Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10577
CASS
Sentenza 19 luglio 2002

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La banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, è, in caso di necessità, utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilità all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino.

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  • 1I Comuni rispondono della manutenzione delle 'banchine' laterali
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  • 3Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10577
Data del deposito : 19 luglio 2002

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