Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
In tema di cave, non può affermarsi in base alla legge regionale della Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 (recante "nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", variamente modificata e, infine, abrogata dall'art. 44 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la quale ha ridisciplinato la materia, peraltro secondo analogo schema) che un terreno, sul quale sia, di fatto, esercitata una cava e compreso nel piano provinciale delle cave, non possa essere sottratto a tale destinazione (nel senso che debba obbligatoriamente continuare ad essere condotto a cava) se non previo stralcio dal piano in sede di revisione del medesimo: invero, il piano delle cave è uno strumento di "programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava" (artt. 1 e 2) e contiene, in quanto tale, l'identificazione, tra l'altro, delle aree in cui l'attività estrattiva è "consentita" (art. 5, lett. a), previa autorizzazione amministrativa (art. 11 e segg.), non già imposta; mentre la tutela dell'interesse pubblico all'effettivo svolgimento dell'attività estrattiva non si spinge oltre la previsione dell'eventuale esercizio di poteri discrezionali - analoghi a quelli di "avocazione" di cui alla legge mineraria del 1927 - della pubblica amministrazione, mediante la concessione a terzi richiedenti del giacimento non coltivato dal proprietario (artt. 24 e 25).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7642 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVA G & B DI RI RO EN & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CELLI 21, presso l'avvocato PAOLO LUCERI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO MARCHETTI PIA, ALFONSO ZURLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, presso l'Avvocato GIACOMO MEREU che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CORDINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3160/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Luceri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Mereu che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con transazione del 3 febbraio 1988 la Cava G. e B. di AR SA ZA e C. s.a.s. ed il Comune di Cernusco sul Naviglio, per porre fine a vari giudizi tra loro pendenti, concernenti terreni concessi in affitto dal secondo alla prima, che vi esercitava l'attività estrattiva, concordarono che la società si obbligava a rilasciare parte dei terreni immediatamente e la restante parte entro il termine massimo di quattro anni.
La società procedette, quindi, al rilascio della prima parte dell'area, ma non della seconda, e convenne il Comune davanti al Tribunale di Milano per sentir dichiarare la nullità della transazione per contrarietà alla legge regionale lombarda 30 marzo 1982, n. 18 ed al piano cave della Provincia di Milano, il quale considerava tutto il territorio interessato dall'attività di scavo come un bacino unico di cava, e per sentir condannare il convenuto al risarcimento dei danni.
Resistette il Comune sostenendo l'irrilevanza, ai fini della esecuzione della transazione, dei fatti successivi alla stessa e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio dei terreni ed al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Tribunale respinse la domanda principale, osservando che l'attrice non aveva precisato le norme imperative asseritamente violate, ed accolse la domanda riconvenzionale di rilascio, ma non quella di risarcimento.
Ha proposto appello la società soccombente, precisando di avere introdotto una domanda di nullità della transazione per violazione di norme imperative, individuate in quelle della legge regionale n. 18/1982 e nel piano cave approvato dalla Regione Lombardia il 21 marzo 1990.
Il Comune ha resistito proponendo, altresì, appello incidentale per il risarcimento dei danni e la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21 dicembre 1999, ha respinto entrambi i gravami. Ha osservato in particolare, per quanto qui ancora interessa, che, da un canto, la legge regionale citata - vigente all'epoca della transazione - si limitava a delegare alle province la predisposizione dei c.d. piani cave, e, dall'altro, che alla data della transazione non era ancora in vigore il piano cave - approvato solo nel 1990 - in violazione del quale si porrebbe l'atto in questione, onde tale piano non poteva avere alcuna rilevanza. Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Cernusco sul Naviglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione della legge regionale 18/1982, osserva che detta legge contiene una disciplina dettagliata dell'attività di escavazione nelle cave, introducendo un regime autorizzatorio e delegando agli enti territoriali minori alcune funzioni amministrative e di controllo:
in particolare, la Provincia è delegata alla redazione dei piani provinciali cave, che determinano i perimetri dei bacini di cava e ne stabiliscono la prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali. La legge in parola, poi, disciplina la procedura amministrativa obbligatoria di modifica dei bacini di cava mediante l'adozione di piani di revisione triennali promossi sempre dalla Provincia, sentite le eventuali osservazioni degli interessati. Il Comune di Cernusco sul Naviglio, invece, non ha seguito tale iter ed "ha preteso di stralciare un appezzamento di terreno di 130.000 mq dal bacino di cava, sul presupposto che essendo di sua proprietà poteva disporne come meglio credeva".
