Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1974 |
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1282Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa NZ NI, nella causa iscritta al n. 7994 del 2022 R.G..L. promossa DA Parte_1 Parte_2 , Parte_3 Parte_4 , Parte_5 Parte_6 , Parte_7 , Parte_8 Parte_9 , Parte_10 , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 , Parte_15 , [...] Pt_16 , Parte_17 Parte_18 [...] Pt_19 , Parte_20 Parte_21 , Parte_22 [...] , Parte_23 , Parte_24 , [...] Pt_25 Parte_26 , Controparte_1 Parte_27 [...] , Parte_28 , Parte_29 , Parte_30 [...] Con l'avv. ODDO LAURA ricorrente CONTRO Controparte_2 Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO …Leggi di più...
- equo compenso·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 della convenzione stessa. - Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.