Sentenza 4 marzo 2002
Massime • 1
Ai sensi del R.D.L. n. 5 del 1942, rimasto in vigore fino all'introduzione della legge n. 297 del 1982, sia l'adempimento dell'obbligo dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati, sia la speciale provvidenza sostitutiva che prevede l'esclusione di detto obbligo per quei datori di lavoro che optino per la stipulazione di una speciale polizza assicurativa, hanno la funzione di assicurare agli impiegati la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura di legge; conseguentemente, qualora il datore di lavoro abbia optato per tale forma di provvidenza sostitutiva, non si determina l'automatica attribuzione in favore dei dipendenti della parte del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o sui premi corrisposti, eccedente rispetto all'ammontare di legge dell'indennità di anzianità, potendo tale supplementare erogazione trovare titolo soltanto in una eventuale pattuizione aggiuntiva o in specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti stessi condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA NUCLEO IND GELA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORREALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TREVIGNE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 339, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CASSARÀ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/99 del Tribunale di GELA, depositata il 05/05199 R.G.N. 73/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato GRAZIANI per delega MORREALE;
udito l'Avvocato CASSARÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione
Svolgimento del processo
Con decreto del 18 marzo 1996, il Pretore di Gela ingiungeva al Consorzio per il nucleo industriale di Gela di pagare a Rosario Trevigne la somma di lire 50.000.000 a titolo di eccedenze degli accantonamenti annuali effettuati in forza di polizza assicurativa stipulata per l'erogazione dell'indennità di anzianità. La successiva opposizione del Consorzio era rigettata con sentenza del 1^ dicembre 1997, confermata in appello dal Tribunale di Gela, con sentenza depositata in cancelleria il 5 maggio 1999. Il giudice del gravame, affermata la propria giurisdizione, osservava, in particolare, che:
- correttamente il pretore aveva ritenuto prove idonee per la pronuncia del decreto ingiuntivo la deliberazione consortile avente ad oggetto l'incameramento del rendimento di polizza ed il contratto di assicurazione prevedente, invece, l'erogazione della relativa somma;
- il provvedimento in data 18 aprile 1996, col quale il Consorzio aveva revocato l'originaria deliberazione istitutiva della polizza assicurativa strumentale all'erogazione del trattamento di fine rapporto e disposto l'incameramento suddetto non poteva avere effetto nei confronti del Trevigne, essendo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo;
- rispondeva, dunque, alle finalità della suddetta polizza assicurativa, come correttamente aveva accertato il pretore, l'erogazione del rendimento di quest'ultima direttamente a favore del dipendente, in tal guisa realizzandosi una condizione di miglior favore anche rispetto a quella assicurata dalle norme regionali che avevano equiparato il trattamento di fine rapporto dei dipendenti del consorzio a quello dei dipendenti della Regione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorreva il Consorzio sulla base di tre motivi, poi illustrati con memoria, denunciando, fra l'altro (con la prima parte del primo motivo e con il terzo) il difetto di giurisdizione dell'A.G.O..
Resisteva l'intimato con controricorso.
Dell'esame della suddetta questione di giurisdizione venivano investite le Sezioni unite, le quali, con sentenza 30 giugno 2001, n. 10978, accertata la tempestività del ricorso, dichiaravano la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rimettendo la causa alla Sezione semplice, per l'ulteriore corso del giudizio. Motivi della decisione
A seguito della sentenza delle Sezioni unite, specificata in parte narrativa, restano da scrutinare le censure proposte dal ricorrente con la seconda parte del primo motivo di ricorso (ove si denuncia il difetto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza di prove scritte idonee a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, poi opposto dal Consorzio) e col secondo motivo di ricorso (recante denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5 del r.d.l. n. del 1942, della l.R. Sicilia n. 1 del 1984 e dell'art. 20 del regolamento organico adottato dal Consorzio
con deliberazione n. 3 del 30 maggio 1986, sulla base del rilievo che il rendimento di polizza doveva considerarsi - una volta insorto il diritto dei dipendenti del Consorzio stesso ad ottenere un trattamento di fine rapporto parametrato su quello spettante ai dipendenti della Regione - come strumento di costituzione della provvista finanziaria in favore dell'ente, per l'erogazione della prestazione, non già come un beneficio per i lavoratori, aggiuntivo rispetto al detto trattamento).
La prima delle esposte censure è palesemente destituita di fondamento, poiché il giudice a quo ha espressamente menzionato i documenti di cui trattasi, descrivendone il contenuto in termini tali da porre in luce come essi individuassero il credito controverso sia nella sua esistenza (polizza assicurativa adottata con delibera n. 58 del 15 novembre 1977, concernente l'erogazione dell'intera somma), sia nel suo inadempimento (derivante da successiva delibera consortile avente ad oggetto l'incameramento da parte dell'ente di quella parte di tale somma corrispondente agli accantonamenti in eccedenza).
