Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
Stante il disposto dell'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, il presupposto per il diritto alla indennità di mobilità è che l'impresa rientri nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale; pertanto il riferimento alla oggettiva connotazione dell'impresa e non alla condizione soggettiva del lavoratore nell'ambito del processo produttivo, non può escludere dall'ambito di operatività della norma i lavoratori a domicilio, per i quali, ex art. 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, vige il regime di omologazione previdenziale agli altri lavoratori subordinati, con la sola eccezione dell'integrazione salariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI CA AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.BELLI n^27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 425/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 24/07/95, R.G.N. 144/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato Giuseppe FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AN MA RM, lavoratrice a domicilio licenziata a seguito di riduzione di personale ha chiesto al Pretore di Firenze che l'INPS fosse condannato a corrisponderle l'indennità di mobilità prevista dall'art.7 della l.223/91 sussistendo per lei i requisiti soggettivi, ed oggettivi. richiesti dall'art. 16 della legge stessa per la estensione di tale indennità ai lavoratori posti in mobilità a seguito di riduzione di personale.
L'INPS si era rifiutato di corrispondergliela, sostenendo che tale indennità presuppone nel sistema assistenziale per i lavoratori in mobilità introdotto dalla l.223/91, la fruibilità da parte di lavoratori della c.i.g.s:provvidenza espressamente esclusa per i lavoratori a domicilio dall'art.9 della legge n.877 del 1973. Il Pretore ha accolto la domanda, rilevando che l'art. 16 della l.223/91 determina i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità con riferimento alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e che tale indennità sostituisce quella di disoccupazione involontaria spettante anche ai lavoratori a domicilio. Il Tribunale di Firenze, su appello dell'INPS. ha con sentenza del 24.7.95, confermato la decisione pretorile. Esso ha ritenuto che il requisito soggettivo richiesto dall'art.16 della l.223/91 attiene alle categorie di lavoratori (con esclusione dei dirigenti) e fra esse rientrava la sign. RM;
poiché il lavoro a domicilio non configura una categoria o qualifica lavorativa ma solo una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
L'indennità di mobilità, inoltre, sostituisce quella di disoccupazione, che senz'altro spetta ai lavoratori a domicilio. La norma, che esclude per gli stessi l'integrazione salariale è una nonna a carattere eccezionale, che non può esser estesa al lavoratore a domicilio definitivamente licenziato. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. La sign. RM resiste con controricorso. Motivi della decisione
L'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli art.7 e 16 della l.223/91 con riferimento all'art.9 della l.877/73 Esso sostiene che l'estensione dell'indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio va esclusa non solo in relazione alla tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 16 l.223/91 ma anche tenendo conto della peculiarità del lavoro a domicilio- caratterizzato da un'attenuazione del controllo datoriale e della stessa subordinazione-non compatibile con l'indennità di mobilità che. presuppone, invece, l'inserimento del lavoratore in azienda. L'indennità in questione, sostiene ancora l'istituto previdenziale,è strutturalmente connessa all'integrazione salariale da esser commisurata al trattamento di integrazione salariale, che non spetta invece ai lavoratori a domicilio.
Non ha alcun rilievo che a tali lavoratori spettasse l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 12 della l. 1115 del 1968, essendo stata questa espressamente abrogata dall'art. 16 della l.223/91 che fonda la corresponsione dell' indennità in questione sulla ineliminabile interconnessione fra integrazione salariale ed indennità di mobilità.
La censura non è fondata.
Essa appare basata sul convincimento;
- che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è analoga a quella degli altri lavoratori (subordinati): sicché per lui non si verifica l'inserimento in azienda e ciò non consente allo stesso di fruire del complesso sistema previdenziale assicurato ai lavoratori posti in mobilità dalla l.n.223/91 :
- che in tale sistema le due provvidenze della integrazione salariale e della indennità di mobilità siano inscindibili sicché la seconda non può spettare al lavoratore che non può fruire della prima. Questo convincimento è smentito oltre che dai principi giuridici formulati da questa S:C. in materia di lavoro subordinato dal dato legislativo.
È principio consolidato che la subordinazione del lavoratore a domicilio non è ontologicamente diversa da quella degli altri lavoratori, che tale qualità non hanno, essendo anche il lavoratore a domicilio inserito nell'azienda nel senso che, pur trovandosi decentrato rispetto al luogo ove normalmente avviene il processo lavorativo concorre, con la messa a disposizione delle sue energie lavorative -sotto la direzione del datore di lavoro- al processo di produzione aziendale.
Questa sua omologazione agli altri lavoratori è alla base dell'art.9 della l.n.877 del 1973, la quale dispone che ai lavoratori a domicilio si applicano le nonne vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale. L'aert. 16 della l.223/71 prevede che, nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.24, da parte delle imprese rientranti nel campo dell'applicazione della disciplina dell'intervento strordinario di integrazione salariale. il lavoratore operaio, impiegato o quadro, qualora abbia una certa anzianità aziendale nell'ambito di un rapporto di lavoro a caratere continuativo, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art.7 della legge stessa.
Tale norma, lungi dal presupporre da parte del lavoratore la fruibilità di entrambe le provvidenze previste per i lavoratori coinvolti in processi di ridimensionamento aziendale, conclusisi con la messa in mobilità, si limita a richiedere che il lavoratore che avendone i requisiti soggettivi, chieda di fruire dell'indennità di mobilità dipenda da un'azienda la quale rientri-per le sua caratteristiche oggettive-nell'area di integrazione salariale. È quindi la oggettiva connotazione produttiva dell'azienda -e la conseguente fruibilità da parte della stessa dell'integrazione salariale straordinaria-il presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità e non certo la fruibilità della prima da parte del lavoratore colpito dal processo di riduzione dell'azienda, che può esser esclusa per la particolare condizione soggettiva dello stesso nell'ambito del processo produttivo. Se fosse il contrario, sarebbe vanificato il precetto fondamnetale in materia di omologazione previdenziale dei lavoratori a domicilo agli altri lavoratori subordinati introdotto dall'art.9 della l.n.877 del 1973, che ha disposto che ai primi si estenda l'intero regime previdenziale previsto per i secondi con la sola eccezione dell'integrazione salariale.
È significativo in proposito che anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16 della l.223/91, questa S. C., con sentenza n. 1697 del 1991, ha deciso che, ai sensi della predetta norma, il trattamento speciale previsto dalle norme del titolo quarto della l.n. 1115 del 1968, per il caso di disoccupazione involontaria da licenziamento per cessazione non temporanea dell' attività aziendale o per riduzione di personale, si applica anche ai lavoratori a domicilio che in relazione al loro rapporto continuativo e dipendente da un'unica impresa con prestazioni tecnicamente ed economicamente collegate o comunque riferite, a quelle svolte dagli altri lavoratori subordinati della stessa impresa si trovino nelle medesime condizioni di costoro in quanto il limite negativo previsto dall'art.9 della l.n.877 del 1973 dell'estensione ai lavoratori a domicilio delle norme sulle assicurazioni sociali riguarda solo i benefici della integrazione salariale in caso di sospensione temporanea.
In definitiva, il nuovo sistema introdotto dall'art. 16 della l.223 del 1991 si è limitato a prevedere -quale presupposto per la fruizione dell'indennità di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale- l'inserimento degli stessi in un'impresa che possa per le sue caratteristiche produttive, fruire dell'integrazione salariale straordinaria.
L'incompatibilità soggettiva del lavoratore (a domicilo) con detto beneficio non esclude che esso possa fruire dell'altro, costituito dall'indennità di mobilità, che nelle ipotesi di ordinario lavoro subordinato concorre con il primo.
Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999