Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
È ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione, anche nel caso in cui l'atto non contenga specifici suggerimenti probatori, se ad esso siano allegati nuovi documenti, accompagnati dalla richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 42919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42919 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA AR - Presidente - del 13/06/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 891
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 48874/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI AR, nato a [...] il [...];
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
Ignoti;
avverso il decreto del 22/10/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI Paolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. BI AR, nella sua qualità di amministratore unico della società Decor Art. s.r.l., esercente il commercio di quadri e complementi d'arredo, ha proposto querela nei confronti del legale rappresentante della ditta Artenobile.
1.1. A detta del querelante il sito internet a suo tempo acquistato dalla Decor Art. s.r.l. era stato in qualche modo usurpato dalla Artenobile, che ne utilizzava lo spazio web per i propri fini commerciali, mentre alla società proprietaria non era più consentito l'accesso al sito, ne' alla casella di posta elettronica, per essere state cambiate le relative password.
2. Espletate le indagini preliminari attraverso le informazioni testimoniali rese da NO NO ED e da NT IC GI, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha chiesto l'archiviazione degli atti, ravvisando nel contenzioso fra le parti gli estremi di una controversia meramente civilistica.
2.1. Il querelante ha proposto opposizione all'archiviazione, allegando nuovi documenti e segnalando che proprio il NT, utilizzando il sito internet da lui abusivamente gestito, stava dando corso ad attività di concorrenza sleale sottraendo clientela alla Decor Art s.r.l..
3. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di archiviazione. Nella motivazione ha affermato il rilievo meramente civilistico della vicenda e giudicato inammissibile l'opposizione per omessa indicazione delle indagini suppletive, solo genericamente richieste.
4. Ricorre per cassazione il BI, deducendo violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. e vizi di motivazione. Osserva che, con l'atto di opposizione, erano stati offerti al g.i.p. nuovi elementi di prova su cui svolgere le indagini suppletive: elementi del tutto trascurati dal giudicante, che ne ha affermato l'inammissibilità senza un previo accertamento della loro pertinenza. Lamenta che l'omessa fissazione dell'udienza camerale abbia concretato un'ingiustificata violazione del diritto al contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. Il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato l'inammissibilità dell'opposizione sul duplice rilievo della sua palese infondatezza, stante il rilievo meramente civilistico della vicenda, e della genericità delle indagini suppletive richieste. Orbene, se è pur vero che nell'atto di opposizione il BI non ha precisato la tipologia degli atti investigativi che dovrebbero compiersi per un migliore accertamento dei fatti, è altrettanto vero che ha offerto in produzione alcuni documenti destinati a provare l'illecita appropriazione del sito internet del quale si afferma titolare, da parte di un soggetto da lui espressamente indicato in NT IC GI.
1.2. Alla stregua di un principio giuridico già enunciato da questa Corte Suprema, che va qui ribadito, anche la produzione di nuovi documenti, allegati all'atto di opposizione, con richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione suddetta pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso (Sez. 6^, n. 2918 del 20/06/1994, Migliaccio, Rv. 199057).
1.3. Non può, inoltre, aprioristicamente negarsi la pertinenza delle emergenze documentali così allegate dall'opponente senza aver previamente verificato, attraverso l'approfondita disamina da lui domandata (che deve presumersi omessa, dato che il decreto di archiviazione non ne da minimamente conto), se sulla base di essa e delle indagini già espletate possano scaturire ipotesi di reato, al di là degli aspetti civilistici rilevati dal g.i.p.. 2. Risultando, pertanto, privo di motivazione giuridicamente corretta il giudizio di inammissibilità dell'opposizione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale di Bari per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014