Versione
23 settembre 2017
23 settembre 2017
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 , il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.».
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 , il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Commissione esaminatrice). - Con il decreto di nomina dei componenti della commissione di cui all' articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186 , possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione e' assistita, per l'ufficio di segreteria, da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.».
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2020, n. 12809Provvedimento: Pubblicato il 01/12/2020 N. 12809/2020 REG.PROV.COLL. N. 14132/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14132 del 2018, proposto da Radio Telemolise S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- requisiti per accesso a fondi pubblici·
- graduatoria contributi emittenti radiofoniche·
- violazione art. 3 Legge 241/90·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- difetto di istruttoria·
- integrazione della motivazione·
- principio di legalità·
- difetto di motivazione