Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 aprile 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 aprile 2024 |
Commentario • 1
- 1. La Transazione Fiscale Blocca le Azioni Esecutive?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 maggio 2025
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2026, n. 24843Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile, OS UC nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: IT CA nato a [...] il [...] ME QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SI CA, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, come da requisitoria in atti. Udito l'avv. Nicola Marino, difensore della parte civile, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 15 ottobre 2025, la Corte di …Leggi di più...
- diritto di cronaca·
- art. 51 cod. pen.·
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- art. 573 cod. proc. pen.
- 2. Trib. Treviso, sentenza 24/03/2026, n. 410Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Treviso, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: - dott.ssa IV ND - Presidente - dott. Marco Saran - Giudice relatore - dott.ssa Carlo Baggio - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 279 comma II n. 4 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2541 del 2022, promossa da: Parte_1 (c.f. C.F._1 ), con l'avv. MARIAN SIMONE contro Controparte_1 (c.f. C.F._2 ), con gli avv.ti CITTOLIN CRISTINA e AC PA P_ (c.f. CodiceFiscale_3 ), con l'avv. PIEROBON REGINA CP_3 (c.f. C.F._4 , con l'avv MARAN PA OZ DO (c.f. C.F._5 - convenuto …Leggi di più...
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- 3. Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12013Provvedimento: N. 44467/2024 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 24 novembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 44467/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa DA - Avv. M. Marano Parte_1 - ricorrente - CONTRO in persona del legale rappresentante p. t. – Avvocatura Controparte_1 Generale dello Stato - resistente – CONCLUSIONI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale di …Leggi di più...
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- 4. TAR Milano, sez. V, sentenza 01/07/2025, n. 2515Provvedimento: Pubblicato il 01/07/2025 N. 02515/2025 REG.PROV.COLL. N. 02935/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come …Leggi di più...
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- 5. Trib. Perugia, sentenza 11/02/2026, n. 286Provvedimento: N. 6209/2018 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott. IC IO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 6209 R.G dell' anno 2018 tra Parte_1 ( C.F. C.F._1 e [...] Parte_2 (CF: C.F._2 ), rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Ferruccio AN e NI AN, ed elettivamente domiciliati in Perugia Via Baldeschi 2 presso lo studio dell'Avv. AN DE Attori contro CP_1 (CF: C.F._3 ), rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di …Leggi di più...
- art. 728 c.c.·
- conformità urbanistica·
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Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 82 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 82 (Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria». - Art. 2. Compiti della Commissione 1. La Commissione esamina la gestione della comunita' «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorita' competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunita' «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunita' «Il Forteto».
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei principi di tutela delle vittime di illegalita' nonche' di evitare che quanto accaduto nella comunita' «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunita' alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilita' e negligenze in capo ad essi, alle modalita' con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunita' e della soggiogazione psicologica. - Art. 3. Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.