Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1913 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 2025 |
Commentari • 403
- 1. Sottoscrizioni marginali negli atti notariliNotai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 24 aprile 2026
Definizione legale La sottoscrizione, in senso giuridico, è l'atto con cui una persona appone la propria firma, generalmente in calce a un documento, per far proprie le dichiarazioni ivi contenute e assumerne la paternità. La “sottoscrizione marginale” si riferisce invece alla firma apposta sul margine di ciascun foglio di un documento, con una funzione specifica di garanzia. Nell'ambito degli atti notarili, la disciplina delle sottoscrizioni marginali è dettata principalmente dall'articolo 51, numero 12, della Legge Notarile (L. n. 89/1913). Questa norma stabilisce che, qualora un atto sia composto da più fogli, ciascuno di essi deve essere firmato a margine dalle parti. Tale procedura …
Leggi di più… - 2. Trust istituito all’estero,https://www.fiscooggi.it/
- 3. Risarcimento danni per sanzione disciplinare illegittima: quando e come chiederlo dopo Cassazione 10 ottobre 2025, n. 27162Avv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 14 gennaio 2026
Introduzione Quando una sanzione disciplinare viene eseguita e poi, in seguito a impugnazione, viene ridotta o addirittura annullata, la domanda è: posso chiedere il risarcimento dei danni? E soprattutto: a chi devo chiederlo e in quale giudizio? In questo articolo vediamo: quando una sanzione disciplinare “poi ridotta” può generare un danno risarcibile; perché non si può fare una causa separata; come si adatta al procedimento disciplinare notarile quale e come può configurarsi il risarcimento danni per sanzione disciplinare illegittima -leggi anche:Limiti delle ispezioni nello studio notarile e art. 8 CEDU alla luce della recente sentenza 2025 Kavečansky Caso guida: procedimento …
Leggi di più… - 4. Il muto ed il sordomuto devono costituirsi in atto: come si comporta il notaio?https://www.iusinitinere.it/
Il muto ed il sordomuto devono costituirsi in atto: come si comporta il notaio? Vediamo insieme! L'articolo 57 della Legge Notarile sancisce: “se alcune delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre all'intervento dell'interprete occorre seguire le seguenti regole: se il muto ( o il sordomuto) sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere e sottoscrivere l'atto, riconoscendolo conforme alle sue volontà; se non sa leggere e scrivere o non può farlo, sarà necessario che il linguaggio a segni dello stesso (muto o sordomuto) sia inteso da uno dei testimoni oppure si costituisce un secondo interprete”. La disciplina in esame prescrive l'obbligo per il notaio di accettare preliminarmente …
Leggi di più… - 5. New MediaWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Innovazione / Il referendum svizzero sul canone radiotelevisivo: una conferma della centralità del servizio pubblico Il 4 marzo 2018, i cittadini svizzeri hanno respinto con il 71,6% una richiesta referendaria che mirava all'abolizione del canone radiotelevisivo nazionale. Si... Diritto / La reticenza italiana sul legittimo interesse del titolare quale base giuridica del trattamento di dati personali L'articolo 6 del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) prevede sei ipotesi (cd. basi giuridiche) idonee a legittimare un trattamento... Diritto / La posta elettronica è sempre un ‘mezzo di pubblicità? Integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'articolo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2024, n. 18623Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 18623 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 08/07/2024 1. – A seguito dell'avvenuta soppressione delle AATO ai sensi dell'art. 2, co. 186-bis della l. 23 dicembre 2009 n. 191, per l'ambito territoriale ottimale n. 4 NE, in cui erano compresi i 250 Comuni della Provincia di UN (raggruppati in Aree omogenee ed in Unioni montane), fu costituito l'apposito Ente di governo - EGATO 4, al quale furono assegnati i compiti di organizzazione del servizio idrico integrato (d'ora in poi SII) per l'Ambito stesso. Nel previgente sistema, la gestione del SII, quando non svolta in economia da Comuni singoli o tra loro associati, era …Leggi di più...
- società "in house"·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2019, n. 01415Provvedimento: N° 14 15-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROC. DISC. GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - NOTARILE - RIC. PER CASSAZIONE QUESTIONE DI GE PI - Presidente Sezione - MASSIMA DI P.I. - Presidente Sezione - Ud. 4/12/2018 - ANTONIO MANNA PU - Presidente Sezione - R.G.N. 28920/2016 ETTORE CIRILLO Ca . 1415 Rep. LUCIA TRIA - Consigliere - см. FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - ALDO CARRATO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28920/2016 proposto da: TT ENRICO, …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/10/2017, n. 25457Provvedimento: 25457\ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - ΝΟΤΑΙ GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 23/05/2017 - STEFANO PETITTI Presidente Sezione - PU R.G.N. 18052/2015B. 25457 STEFANO BIELLI - Consigliere - 25 45on Rep. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18052-2015 proposto da: ARCHIVIO NOTARILE DI FORLI', in persona del legale …Leggi di più...
- ambito applicativo dell'art. 136 della l.notarile·
- medesime fattispecie contemplate dall'art. 147 della l. notarile, ma connotate da minore gravità·
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- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23859Provvedimento: Pubblicato il 29/12/2025 N. 23859/2025 REG.PROV.COLL. N. 10473/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da UI NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro - Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, …Leggi di più...
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- 5. Trib. Frosinone, sentenza 12/03/2025, n. 191Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Il Tribunale di FR, in composizione collegiale e nelle persone di: Dott. Francesco MANCINI Presidente Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in I° grado iscritta al N° 721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, promossa da: , Parte_1 elettivamente domiciliata in Alatri alla via Circonvallazione n. 31 presso lo studio legale dell'Avv. Patrizio Maggi, rappresentata e difesa dall'Avv.to Tommasina Marazza, giusta procura a margine dell'atto di citazione - Parte attrice – CONTRO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali.
- Art. 1.
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell' art. 955 del Codice civile , nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell' art. 866 del Codice di procedura civile , salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
- Art. 2.
L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto. ((8))
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l' art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".