Sentenza 14 dicembre 2023
Massime • 1
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2023, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
лиснішом 00869-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LUCA RAMACCI Presidente - Sent. n. sez. 1381/2023 CC 14/12/2023 ALDO ACETO - R.G.N. 31617/2023 STEFANO CORBETTA ALESSIO SCARCELLA -Relatore GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO CI nato a [...] il [...] LO ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. fo r RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di LO AN NI e LO CI nonché di CI ME, avente ad oggetto la sospen- sione/revoca dell'ordine di demolizione disposto con ingiunzione a demolire del PM in relazione alla sentenza del 17 febbraio 2000, irr. 16 novembre 2001, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, per il reato di cui all'art. 44, lett. c), TU edilizia, per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, opere di com- pletamento di due preesistenti fabbricati siti in Casoria, via Lampedusa, n. 1. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti, ad eccezione della CI, propongono ricorso per cassazione tramite il comune difensore, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio di motivazione in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione ed avente ad oggetto "l'inesistenza in parte qua del titolo esecutivo. Carenza di potere. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca tra i quadri economici posti a base dell'esecuzione e l'oggetto del titolo azionato. Con- troversia sul titolo esecutivo e sulle sue modalità di esecuzione. Travisamento del fatto e della prova. I sintesi, sostiene la difesa dei ricorrenti che l'ordinanza sia viziata sotto il profilo del travisamento del fatto e probatorio laddove ha affermato che la circo- stanza che le opere fossero state iniziate anni prima rispetto al sequestro non impedirebbe l'ordine di demolizione, ove si consideri che il manufatto originario non risulta essere mai stato sanato e con i successivi interventi non si è fatto altro che protrarre la condizione di illegittimità delle opere, donde l'ordine demolitorio non potrebbe che riguardare il manufatto abusivo nella sua interezza, come iden- tificato nel capo di imputazione del procedimento penale in oggetto, richiamando a tal fine giurisprudenza di questa Corte. Diversamente, sostiene la difesa che la motivazione sia censurabile con- travvenendo apertamente alle statuizioni del titolo esecutivo, in cui le opere rite- nute abusive e sanzionate con l'ordine giudiziale di demolizione non comprende- rebbero anche la demolizione di quelle preesistenti, e dunque l'intero immobile. Le opere oggetto di demolizione, si osserva, riguarderebbero solo gli interventi additivi e di completamento, ossia i lavori di continuazione di n. 2 manufatti, che 2 for non possono essere confusi con il loro ingombro planivolumetrico, per cui è inter- venuta invece declaratoria di estinzione per prescrizione. La questione in esame, dunque, per la difesa sarebbe ben diversa da quella oggetto dei richiami giurispru- denziali, essendo nella specie accertato che la sanzione demolitoria riguarderebbe solo le opere successive oggetto di accertamento in data 6.10.1998, quelle oggetto cioè dell'ordine giudiziale di demolizione, analiticamente indicate nell'imputazione di cui all'art. 20, lett. c), I. 47 del 1985, posta a base della condanna, che, quindi, non può spiegare alcun effetto nei confronti delle opere preesistenti, per le quali è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione, che, come afferma la giurisprudenza, travolge l'ordine demolitorio anche laddove non è stata disposta la revoca. Richiama, a sostegno, una recente decisione di questa Corte, Cass. n. 19424/2023. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'obbligo procedurale, incombente sul giudice dell'esecuzione, di valutare adeguatamente la proporzionalità della misura, ed il correlato vizio di travisamento del fatto e della prova. