Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3088
CASS
Sentenza 4 marzo 2002

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Ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942, rimasto in vigore fino all'introduzione della legge n. 297 del 1982, sia l'adempimento dell'obbligo dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, sia la speciale provvidenza sostitutiva che prevede l'esclusione di detto obbligo per quei datori di lavoro che optino per la stipulazione di una speciale polizza assicurativa, hanno la funzione di assicurare agli impiegati la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura di legge; conseguentemente, qualora il datore di lavoro abbia optato per tale forma di provvidenza sostitutiva, non si determina l'automatica attribuzione in favore dei dipendenti della parte del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o sui premi corrisposti, eccedente rispetto all'ammontare di legge dell'indennità di anzianità, potendo tale supplementare erogazione trovare titolo soltanto in una eventuale pattuizione aggiuntiva o in specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti stessi condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3088
    Data del deposito : 4 marzo 2002

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