5.1999 n. 156, ha affermato che "ciò basta a rendere ragione dell'approdo ermeneutico, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla p.a. non è applicabile l'art. 2051 c.c. allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. S'intende - e in alcune sentenze ciò viene segnalato - che la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale ed all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo e secondo criteri di normalità". Ritiene il collegio di prestare adesione all'orientamento espresso da questa Corte nelle sentenze 27.12.1995 n. 13114;
16.6.1998 n. 5990, richiamate dalla sentenza delle sezioni unite, condividendo pienamente le ragioni che lo giustificano. L'inconfigurabilità nella specie di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c. va, peraltro, confermata con correzione sul punto della motivazione della sentenza impugnata nei termini di cui sopra e ciò perché il ricorrente ha dedotto soltanto che "tale principio a fortiori deve essere applicato per la rete stradale del comune di Castenaso piccolo comune della provincia di Bologna. Si tenga altresì conto che la strada in cui si è verificato l'evento è stata oggetto poco prima di interventi di manutenzione" senza null'altro aggiungere sull'effettiva estensione della sede stradale, che potrebbe anche essere notevole, sicché è da ritenere che più concrete specificazioni siano mancate nel giudizio di merito, impedendo la costituzione di un valido contraddittorio al riguardo. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine all'insidia o trabocchetto;
sostiene che la Corte di merito ha escluso l'esistenza di una tale situazione perché ha ritenuto che il dislivello fosse prevedibile e si trovasse sulla banchina, riservata ai pedoni e percorribile dai veicoli in circostanza eccezionali non ravvisabili nella specie, senza considerare che dalle deposizioni delle testi RA e SO emerge che il dislivello era coperto da erba e che, se non è consentito un uso normale della banchina da parte dei veicoli, ne è, tuttavia, consentito un uso eccezionale, sicché si pongono le medesime esigenze di sicurezza che valgono per la carreggiata. Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata è incentrata sul fatto che la banchina è transitabile dai veicoli solo in situazioni eccezionali non ricorrenti nella specie, potendo il danneggiato rallentare o addirittura fermarsi senza invadere la banchina, sicché l'averla invasa pone a suo carico le conseguenze che ne sono derivate.
Viceversa, è giurisprudenza di questa Corte che la banchina è utilizzabile dai veicoli per manovre saltuarie di breve durata ed in relazione a ciò sussistono per essa le medesime esigenze di sicurezza che valgono per la carreggiata stradale (Cass. 25.2.1997 n. 1707; Cass.
2.5.1968 n. 1367); giurisprudenza che si conferma con l'ulteriore esplicazione che manovra di breve durata che consente la percorrenza della banchina da parte dei veicoli può anche essere quella di facilitare l'incrocio di veicoli provenienti da opposte direzioni e rendere in questo modo più agevole la circolazione. Alla luce di questa giurisprudenza la motivazione della sentenza impugnata si palesa carente;
la sentenza stessa va, pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie il secondo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002