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata perché avrebbe escluso, sulla base di una motivazione insufficiente e comunque viziata nei termini indicati, la fondatezza della doglianza difensiva con cui si denunciava la violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza CEDU con la sentenza resa nel caso Ivanova del 21.04.2016 nonché la violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Richiamata la motivazione resa dal giu- dice dell'esecuzione, si sostiene che quanto affermato sarebbe smentito dalla do- cumentazione depositata in data 16.11.2021 e 25.04.2022, ossia la documenta- zione attestante la composizione del nucleo familiare del LO CI e la docu- mentazione ulteriore da cui emergerebbe la precarietà delle sue condizioni econo- miche. Detta documentazione attesterebbe inoltre l'assoluta gravità delle condi- zioni di salute dei coniugi, in quanto avvalorata da certificazioni mediche. Censu- rabile sarebbe poi l'affermazione del tribunale secondo cui ai coniugi sarebbero state offerte idonee soluzioni alloggiative sempre ostinatamente rifiutate, richia- mando anche la presentazione di due istanze rivolte al comune di Casoria con cui gli stessi coniugi avevano chiesto di poter beneficiare dell'utilizzo di un immobile acquisito al patrimonio comunale per ragioni di social housing. Sul punto la difesa precisa che tali istanze non sarebbero mai state evase, tanto da determinare i coniugi ad impugnare il silenzio rifiuto davanti al TAR Campania-Napoli, formatosi per l'inutile decorso del termine di 30 gg. previsto dall'art. 2, I. n. 241 del 1990. 3 Sarebbe quindi evidente l'omissione da parte del tribunale di ogni concreta valu- tazione della proporzionalità della misura della demolizione, contravvenendo ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo, richiamati alle pagg. 7/8 del ricorso. In sostanza, emergendo dagli atti che i coniugi non sono proprietari di altri immo- bili se non quello oggetto dell'ordine demolitorio e che la demolizione di tale im- mobile determinerebbe la distruzione di quella che è l'unica sede della vita e degli affetti dei coniugi, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità per omessa valutazione della proporzionalità della misura, richiamando a tale fine giurispru- denza di questa Corte a sostegno, tra cui Cass. n. 18885/2022 e Cass. n. 423/2021 ed altre indicate a pag. 10 del ricorso.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 27 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi inanmissibile il congiunto ricorso. Secondo il PG, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha correttamente rigettato la richiesta di sospensione o di revoca dell'ordine di demolizione atteso che, come emerge dall'ordinanza impugnata, l'in- tero manufatto era abusivo, tanto che la prosecuzione dei lavori è stata realizzata mediante la violazione dei sigilli. L'ordinanza impugnata risulta pienamente rispet- tosa dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e, in partico- lare, del criterio interpretativo secondo il quale l'ordine di demolizione del manu- fatto abusivo deve riguardare l'edificio nel suo complesso, configurandosi come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi. È pacificamente irrilevante la circostanza che l'originaria condotta di abuso edilizio avesse formato oggetto di una sentenza di prescrizione del reato in quanto la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza, nella giurisprudenza della Corte, una nuova condotta illecita. I nuovi interventi ripetono, in sostanza, le stesse ca- ratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale strutturalmente ineri- scono, cosicché qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abu- sivamente deve considerarsi ripresa dell'attività criminosa originaria tale da inte- grare un nuovo reato e da imporre la demolizione dell'intero edificio che ha deter- minato la realizzazione della nuova volumetria. Inammissibile appare l'ulteriore censura: il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il criterio della pro- porzionalità della misura valorizzando, con argomentazioni esenti da profili di cen- sura, gli elementi di fatto, incontestabili in questa sede, che escludevano la viola- zione di tale principio. Il ricorso tende a sollecitare una rivalutazione di merito attraverso una diversa prospettazione dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. I ricorsi, trattati cartolarmente a norma dell'art. 611, cod. proc. pen., sono complessivamente infondati.
