Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2000, n. 4050
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Sentenza 31 maggio 2000

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In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di reiterazione dei benefici penitenziari per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 58 quater, commi secondo e terzo, dell'ordinamento penitenziario per i casi di precedente revoca, opera anche con riferimento al condannato già ammesso alla misura alternativa per reati commessi in età minore, sempre che la revoca sia intervenuta in seguito a commissione di un reato successiva al compimento della maggiore età, dovendosi ritenere che la sentenza costituzionale n. 436 del 1999, dichiarativa della parziale illegittimità della disposizione predetta nella parte in cui si riferisce ai minorenni, sia applicabile esclusivamente ai fatti commessi dal condannato in età minore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2000, n. 4050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4050
    Data del deposito : 31 maggio 2000

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