Vero è, invece, secondo la ricorrente, che, essendo l'attività cavatoria attività produttiva di interesse pubblico, il proprietario del terreno destinato a cava (per sua natura, non per atto del dominus) non ha potere di scelta sulla destinazione economica del bene.
Dunque la transazione impugnata contrasta con "l'interesse pubblico dell'attività di sfruttamento industriale di sostanze minerali". Se è vero che la legge mineraria del 1927 stabilisce il principio della "avocazione" di terreni privati, limitando il diritto di proprietà "quando si inserisce in un contesto di attività d'escavazione in cava", tale principio deve essere applicato nel caso di specie, perché i terreni oggetto della transazione erano e sono inseriti nel bacino di cava con la sigla CRN1 (Cava G. e B. s.a.s.).
Il Comune di Cernusco sul Naviglio - osserva infine la ricorrente - non ha proposto domanda di stralcio delle aree di sua proprietà nel 1996, in occasione del primo piano di revisione, che dunque ha confermato la inclusione di esse nel bacino;
anzi ha addirittura inserito l'area in questione nell'ultimo piano regolatore generale come perimetro di cava, riconoscendone quindi esplicitamente tale destinazione. E, se è vero che, come afferma la Corte di appello, il piano provinciale cave è stato redatto soltanto nel 1990, è pur vero che la norma inerente ai piani di revisione fa parte della citata legge regionale del 1982, anteriore alla transazione, e non del piano cave;
per cui il Comune, all'epoca in cui fu redatto il primo piano cave poteva e doveva chiedere lo stralcio delle aree di sua proprietà.
2. - Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 1418 c.c., la ricorrente, ribadita la nullità della transazione per contrarietà a norme imperative, afferma il carattere, appunto, imperativo delle norme della legge regionale 18/1982, in quanto norme di interesse pubblico, e la prevalenza delle previsioni del piano cave su quelle degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 della legge. Osserva, inoltre, che "dal combinato disposto del citato art. 9 e dell'art. 5, comma 1 punto a) si evince che le suddette previsioni territoriali del Piano Provinciale delle cave si riferiscono esattamente: a) all'estensione esatta dei bacini di cava;
b) alla loro obbligatoria destinazione d'uso a bacini di cava;
c) ad uno specifico ed obbligatorio recupero ambientale finale per ogni singolo bacino di cava". Ripete, infine, che non è consentito lo stralcio di terreni dal piano cave senza seguire la procedura imposta dall'art. 7 della legge regionale 18/1982 e che il Comune non ha seguito tale procedura, per cui il terreno in questione è rimasto inserito nel bacino di cava sopra detto.
3. - Con il terzo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso la nullità della transazione, in quanto intervenuta (nel 1988) successivamente all'entrata in vigore del piano cave della provincia di Milano:
affermazione ritenuta contraddittoria con il riconoscimento - pure contenuto nella motivazione - della vigenza, all'epoca della transazione, della legge regionale del 1982, e dunque della procedura obbligatoria di stralcio di aree da un bacino di cava. Afferma, quindi, che il piano cave della provincia di Milano "era ed è un allegato alla legge" e che "l'invocata nullità ex art. 1418 cod. civ. è relativa alle norme della Legge Regionale sull'iter obbligatorio, non ai suoi allegati". Sottolinea, infine, che il bacino come delineato dal piano cave del 1990 non è altro che la riconferma del bacino già esistente ai sensi della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92; il che significa che tale bacino "era in realtà normativamente già delineato, e comunque nel momento in cui nel 1990 veniva censito all'interno del Piano Cave della Provincia di Milano, veniva sottoposto alla relativa disciplina di procedura amministrativa per eventuali stralci".
