Sentenza 29 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2002, n. 7815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7815 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
ee 73318 OGGETTO: Imposte dirette/Irpef Esenzioni ed Agevolazioni/soggetti 0 78 15/02 residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici A 1 T I A - / R 6 R B 2 T A . . S REPUBBLICA ITALIANA T L I R . L G U P . A E B D . I R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B L R A E A T A T D I D I 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R 3 E N E 1 T E T . S N I E N SEZIONE TRIBUTARIA A R.G.N. 24035/2000 S A Cron. 21612 M E Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.20.2.2002 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Achille Meloncelli Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 73318 Sentenza Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, Ufficio delle Imposte Dirette di Isernia, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma,via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
Di AR LS 3 3 intimato 9 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.350/2/99 depositata in data 20.10.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza Asvolgimento del processo DI ON AN residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava ai contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 'd.l. 30 dicembre 1985, n. 971; comma 1, della legge 27 13, 'dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n. 792, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - 11 Dos-aܕ: quale prevede che le sommę relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, ger i residenti nei comuni A. 363, fino al 31 dicembre 1985 dell'Italia centrale e meridionale coipiti da eventi sismici, nca concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1939, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. nella rideterminazione dopo la N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da consistente deve il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, giurisprudenziale, essere atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. indirizzo tale Così deciso in Roma il 20 Febbraio 2002 La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Il Presidente trice Il Cons. Estensone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.9 MAG. 2002 Osvaldo Ascanio, Oggi IL CANCELLIERE C1 OsvaldoAscanio E 6 A N I 8 5 O 9 R I . 1 / Z N A 4 A - / T R 6 U B 2 T S . . B I I R L . L G R P . E A T D R . B L E A A D T A D I I 1 S R E 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M