Sentenza 1 giugno 2006
Massime • 1
In materia di convalida dell'arresto, è legittimo il provvedimento di convalida emesso anche successivamente alla scadenza del termine di 48 ore dalla richiesta di convalida, purché l'udienza di convalida abbia avuto inizio entro tale termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21864 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1973
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005549/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE JO, N. IL 10/04/1984;
avverso ORDINANZA del 18/11/2005 del TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Consigliere Dott. MURA Antonio chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Macerata convalidava l'arresto di SE JO per il reato di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, rilevando che i termini erano stati rispettati da parte del P.M., che aveva presentato la richiesta entro 24 ore dall'arresto, ed anche da parte del Tribunale stesso che aveva fissato l'udienza di convalida entro le 48 ore dalla richiesta, essendo irrilevante che l'inizio dell'udienza di convalida fosse avvenuta scadute le 48 ore a causa della prosecuzione di altro dibattimento. Contro la decisione presentava ricorso l'indagato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 13 Cost. e art. 391 c.p.p., commi 4 e 7, in quanto, pur essendo stata fissata l'udienza di convalida per le ore 9 del 18 novembre 2005, era stata, di fatto, iniziata alle ore 15:00, quando erano già scaduti i termini di ben 4 ore;
infatti secondo la giurisprudenza di legittimità era necessario che l'udienza di convalida iniziasse almeno entro le 48 ore, anche se poi terminava dopo. Con memoria successiva ribadiva il principio di diritto e rilevava che non poteva considerarsi l'udienza in atto davanti al tribunale come un unicum visto che quella di convalida era separata da altri tipi di udienza e si svolgeva in camera di consiglio, inoltre era del tutto irrilevante che l'arrestato si trovasse a disposizione del giudice fin dalle ore 9 del mattino.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. Ai sensi dell'art. 558 c.p.p., comma 4, al giudizio di convalida svolto contestualmente al giudizio direttissimo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. In particolare quindi si ritiene applicabile l'art. 391 c.p.p., comma 7 che stabilisce la perentorietà del termine entro il quale deve intervenire la convalida dell'arresto. In merito la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che mentre è legittimo che il provvedimento di convalida venga emesso dopo le 48 ore dalla richiesta, certamente entro tale termine deve incominciare l'udienza di convalida (Sez. II 3 ottobre 1990 n. 5376, rv. 186823; Sez. I 4 luglio 2001 n. 35706, rv. 219755). Orbene nel caso di specie l'udienza di convalida risulta iniziata 20 minuti dopo la scadenza delle 48 ore dalla richiesta e non può essere dilatato tale termine fino a comprendervi la data di inizio dell'udienza davanti al giudice, avendo quella di convalida dell'arresto la sua assoluta autonomia e rispondendo ad esigenze di garanzia del controllo del giudice sulla libertà del cittadino.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006