Sentenza 13 marzo 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, la competenza territoriale - che deve essere accertata sulla base delle risultanze giuridico-fattuali apprezzabili al momento dell'emissione del provvedimento coercitivo, in quanto è in quel momento che il giudice che applica la misura deve interrogarsi circa la sussistenza dei presupposti della sua legittima investitura da parte del P.M. - può essere rivalutata per quel che concerne i fatti sopravvenuti derivanti da nuove contestazioni ma anche in questo caso, il "thema decidendi" resta delimitato dalla competenza ad emettere il provvedimento coercitivo nel momento in cui esso sia stato sollecitato dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2006, n. 9054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9054 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/03/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 735
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3956/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IG;
avverso l'ordinanza 19 aprile 2005 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con dichiarazione di incompetenza, essendo competente l'Autorità giudiziaria di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
1. LZ IG ricorre per Cassazione contro l'ordinanza 19 aprile 2005 con la quale il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere del ricorrente quale persona gravemente indagata di concorso nell'importazione di circa 611 kg di hashish. Denuncia violazione delle regole in tema di competenza territoriale, già dichiarata affermandosi la competenza della Procura della Repubblica di Civitavecchia ritenuta dallo stesso Tribunale di Roma a seguito del riesame proposto dai coimputati MA FI, AU ED e AN NE.
Più in particolare, il giudice a quo aveva ritenuto la competenza della Procura distrettuale per essere stata iscritta il 7 aprile 2005 notizia di reato in relazione all'ipotesi associativa di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. In presenza della sicura competenza del Tribunale di Civitavecchia, locus commissi delicti ed ove era stato eseguito il fermo, il Tribunale aveva arbitrariamente dato rilievo alla successiva iscrizione cui non aveva corrisposto l'adozione di alcuna ordinanza cautelare;
in più violando il principio secondo cui la valutazione della competenza deve essere operata allo stato degli atti. Si lamenta, poi, l'insussistenza di un grave quadro indiziario a carico del LZ.
Il ricorso è fondato.
2. Questa stessa Sezione, decidendo sul ricorso proposto da CA CA - coindagato dell'attuale ricorrente - premesso che "in tema di misure cautelari, la competenza territoriale va accertata sulla base delle risultanze giuridico-fattuali apprezzabili al momento dell'emissione del provvedimento coercitivo, in quanto è in quel momento che il giudice che applica la misura (o rigetta la richiesta) deve interrogarsi circa la sussistenza dei presupposti della sua legittima investitura da parte del pubblico ministero", ha precisato che "per i fatti sopravvenuti, quale, appunto quello derivante da nuove contestazioni" (appunto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) la competenza territoriale possa essere rivalutata.
Rimarcando però come il thema decidendi resta qui delimitato dalla "competenza ad emettere il provvedimento coercitivo nel momento in cui questo venne sollecitato dal pubblico ministero"; competenza che "apparteneva indiscutibilmente in tale momento al Tribunale di Civitavecchia" (Sez. 6^, 15 dicembre 2005, CA).
3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, dichiarando la competenza del Tribunale di Civitavecchia al quale gli atti vanno immediatamente trasmessi a norma dell'art. 27 c.p.p.. 4. Resta così assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.
5. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia al quale dispone trasmettersi immediatamente gli atti a norma dell'art. 27 c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006