2. Infondato è anzitutto il primo motivo. 2.1. È il caso di riassumere i fatti che hanno preceduto la proposizione dell'incidente di esecuzione la cui definizione ha dato origine al provvedimento ora impugnato: da quanto risulta in atti, i coniugi LO/CI hanno subito una condanna per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, opere di com- pletamento di due preesistenti fabbricati siti in Casoria, via Larnpedusa, n. 1, cor- redata dall'ordine di demolizione delle opere abusive, in data 17 febbraio 2000, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria;
la pronunzia in questione è divenuta definitiva in data 16 novembre 2001. -Tale pronunzia, secondo quanto affermato dai ricorrenti e sul punto la circostanza non appare essere stata posta in discussione né tanto meno smentita nella ordinanza ora impugnata non riguardava le opere preesistenti (di cui quelle - oggetto della sentenza di condanna rappresentavano i lavori di completamento, eseguiti successivamente alla sistematica violazione dei sigilli come risulta dall'or- dinanza impugnata), per le quali è intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma solo quelle successivamente accertate in data 6.10.1998, indicate nell'imputazione ex art. 20, lett. c), I. 47 del 1985. 2.2. Ora, posto che, secondo quanto emerge dalla lettura della ordinanza impugnata, la contestazione da cui è scaturita la sentenza della cui esecuzione si tratta ha ad oggetto l'avvenuto completamento di lavori edili relativi a due pree- sistenti fabbricati per i quali è intervenuta sentenza di proscioglimento per pre- scrizione, si osserva che i principi giurisprudenziali evocati dal giudice dell'esecu- zione a sostegno della propria decisione di rigetto del ricorso presentato dai coniugi LO, si appalesano astrattamente condivisibili ma non dirimenti per la soluzione del caso sottoposto all'attenzione di questa Corte. Non può, infatti, accogliersi la prospettazione difensiva secondo cui il Tribunale di Napoli non avrebbe considerato né la circostanza che la prosecuzione dell'attività edilizia da parte dei coniugi Cu- tolo ha avuto ad oggetto due immobili in relazione ai quali vi è stata una pronunzia giurisdizionale di intervenuta prescrizione del reato all'epoca contestato, né rileva in termini assoluti l'obbiettivo contenuto della decisione assunta con la sentenza con la quale è stato definito il giudizio a carico dei coniugi LO. 5 2.3. Ed invero, premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte l'ordine di demolizione (nonché quello di rimessione dei luoghi in pristino stato), corollario delle sentenze accertative degli abusi edilizi o paesaggistici, può conseguire, ove si eccettui la ipotesi della lottizzazione abusiva per, la quale vale un regime normativo derogatorio più severo (cfr. infatti, Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325; Sez. 3, n. 5816 del 18/01/2022, Rv. 282833), sola- mente nel caso in cui la conclusione del procedimento penale abbia condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non essendo idonea a tal fine la sola sentenza dichiarativa della prescrizione (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Rv. 265616), va rile- vato che i precedenti giurisprudenziali alla cui autorevolezza il tribunale si richiama (come gli altri pronunziati in materia da questa Corte) appaiono comunque perti- nenti rispetto al caso ora in esame. È ben vero che gli stessi non sono stati pro- nunziati in una fattispecie, quale è la presente, in cui le preesistenti opere abusive avevano formato oggetto di una sentenza di estinzione del reato per effetto della intervenuta prescrizione. Tuttavia è altrettanto vero che la rivalutazione, sia pure ai soli fini della esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva da parte dell'autorità giudiziaria - ordine si precisa che non risulta essere stato impartito quanto agli immobili preesistenti esulanti rispetto al contenuto della sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2000 in quanto per gli stessi vi era stata sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, laddove l'ordine demolitorio riguar- dava le sole opere di completamento - non costituisce né una violazione di quanto disposto con la sentenza dichiarativa dell'avvenuta estinzione del reato a suo tempo contestato, né violazione del principio del ne bis in idem processuale.
