Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Pensione di anzianita'). - La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".
"La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Pensione di anzianita'). - La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".