Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2024 |
Commentario • 1
- 1. La Transazione Fiscale Blocca le Azioni Esecutive?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 maggio 2025
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2026, n. 24843Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile, OS UC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: IT CA nato a [...] il [...] ME QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SI CA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, come da requisitoria in atti. Udito l'avv. Nicola Marino, difensore della parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte di …Leggi di più...
- diritto di cronaca·
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- art. 573 cod. proc. pen.
Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 82 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria». - Art. 2. Compiti della Commissione 1. La Commissione esamina la gestione della comunita' «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorita' competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunita' «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunita' «Il Forteto».
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalita' nonche' di evitare che quanto accaduto nella comunita' «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunita' alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilita' e negligenze in capo ad essi, alle modalita' con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunita' e della soggiogazione psicologica. - Art. 3. Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.