2.4. Non può, in tal senso, convenirsi con l'approdo cui perviene una re- cente decisione di questa Sezione, rimasta isolata e citata dalla difesa dei ricor- renti, che invece ritiene che ove si ritenesse che l'ordine demolitorio colpisca anche l'abuso oggetto di precedente declaratoria di prescrizione, si tratterebbe di una previsione giurisdizionale indubbiamente peggiorativa, rivalutando in sostanza un fatto per il quale già vi è stata sentenza di proscioglimento, sia pure per prescri- zione (si v., in tal senso, Sez. 3, n. 19424 del 9 gennaio 2023, Sorrentino, non massimata). Né può sostenersi, come adombra tale decisione qui non condivisa, che il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del dato, acclarato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a differenza del caso in cui non vi sia stata una precedente sentenza, la prosecuzione dei lavori posta in essere dopo una sen- tenza di condanna (ma deve ritenersi che ciò valga a maggior ragione ove vi sia 6 stata una sentenza di proscioglimento) integra non la prosecuzione della prece- dente condotta illecita ma un nuovo reato edilizio (così Sez. 3, n. 36215 del 15/05/2019, Rv. 277582), in relazione al quale la eventuale sentenza di condanna costituisce un nuovo, autonomo, titolo esecutivo e non la estensione del prece- dente. Tale affermazione, se può valere - al di fuori dei casi di illecito lottizzatorio nei casi in cui l'abuso per cui è intervenuta la declaratoria di prescrizione sia del tutto autonomo rispetto a quello eseguito successivamente, non può tuttavia es- sere invocata nei casi, come quello in esame, in cui l'abuso edilizio per il quale è intervenuta condanna (e su cui si fonda il successivo ordine demolitorio) costitui- sce il "completamento" di un'attività edilizia riguardante il medesimo immobile in relazione al quale è intervenuta la precedente declaratoria di proscioglimento per prescrizione, che ha comportato la revoca del relativo ordine di demolizione. Quanto sopra, infatti, è la naturale conseguenza del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui in caso di abusi realizzati in progressione, la demolizione deve necessariamente coinvolgere tutte le opere complessivamente e unitariamente intese. In tale ultimo senso questa Suprema Corte ha infatti pre- cisato che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo com- plesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si confi- gura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (tra le tante, Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268831 - 01; di recente, si v. anche Sez. 3, n. 43236 del 11/10/2023, La Menza ed altro, non massimata).
2.5. Ad avviso del Collegio, peraltro, come già del resto affermato in una recente decisione di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 46197 del 26/09/2023, Giaquinto, non massimata), un ordine di demolizione pronunciato in una sentenza penale irrevocabile rimane eseguibile anche quando ulteriori ordini di demolizione aventi ad oggetto il medesimo immobile vengano caducati per la declaratoria di prescrizione del reato oggetto di accertamento nel diverso processo. Va rilevato, infatti, sotto il profilo sistematico, che l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile, che ha indubbia funzione ripristi- natoria e non sanzionatoria (tra le tante: Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 7 for 2019, Rv. 275850), costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di de- molizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte. Invero, ogni ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 viene emesso all'esito di un giudizio avente ad oggetto uno specifico fatto sussunto in una delle fattispecie di cui all'art. 44 d.P.R. cit., e si riferisce alle opere realizzate con quella specifica condotta. Sicché la ca- ducazione di ulteriori ordini di demolizione per ragioni determinate dall'esito dei processi nei quali questi ultimi erano stati emessi non esplica alcuna incidenza in ordine alla efficacia di quello "cristallizzato" in una sentenza di condanna irrevoca- bile. Sotto il profilo delle conseguenze, poi, una diversa opzione ermeneutica determinerebbe un effetto "criminogeno", in quanto potrebbe costituire un incen- tivo a commettere condotte di illecita prosecuzione dei lavori abusivi nella spe- ranza di ottenere una causa di estinzione del reato, e così di paralizzare una sta- tuizione altrimenti definitivamente eseguibile. Ancora, identica conclusione appare già enunciata in un precedente, nel quale si afferma che è legittimo l'ordine di demolizione dell'intero manufatto, an- che se per alcune opere meramente complementari (nella specie, casseformi ar- mate dirette alla sopraelevazione) era in precedenza intervenuta revoca dell'or- dine di demolizione, conseguente a declaratoria di estinzione del reato per pre- scrizione (Sez. 3, n. 38947 del 09/07/2013, Amore, Rv. 256431-01).
