Sentenza 31 maggio 2000
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di reiterazione dei benefici penitenziari per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 58 quater, commi secondo e terzo, dell'ordinamento penitenziario per i casi di precedente revoca, opera anche con riferimento al condannato già ammesso alla misura alternativa per reati commessi in età minore, sempre che la revoca sia intervenuta in seguito a commissione di un reato successiva al compimento della maggiore età, dovendosi ritenere che la sentenza costituzionale n. 436 del 1999, dichiarativa della parziale illegittimità della disposizione predetta nella parte in cui si riferisce ai minorenni, sia applicabile esclusivamente ai fatti commessi dal condannato in età minore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2000, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 31/5/2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI Consigliere N. 4050
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO Consigliere N. 45471/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari in procedimento di sorveglianza concernente: AN HE, n. 23.7.1980 a Cagliari avverso l'ordinanza in data 20.9.1999 del Tribunale per i Minorenni di Cagliari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata
O S S E R V A:
AN HE, affidato in prova per reati commessi da minorenne, dopo il compimento della maggiore età veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato in data 30.3.1999 e condannato con sentenza emessa il giorno successivo dal Pretore di Cagliari;
l'8.4.1999 il beneficio veniva quindi sospeso dal Magistrato di sorveglianza minorile e revocato dal Tribunale per i minorenni il 26.4.1999. Con ordine di esecuzione del 31.5.1999 il P.M. per i minori fissava la scadenza della pena per le cinque condanne già in esecuzione al 23.8.1999 e, dato atto della sopravvenienza di due nuovi titoli esecutivi - l'uno per reato commesso da minorenne, l'altro costituito dalla ricordata condanna del Pretore di Cagliari - per una pena complessiva residua di mesi sei e giorni 20 di reclusione, ne disponeva la sospensione ai sensi del co. 5 dell'art. 656 C.P.P., assegnando il previsto termine per la domanda di benefici penitenziari.
Sull'istanza di affidamento in prova tempestivamente prodotta il Tribunale per i Minorenni provvedeva, dopo che il condannato aveva già riacquistato la libertà, con l'ordinanza in epigrafe. osservava che, ad avviso del servizio sociale minorile, il beneficio, con determinate prescrizioni, poteva essere utilmente sperimentato;
ne' doveva considerarsi ostativo il divieto di reiterazione sancito ai co. 2 e 3 dell'art. 58 quater L. 26.7.1975 n. 354 nei casi di intervenuta revoca nel triennio anteriore, poiché l'illegittimità di siffatti automatismi nei confronti dei minori era stata affermata in ripetute pronunce della Corte Costituzionale e derivava anche da obblighi internazionali assunti dallo Stato. Disponeva quindi l'affidamento in prova del condannato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica per i minori, rilevando che il divieto di reiterazione del beneficio, operante anche nei confronti dei minorenni, non poteva essere "sic et simpliciter" disatteso, ed eventuali dubbi di incostituzionalità dovevano essere sottoposti alla Corte Costituzionale, e non risolti, con arbitraria assunzione di potere, dal giudice ordinario. In ogni caso, le argomentazioni addotte non tenevano conto del fatto che il AN ha superato la minore età.
La prima questione sollevata è ormai superata, in quanto la Corte Costituzionale ha nel frattempo, con sentenza 22.11/1.12.1999 n. 436, dichiarato l'illegittimità del co. 2 dell'art. 58 quater L. n.354/1975 "nella parte in cui si riferisce ai minorenni". Ciò,
tuttavia, non esaurisce la materia del gravame, attesa la menzionata circostanza che la revoca si è verificata quando il soggetto era maggiorenne, e per fatto posto in essere durante la maggiore età, onde la decisione di incostituzionalità non risulta applicabile alla fattispecie, se non attraverso una sorta di "perpetuatio" dell'originaria condizione del condannato. Tale operazione non sembra consentita ne' dalla ratio" della pronuncia in questione (volta ad evitare che le norme della legge penitenziaria generale siano indiscriminatamente applicate, senza la flessibilità richiesta dalla loro particolare condizione, nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali") ne' dal D.L. 13.5.1991 n. 152 (convertito in L. 12.7.1991 n. 203) che, introdotta con l'art. 1 la ricordata disposizione limitativa (art. 58 quater) nella L. n.354/1975, al successivo art. 4, co. 4, aveva già stabilito (fatte salve le previsioni dell'art. 4 bis della legge penitenziaria, che qui non rilevano): "le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età" (disposizione che avrebbe forse di per sè consentito una lettura conforme al dettato costituzionale). L'attuale assetto normativo assicura dunque la tutela del minore, ma la limita ragionevolmente all'ambito di tale età ed ai fatti durante questa commessi, sicché per un reato consumato da maggiorenne, che abbia dato luogo a revoca, non sarà possibile fruire del beneficio se non dopo il decorso del triennio, secondo la disciplina ordinaria. Ne segue che non può essere neppure attualmente disposto l'affidamento in prova riguardo alla condanna inflitta al AN dal Pretore di Cagliari;
inoltre, per il principio di unità del rapporto esecutivo (che non avrebbe neppure consentito la sospensione disposta per alcuni titoli dal P.M.: cfr. Cass., Sez. I, c.c. 3.4.2000, P.M. in proc. Cona) tale divieto si estende anche alla concorrente pena inflitta dai giudici minorili, ma espiata da maggiorenne. Al proposito va oltretutto considerato che, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà personale per fatti commessi durante la maggiore età, le funzioni della magistratura di sorveglianza spettano al Tribunale di sorveglianza ordinario, in quanto non esiste nessuna norma del sistema processuale o dell'ordinamento penitenziario che consenta la "perpetuatio jurisdictionis" del Tribunale per i minorenni (cfr. Cass., Sez. I, 4.2/4.3.1993, confl. comp. in proc. Campochiaro;
12.1/4.3.1999, P.M. in proc. Serra). Sotto tale profilo vi era dunque incompetenza funzionale - rilevabile in questa sede del giudice "a quo". Il provvedimento impugnato va perciò annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2000