Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2917
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Stante il disposto dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, il presupposto per il diritto alla indennità di mobilità è che l'impresa rientri nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale; pertanto il riferimento alla oggettiva connotazione dell'impresa e non alla condizione soggettiva del lavoratore nell'ambito del processo produttivo, non può escludere dall'ambito di operatività della norma i lavoratori a domicilio, per i quali, ex art. 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, vige il regime di omologazione previdenziale agli altri lavoratori subordinati, con la sola eccezione dell'integrazione salariale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2917
    Data del deposito : 26 marzo 1999

    Testo completo