Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Q DOCASSAZIONE01 295 /01 pubblicazione REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL PTOLO + LA CO Oggetto Regolament SH IONE TERZA CIVILE di competingo d'ufficio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 14941/99 - Cron. 2705 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE -Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rep. Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 06/11/00 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE per diritti. L. 3000 SENTENZA dal Sig. il 3.1 GEN 2001 sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio IL CANCELLIERE . 999999/99 dal Tribunale di TRANI, con ordinanza del -3337/97 08/07/99, nella causa iscritta al n° 14941/99 vertente CANCELLERIA tra VINCENZA, ER MA AR, DI GI AS, elettivamente domiciliati in ROMA ER CG408112 VIA G. GENTILE 22, difesi dall'avvocato CARLO TESTORI, giusta delega in atti;
e SAI ASSIC SPA, ALLIANZ SUBALPINA SPA, OR ES, IN IT, D'AL MICHELE, DOMENICO, D'AL ROSA, DE MICHELE2000 D'AL 1757 ANNA;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale udita la relazione della causa svolta nella camera di TESTORI al Sig. per diritti L.12000+2 consiglio il 06/11/00 dal Consigliere Dott. Michele II.
2.6 FEB. 2001 VARRONE;
IL CANCELLIERS lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si DIRITTI DI 1 dichiari inammissibile la richiesta di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. DIRITTI DI -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO VINCENZA DI GI, in proprio e quale legale rappresentante della figlia MA AR ER, e AS ER, eredi di EP ER, premesso che il 5 aprile 1993 l'autovettura su cui era trasportato EP ER, condotta dal proprietario ES OR ed assicurata presso l'ALLIANZ SUBALPINA s.p.a., in una galleria dell'autostrada A 1, veniva a collisione con l'autovettura di proprietà di IT IN e condotta da ES D'AL, assicurata presso la SAI s.p.a., convenivano davanti al Tribunale di Roma ES OR e l'ALLIANZ SUBALPINA s.p.a. nonché IT IN, gli EREDI di ES D'AL e la SAI s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni. L'adito Tribunale, con sentenza 28 luglio 1997, dichiarava la connessione del giudizio avanti a sé con quello preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Trani da NI AP e UG AF, anch'essi trasportati nell'autovettura del OR, nei confronti degli stessi convenuti e per il medesimo incidente. Riassunta da parte degli interessati la causa davanti al Tribunale di Trani, quest'ultimo, con ordinanza del G.O.A. dell'8 luglio 1999, chiedeva il regolamento di competenza adducendo che "in osservanza dell'art. 11, quinto comma, L. 276/97 il G.O.A. non poteva in alcun caso occuparsi di altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995, onde la sua funzione giurisdizionale doveva considerarsi rigidamente delimitata". La DI GI, in proprio e n.q., ha depositato memoria, aderendo alle conclusioni del P.G. di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ordinanza del Tribunale di Trani, richiamato l'art. 11, 5° co., L. 22 luglio 1997 n. 726 (istitutiva delle sezioni stralcio) nella parte in cui dispone che "alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i ... procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995", ha ritenuto l'incompetenza del G.O.A. a conoscere di procedimenti sia pure connessi, ma instaurati successivamente alla suddetta data. Orbene la normativa in esame, nel prevedere la istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari per la definizione del contenzioso civile pendente allo scopo di favorire il decollo della riforma del giudice monocratico di primo grado (altrimenti pesantemente condizionata dal numero delle pendenze arretrate), ha indicato quali fossero i processi esistenti presso ogni tribunale da assegnare alle sezioni stralcio, stabilendo un criterio legale di distribuzione degli affari contenziosi all'interno di ogni singolo ufficio giudiziario, ma non ha introdotto alcuna deroga alle normali regole disciplinanti la connessione (art. 40 c.p.c.). Sicché ove, in applicazione di tali regole, la causa assegnata alla sezione stralcio di un tribunale "attragga" altra causa proposta davanti ad un giudice diverso, diviene irrilevante la data di instaurazione di quest'ultima, una volta che la cognizione della prima causa sia stata legittimamente attribuita alla sezione stralcio, estendendosi tale cognizione anche a quelle cause suscettibili di essere ad essa trasferite. Se così non fosse, dovrebbe ritenersi intervenuta una modifica del regime della connessione, non risultante dalla nuova disciplina. Pertanto, non ponendosi alcuna questione di competenza, la richiesta di ค regolamento è inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento richiesto d'ufficio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Gaston Fiducia Schelham Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 81 30 GEN. 2001 Oggi, Concetta Amendola IL CANCELLIERE C1 Concerta Ammendola REGISTRAZIONE DA ESENTE