Si tratta all'evidenza di documenti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 633, n. 1 cod. proc. civ., giusta il principio, già sancito da questa Corte (cfr. Cass.9 settembre 2000, n. 13429; Id., 24 luglio 2000, n. 9685; Id., 12 luglio 2000, n. 9432; Id., 18 aprile 2000., 4974; Id., 13 luglio 1977, n. 3150), secondo cui costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, ai sensi della testè citata norma e del successivo articolo 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria.
Ugualmente infondata è la seconda delle sopra sintetizzate censure.
Nelle somme liquidate al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in virtù del contratto di assicurazione stipulato, come nel caso di specie, dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5, convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251, possono distinguersi una posta (cosiddetta capitale), rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ammontare dell'indennità di anzianità via via maturata dal dipendente, ed un ammontare ulteriore (cosiddetto rendimento di polizza), costituente il risultato dell'operazione assicurativa propriamente detta, implicante un'eccedenza rispetto ai premi medesimi, ed, in effetti, rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge.
La giurisprudenza della Corte (cfr. sent. 4 novembre 1991, n. 11718) ha rilevato al riguardo che, ai sensi del citato r.d.l. del 1942 - rimasto in vigore fino all'introduzione della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha dettato la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto - sia l'adempimento dell'obbligo dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati (artt. 1 e 3) sia la speciale provvidenza sostitutiva che prevede l'esclusione di detto obbligo per quei datori di lavoro che optino per la stipulazione di una speciale polizza assicurativa hanno la funzione di assicurare agli impiegati la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura di legge: donde la conseguenza che, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia optato per detta forma di provvidenza sostitutiva, ciò non comporta automatica attribuzione in favore dei dipendenti della parte del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o sui premi corrisposti, eccedente rispetto all'ammontare di legge dell'indennità di anzianità, potendo tale supplementare erogazione trovare titolo soltanto in una eventuale pattuizione aggiuntiva o in specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti stessi condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.
Orbene, applicando al caso di specie questo principio - dal quale non v'è ragione di discostarsi - è agevole rilevare che il giudice a quo, nel sancire il diritto del lavoratore alla percezione del rendimento di polizza, non si è limitato ad individuare come fonte della relativa attribuzione patrimoniale il solo fatto dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa ai fini predetti, ma ha specificamente accertato la sussistenza di una clausola della medesima avente ad oggetto l'identificazione dei singoli lavoratori come beneficiari della prestazione. Ciò si desume sia dalla parte della motivazione della sentenza impugnata che concerne la già menzionata prova scritta utilizzata ai fini del provvedimento monitorio e che pone l'accento sul pattuito versamento ai lavoratori dell'"intera somma" liquidabile in forza della polizza assicurativa;
sia dalla parte in cui si conferma l'assunto del giudice di primo grado circa la diretta attribuzione a questi ultimi, con corrispondente incremento del loro patrimonio, di tutti i diritti scaturenti dalla polizza, non esclusi quelli che, pur non essendo direttamente riferibili alla costituzione del trattamento di fine rapporto, si configuravano pur sempre come effetti civilistici dell'operazione assicurativa intrapresa dal datore di lavoro;
sia, infine, dalla parte ricostruttiva della vicenda de qua, sviluppata, appunto, come evoluzione di una situazione originaria, consistente in siffatta attribuzione diretta, in altra caratterizzata dall'incameramento del rendimento di polizza da parte del consorzio, per effetto di deliberazione, che, però, fu adottata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'odierno resistente e, quindi, senza effetti nei confronti del medesimo.
Questo accertamento, rilevante, in forza del suindicato principio di diritto, involge, come tutti quelli che si concretano in una interpretazione di clausole contrattuali, una qaestio facti la cui soluzione si sottrae al diretto scrutinio di legittimità da parte della Corte, che poteva essere chiamata ad un mero controllo di logicità del relativo giudizio, nei limiti dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. A tanto, invece, il ricorrente non ha in alcun modo provveduto, avendo circoscritto le proprie censure, come si è dianzi riferito, alla sola denuncia di violazioni di legge, ex art. 360, n. 3, stesso codice, ma in termini ininfluenti sul caso di specie, non avendo il giudice a quo omesso di attenersi alla regula juris che subordina ad espressa pattuizione in tal senso l'attribuzione al lavoratore del rendimento della polizza stipulata ai sensi dell'art. 4 del r.d.l. n. 5 del 1942 ed essendosi la normativa regionale in materia limitata a disporre l'equiparazione del t.f.r. del personale del consorzio a quello dei dipendenti della Regione, senza precludere trattamenti di miglior favore derivanti da atti di privata autonomia posti in essere anteriormente all'equiparazione stessa.
In considerazione di tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, che vanno poste a carico del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, si liquidano in L. 22.000, pari a Euro 11,36, oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari ad Euro 2582,28 (duemilacinquecentottantadue e ventotto)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 22.00, pari a oltre a L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari ad Euro 2582,28 (duemilacinquecentottantadue e ventotto). Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2002