2.6. Piuttosto, in sede di esecuzione, come si evince anche dal precedente appena citato, potrebbe essere necessario verificare se le condotte oggetto del processo in relazione al quale è emesso l'ordine di demolizione poi caducato, sic- come diverse da quelle giudicate nel processo definito con sentenza di condanna penale irrevocabile, abbiano comportato la realizzazione di opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto del provvedimento di abbattimento contenuto in quest'ultima decisione. Ed infatti, se l'ordine di demolizione caducato ha ad og- getto opere strutturalmente autonome da quelle interessate dal provvedimento rimasto fermo, le prime non potranno essere demolite. Se, invece, come nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, l'ordine di demolizione caducato ha ad oggetto opere rispetto alle quali quelle interessate dal provvedimento da eseguire costituiscono un completamento o una prosecuzione, anche le prime dovranno essere demolite, proprio in applicazione del principio dell'unitarietà dell'abuso. In questo senso, del resto, si è ripetutamente pronunciata la giurispru- denza, secondo la quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio oggetto del 8 procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo ma anche ogni altro intervento, che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine mede- simo, non potendo consentirsi che eventuali ulteriori edificazioni possano, in qual- che modo, ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale (cfr., tra le tan- tissime, Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, La Rosa, e Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831-01).
2.7. Utili elementi interpretativi, del resto, possono agevolmente essere tratti anche dalla giurisprudenza amministrativa. Pacifico, infatti, è che, proprio in relazione all'esecuzione di un ordine de- molitorio, la giurisprudenza amministrativa ritiene che al fine di valutare l'inci- denza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una plura- lità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno conside- rati, dunque, in maniera "frazionata" (Cons. St., sez. VI, 26/09/2022, n.8238; Cons. St., sez. VI, 08/09/2021, n.6235). In tal senso, non può che convenirsi con l'affermazione dei giudici amministrativi secondo cui "nel verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l'elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell'interesse sostan- ziale sotteso alla loro realizzazione". E che "qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l'istante è tenuto a scegliere tra l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'Amministrazione, ovvero la presenta- zione dell'istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abusivo, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disci- plina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al mo- mento di presentazione della domanda" (cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1848). Ciò comporta, ad esempio, quale naturale conseguenza che deve escludersi che al destinatario dell'ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell'unitarietà dell'abuso, sanzionato e dunque da demolire in ciascuna delle sue componenti: si tratta di una valuta- zione già operata dall'amministrazione procedente in sede di irrogazione della san- 9 片 zione e che, ove rimasta incontestata, non può venire surrettiziamente rimessa in gioco in fase esecutiva. Pertanto, l'esecuzione parziale dell'ordinanza di demoli- zione espone il destinatario alla sanzione pecuniaria prevista per mancata ottem- peranza all'ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza (T.A.R. Firenze, Toscana, sez. III, 05/10/2020, n.1136).
2.8. Posto, quindi, che l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale irrevocabile rimane eseguibile anche quando ulteriori provvedimenti di identico contenuto relativi al medesimo immobile vengano caducati per la declaratoria di prescrizione del reato, deve concludersi che l'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, pur essendo relativo agli interventi edilizi di completa- mento dell'abuso "prescritto" per il quale il precedente ordine demolitorio è cadu- cato, deve essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza. Deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un precedente abuso edilizio di- chiarato estinto per prescrizione ed in relazione al quale il precedente ordine de- molitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile consi- derato nella sua interezza».
3. Facendo, pertanto, applicazione di tale principio al caso in esame, ne discende che l'azione esecutiva fondata sull'ordine demolitorio delle opere abusive, in data 17 febbraio 2000, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, definitiva in data 16 novembre 2001, non è preclusa o sospesa solo per- ché era stato in precedenza revocato l'ulteriore ordine di demolizione sui medesimi manufatti, relativo alle opere preesistenti in relazione alle quali è intervenuta sen- tenza di proscioglimento per prescrizione del reato. L'ordine di demolizione, infatti, non va dimenticato, viene pronunciato dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto all'autorità amministrativa, ri- spetto al quale la condanna rappresenta solo l'occasione che consente al giudice penale di pronunciarsi "anche" sull'ordine demolitorio, quale sanzione amministra- tiva restitutoria da disporsi obbligatoriamente (a meno che non risulti che la de- molizione sia già avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, che il consiglio comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici: Sez. 3, n. 43294 del 29/09/2005, Rv. 232645) e da eseguirsi con riferimento all'immobile nella sua interezza, come reso palese dalla stessa consecutio lessicale dell'art. 31, comma 10 9, d.P.R. n. 380 del 2001 (Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita). Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto.
4. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. Ed infatti, come, peraltro già affermato da questa Corte, il diritto all'abita- zione, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione e all'art. & della CEDU, non è tutelato in termini assoluti in sede di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ma esso è oggetto di bilanciamento con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e salvaguardia dell'ambiente, che giusti- ficano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perse- guire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Rv. 277994; Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Rv. 284627 01). Ciò considerato e rilevato anche che, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abi- tuale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza della Corte Edu valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la pos- sibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un Tribunale indipendente, l'esi- genza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950 – 01; Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270-01), ritiene questa Corte che, nell'occa- sione, il Giudice dell'esecuzione si sia ben dato carico di valutare il rispetto dei principi dianzi evocati. Il Tribunale ha, infatti, posto in luce implicitamente sia la evidente esorbi- tanza dell'immobile in questione, costituito da un unico corpo di fabbrica, compo- sto da quattro unità abitative, abusivamente ricavate, rispetto alle sufficienti esi- genze abitative;
ha altresì segnalato - in presenza di fattori deponenti per la esi- stenza di situazioni di bisogno economico/sanitario a carico dei ricorrenti oggetto di bilanciamento -, che nel tempo intercorso fra la avvenuta definitività della sen- tenza della cui esecuzione oggi si tratta ed il provvedimento con il quale si è di- sposta autoritativamente tale esecuzione (non potendo, del resto, il condannato 11 lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia: cfr. Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, cit.), i ricorrenti non risultano essersi attivati onde risolvere in termini di liceità il proprio problema abitativo, avendo non solo bene- ficiato di un congruo lasso temporale per individuare altre soluzioni abitative, ma anche aggiungendo, come emerge dal parere del PM in data 20 gennaio 2023, che le condizioni di salute dei due coniugi erano state tempo attenzionate dai servizi sociali del comune di Casoria e dalla ASL territorialmente competente, essendo state peraltro agli stessi offerte idonee soluzioni alloggiative, sempre ostinata- mente rifiutate, essendosi inoltre la CI ripetutamente sottratta alle visite di controllo e all'assistenza domiciliare, pure disposta nei suoi confronti. Tali ele- menti di giudizio rendono giustificata la prevalenza, in occasione del bilancia- mento, dell'interesse pubblico alla demolizione rispetto a quello strettamente pri- vato alla conservazione dell'immobile.
4.1. A ciò, infine, va aggiunto, come recentemente affermato da questa Corte con sentenza cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, che il diritto alla salute, specie a fronte di patologie gravi ed invalidanti, trova attuazione in primo luogo ponendo il malato in un ambiente non necessariamente ospedaliero - del - tutto salubre, edificato ed attrezzato nel pieno rispetto della disciplina di legge, proprio perché questa è volta a garantire anche il benessere di chi abita in quei luoghi, specie se malato. In altri termini, il rispetto della normativa in materia edilizia risponde non solo all'ovvia esigenza di tutelare un bene collettivo, come tale sottratto alla libera ed indiscriminata disponibilità dei singoli, ma anche alla necessità che questi stessi possano usufruire del bene in sicurezza, proprio perché regolarmente edificato, tutelando la propria salute e la propria incolumità in sintesi, il proprio benessere - anche (e soprattutto) per l'ipotesi di eventi superiori come le calamità naturali (si pensi alla normativa antisismica o a tutela dal rischio idrogeologico) o, per l'appunto, le malattie o situazioni invalidanti che costringano un soggetto a vivere, magari costantemente, all'interno di uno spazio chiuso (Sez. 3, n. 48820 del 2 novembre 2023, F., non massimata).
5. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
12 fer Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, il 14 dicembre 2023 It Presidente Il Consigliere estensoreConsigliere AlessioAlerifeler Luca Ramacci Depositata in Cancelleria Oggi, 10 GEN. 2024 E R P IL FUNZIONAL없다 U B RIO Luana d a y 13