Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 00 A 0/0 1 AULA A per diritti 5 GEN 2001 'IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 17848/1998 ✓ Composta dai magistrati: -Presidente Dott. Giuseppe Ianniruberto 66 Giovanni Mazzarella - Consigliere Cron. 113 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 66 Francesco A. Maiorano Rep. 66 UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 66 66 LL LA al Sig. PULSON I Ud. 19.9.2000 per diritti L. 66 Pasquale Picone Relatore #29 GEN. 2001 ha pronunziato la seguente IL CANCELLERE SENTENZA sul ricorso proposto da STANDA SpA, in persona del procuratore speciale Michele Rapisarda, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 48, presso l'avv. Fabio Pulsoni, che, unitamente all'avv. Carlo D'Ippolito, la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI GASSAZIONE -ricorrente- UFFICIO COPIE Allasciata copia legale E VARIE DCV! al Sig. enn per diritti L. 07FER 3663 10 1NIO
contro
OD TA, domiciliata per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Perri con procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1059 in data 18 ottobre 1997 (R.G. 1080/96); Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.9.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
4 uditi gli avvocati Pulsoni e Perri;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo AN SpA domanda per tre motivi la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza nella parte in cui, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di TA DO per il pagamento di £ 22.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. La predetta somma era stata chiesta a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, integrazione che, secondo l'assunto della lavoratrice, la società si era obbligata a versare in conseguenza del licenziamento per riduzione di personale intimatole nel dicembre 1993. La AN si era opposta alla richiesta assumendo che l'obbligo di pagare l'integrazione, contemplato da un accordo sindacale, era stato condizionato al perfezionamento di una conciliazione sull'estinzione del rapporto di lavoro, da formalizzare presso gli uffici del lavoro, condizione che non si era avverata a causa del rifiuto opposto dall'interessata. Il Tribunale è pervenuto all'esito di accoglimento della domanda sul rilievo che la pretesa di pagamento non era fondata sull'accordo consacrato nella scrittura privata e subordinato a successiva ratifica, ma sul riconoscimento del debito ' effettuato dalla AN con la determinazione dell'importo dell'integrazione nella busta paga del dicembre 1993, riconoscimento ulteriormente confermato nel modello 101 rilasciato il 31agosto 1996, ritualmente prodotto in grado di appello proprio in ragione della data della consegna del documento in questione. Tale riconoscimento consentiva di prescindere dalla scrittura privata, priva di efficacia in quanto non ratificata, secondo le previsioni ivi contenute, dinanzi all'ufficio del lavoro, e di concludere che la AN si era impegnata a pagare l'incentivo ai f dipendenti che avessero accettato di essere collocate in mobilità. Resiste con controricorso la lavoratrice. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., nonché omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, per avere il Tribunale fondato la decisione su di una causa petendi il - riconoscimento del debito operato con la consegna della busta paga del dicembre 1993 - diversa da quella prospettata in primo grado, atteso che nel ricorso introduttivo mancava qualsiasi riferimento a tale documento. Il secondo motivo denunzia omessa, insufficiente, illogica motivazione su punti decisivi della controversia, perché la sentenza impugnata ha ritenuto, in sostanza, l'obbligo di pagamento assunto in connessione con la risoluzione del rapporto e non condizionato alla stipula della transazione, senza fornire alcuna motivazione dell'iter logico seguito per giungere a tale conclusione ed in contrasto con gli elementi processuali acquisiti. 3 Il terzo motivo denunzia violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e conseguente falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c., per avere il Tribunale affermato che la volontà della società era quella di obbligarsi al pagamento anche senza la stipula di una transazione in grado di evitare il possibile contenzioso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro. La Corte, esaminati unitariamente i motivi di ricorso a causa della loro intima connessione, li giudica fondati per quanto di ragione. Il primo motivo è inammissibile perché il punto della decisione contro cui si rivolge risulta estraneo agli effettivi contenuti della sentenza impugnata. Al di là delle apparenze, infatti, il Tribunale non ha ritenuto che costituisse fonte dell'obbligo di pagare l'integrazione la busta paga del dicembre 1993 (e il modello 101). La sentenza, infatti, da una parte, parla di riconoscimento del debito, negozio che produce il solo effetto di invertire l'onere della prova, esentando il creditore dall'onere di provare il suo diritto, ma non è costitutivo dell'obbligazione, dall'altra considera le predette scritture niente altro che elementi concorrenti sul piano probatorio alla dimostrazione dell'esistenza dell'obbligo. Ed invero, il Tribunale afferma che l'obbligo di pagamento dell'integrazione del T.F.R. deve essere ricollegato "al fatto oggettivo del collocamento in mobilità delle dipendenti, le quali sono state indotte a chiedere di essere messe in mobilità, sapendo di poter percepire l'incentivo promesso”. In altri termini, la sentenza ha ricostruito i fatti nel senso che la somma sarebbe stata corrisposta ai dipendenti che avessero accettato di essere collocati in mobilità, senza subordinare il pagamento alla formalizzazione di una transazione o di una rinuncia in sede sindacale o di uffici del lavoro. Ciò consente, da una parte, di affermare che il Tribunale non ha giudicato su di una causa petendi diversa da quella prospettata in primo grado, dall'altra, che la ricorrente ha ragione nel denunziare il vizio di motivazione. E' certo che l'obbligazione controversa, non discendendo dalla legge o dal contratto collettivo, poteva trovare la sua fonte esclusivamente in uno specifico atto negoziale. Orbene di tale atto negoziale il Tribunale ha del tutto omesso l'individuazione e la ricostruzione dei contenuti. Dopo aver dichiarato che la scrittura privata sottoscritta tra le parti e finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro era subordinata alla ratifica, e pertanto inefficace, omette completamente proprio di individuare il fatto costitutivo dell'obbligo di 고 pagamento. L'assunto del Tribunale, secondo la quale la società avrebbe manifestato l'intento negoziale di versare la somma aggiuntiva a tutti i lavoratori che accettassero di essere collocati in mobilità, resta un'affermazione del tutto priva di indicazione degli elementi che possano giustificarla. In particolare, non risulta neppure chiarito cosa dovesse intendersi per accettazione del collocamento in mobilità e in quali forme e modalità tale accettazione fosse stata espressa. Nel descritto contesto, le affermazioni del rappresentante legale della AN, riportate in sentenza, nel senso che con la messa in mobilità la AN si impegnava ad erogare alle dipendenti un incentivo variabile a seconda della qualifica e dell'anzianità, non servono a chiarire il punto fondamentale consistente nell'individuazione della fattispecie negoziale determinante la nascita del diritto di credito. Tale, fondamentale, lacuna non è certo suscettibile di essere colmata mediante il riferimento ai conteggi contenuti nella busta paga e nel modello 101: il procedimento di liquidazione della somma, ed il suo versamento, non influenza il tema dell'an debeatur, che, come riconosce la stessa sentenza, era connesso ad uno specifico evento o comportamento dei dipendenti, rimasto, come si è detto, non chiarito. Pertanto, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché si proceda all'indagine in ordine alla fonte e all'effettiva consistenza dell'obbligazione assunta dalla AN SpA. Il giudice di rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000. In Presidente Il Consigliere estensore amerian St i IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -5 GEN. 2001 oggi, I , D CASSIL LABORATORE A M LLO SSA E DI CANCELLERIA R P 10 I SPESA, TA I BO . 3 T D 3 R 5 STA ELL'A . N PO N D G 3 IM SI -7 O A 1-8 SEN A D D , E 1 TE I O A E ESEN ISTR G ITTO G E EG L IR R D LLA O E D 1