4. - I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, giacché i primi due, che non contengono espresse censure alla sentenza impugnata, vanno letti alla luce del terzo, del quale costituiscono, in effetti, una sorta di premessa.
In base, dunque, alla complessiva esposizione contenuta nel ricorso, il senso delle argomentazioni critiche svolte dalla ricorrente può ricostruirsi e sintetizzarsi come segue:
- il terreno oggetto della transazione faceva parte, già all'epoca, di un bacino inserito nel piano cave della provincia di Milano;
- per sottrarre il terreno alla sua obbligatoria destinazione di cava era necessaria la revisione del piano, secondo la procedura disciplinata da norme imperative della legge regionale 18/1882, ma ciò non è avvenuto;
- conseguentemente la transazione è nulla per contrarietà alle predette norme imperative, perché il Comune non poteva sottrarre le aree, oggetto della stessa, alla loro destinazione di cava senza percorrere l'iter previsto dalla legge.
La censura è infondata.
Essa muove dal presupposto che un terreno sul quale sia, di fatto, esercitata una cava e compreso nel piano provinciale cave non possa, in base alla legge regionale, essere sottratto a tale destinazione - nel senso che deve obbligatoriamente continuare ad essere condotto a cava - se non previo stralcio dal piano in sede di revisione dello stesso.
Tale affermazione, però, non trova alcun fondamento nelle norme invocate.
In particolare, il richiamato art. 7 della legge regionale 18/1982 (recante "nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", variamente modificata e, infine, abrogata dall'art. 44 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la quale ha ridisciplinato la materia, peraltro secondo analogo schema) si limita a disciplinare il procedimento amministrativo di formazione e di modifica dei piani delle cave, a cura degli organi a ciò preposti e con la partecipazione dei soggetti interessati (che possono formulare osservazioni).
Nè dal combinato disposto degli artt. 9 e 5, primo comma, lett. a), può ricavarsi, come si legge nel ricorso, la "obbligatoria destinazione d'uso a bacini di cava" delle aree incluse nel piano, intendendosi per "obbligatoria destinazione", come pretende la ricorrente, l'indefettibilità del concreto esercizio dell'attività di cava.
L'art. 5, primo comma, lett. a), invero, si limita a stabilire che i piani delle cave devono contenere "l'identificazione degli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva", mentre l'art. 9 prevede la prevalenza del piano cave sugli strumenti urbanistici. Il piano delle cave è uno strumento di "programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava" (artt. 1 e 2 legge cit.) e contiene, in quanto tale, l'identificazione, tra l'altro, delle aree in cui l'attività estrattiva è "consentita" (art. 5, lett. a), cit.), previa autorizzazione amministrativa (artt. 11 sgg.). Attività "consentita", dunque, non imposta;
mentre la tutela dell'interesse pubblico all'effettivo svolgimento dell'attività estrattiva non si spinge oltre la previsione dell'eventuale esercizio di poteri discrezionali - analoghi a quelli di "avocazione" di cui alla legge mineraria del 1927, richiamati dalla ricorrente - della pubblica amministrazione, mediante la concessione a terzi richiedenti del giacimento non coltivato dal proprietario (artt. 24 e 25 della legge).
Il ricorso va dunque respinto per le ragioni sopra esposte, le quali assorbono ogni altra considerazione, in particolare con riguardo alla sussistenza o meno di un piano cave all'epoca della transazione, e vanno corrispondentemente rettificate, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., le diverse argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 4130,00 di cui euro 4.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003