Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7642
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Sentenza 16 maggio 2003

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In tema di cave, non può affermarsi in base alla legge regionale della Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 (recante "nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava", variamente modificata e, infine, abrogata dall'art. 44 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la quale ha ridisciplinato la materia, peraltro secondo analogo schema) che un terreno, sul quale sia, di fatto, esercitata una cava e compreso nel piano provinciale delle cave, non possa essere sottratto a tale destinazione (nel senso che debba obbligatoriamente continuare ad essere condotto a cava) se non previo stralcio dal piano in sede di revisione del medesimo: invero, il piano delle cave è uno strumento di "programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava" (artt. 1 e 2) e contiene, in quanto tale, l'identificazione, tra l'altro, delle aree in cui l'attività estrattiva è "consentita" (art. 5, lett. a), previa autorizzazione amministrativa (art. 11 e segg.), non già imposta; mentre la tutela dell'interesse pubblico all'effettivo svolgimento dell'attività estrattiva non si spinge oltre la previsione dell'eventuale esercizio di poteri discrezionali - analoghi a quelli di "avocazione" di cui alla legge mineraria del 1927 - della pubblica amministrazione, mediante la concessione a terzi richiedenti del giacimento non coltivato dal proprietario (artt. 24 e 25).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7642
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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