Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2024 |
Commentario • 1
- 1. La Transazione Fiscale Blocca le Azioni Esecutive?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 maggio 2025
Hai debiti con l'Agenzia delle Entrate o l'INPS e temi pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche? Sapevi che con la transazione fiscale puoi bloccare le azioni esecutive? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d'impresa, sovraindebitamento e trattative con il Fisco – è pensata per spiegarti come la transazione fiscale può sospendere o impedire le iniziative di recupero forzoso da parte degli enti creditori. Scopri quando è possibile chiedere la sospensione delle azioni esecutive, cosa accade dopo la presentazione della proposta di transazione fiscale, quali atti si bloccano, e in che modo il tribunale può tutelarti anche contro il dissenso del Fisco (cram down …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/06/2024, n. 116Provvedimento: G. 30594 Sent. n.116/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai seguenti magistrati: Vito Tenore Presidente Gabriele Vinciguerra Giudice Barbara Pezzilli Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30594 del registro di segreteria, nei confronti di New Generation Hostel Impresa Sociale Srl, in persona dell'Amministratore Unico ON TO IA, con sede in Milano alla Via Aurispa n. 7, n. REA MI – 2128374, C.F./P.IVA 10017090969; Fondazione Alleanza Giovanile Unione Europea Ets (già Associa-zione di promozione sociale Nuova AGUE - “Nuova Alleanza Giovanile …Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- giurisdizione Corte dei conti·
- danno erariale·
- interessi legali·
- dolo contabile·
- responsabilità amministrativo-contabile·
- omesso riversamento·
- agente contabile·
- rivalutazione monetaria·
- imposta di soggiorno
- 2. TAR Milano, sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 2515Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2025 N. 02515/2025 REG.PROV.COLL. N. 02935/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come …Leggi di più...
- Codice di comportamento studenti·
- diritto alla riservatezza·
- discriminazione e sessismo·
- proporzionalità sanzione·
- art. 32 Regolamento Didattico·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- art. 16 r.d.l. 1071/1935·
- violazione doveri di comportamento·
- giurisdizione disciplinare universitaria
- 3. Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12013Provvedimento: N. 44467/2024 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 44467/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa DA - Avv. M. Marano Parte_1 - ricorrente - CONTRO in persona del legale rappresentante p. t. – Avvocatura Controparte_1 Generale dello Stato - resistente – CONCLUSIONI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale di …Leggi di più...
- indennità sostitutiva preavviso·
- prevalenza prestazione in presenza·
- lavoratori fragili·
- dimissioni·
- autonomia amministrativa·
- art. 414 c.p.c.·
- Direttiva Ministeriale·
- compensazione spese di lite·
- lavoro agile
- 4. Trib. Lanusei, sentenza 15/07/2024, n. 28Provvedimento: N. R.A.C.L. 47/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 47/2024 R.A.C.L., promossa da (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1 , che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso Parte_2 introduttivo, ricorrente contro , e Controparte_1 Controparte_2 [...] , Controparte_3 resistente-contumace Oggetto: materia lavoro – …Leggi di più...
- art. 1, comma 121, L. 107/2015·
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- 5. TAR Genova, sez. I, ordinanza collegiale 23/06/2025, n. 754Provvedimento: Pubblicato il 23/06/2025 N. 00085/2025 REG.RIC. N. 00754/2025 REG.PROV.COLL. N. 00085/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari e Andrea …Leggi di più...
- accesso agli atti·
- art. 36 cod. nav.·
- determinazione dirigenziale·
- proroga tecnica·
- ricorso incidentale·
- art. 116 c.p.a.·
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- cessazione materia del contendere·
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Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 82 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria». - Art. 2. Compiti della Commissione 1. La Commissione esamina la gestione della comunita' «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorita' competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunita' «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunita' «Il Forteto».
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalita' nonche' di evitare che quanto accaduto nella comunita' «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunita' alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilita' e negligenze in capo ad essi, alle modalita' con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunita' e della soggiogazione psicologica. - Art. 3. Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.