Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 2 389 /0 3 REPUBBLIC DEL POR LO TALIA JO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 21209/01 Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI 23417/01 Cron. 5462 Consigliere- Dott. Maura LA TERZA Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Rep. Dott. Camilla DI IASI Consigliere Ud. 02/12/02 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AS DR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO PARIZZI, ANNA ROSSINI, i giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI DI FERRARA, ASCOM SERVIZI SRL;
M intimati e sul 2° ricorso n° 23417/01 proposto da:2002 5024 ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI FERRARA, ASCOM SERVIZI SRL, " + -1- rappresentante pro tempore, in persona del legale in ROMA VIA MARCELLOdomiciliati elettivamente PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITO GALLOTTA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
AS DR;
intimato avverso la sentenza n. 1/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 07/05/01 R.G. N. 205/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'estinzione del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Ferrara, con sentenza del 4 marzo 1999, accoglieva il ricorso col quale il sig. DR OL, premesso di essere stato dipendente della Associazione Commercianti di Ferrara ASCOM e poi della ASCOM Servizi s.r.l. e di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo chiedeva che, accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze della ASCOM per l'intero periodo, venisse dichiarata la nullità, annullabilità, e dell'intimato recesso, con illegittimità conseguente condanna dell'Associazione a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli le indennità previste dalla legge 20 maggio 1970 n.300. Avverso la decisione di primo grado proponevano appello principale l'Ascom e incidentale l'Ascom Servizi s.r.l.. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza dell'8 gennaio 2001, accoglieva il primo motivo del ricorso principale e rigettava quello incidentale e, in relazione al motivo accolto, rigettava la domanda del ST. Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna propone ricorso il sig. ST fondandolo su quattro motivi. L'ASCOM e l'ASCOM s.r.l. resistono con controricorso e propongono un unico ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti. A cura del procuratore delle resistenti sono stati depositati in giudizio l' atto col quale il sig. DR OL, premesso che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo a componimento della controversia, dichiara di rinunciare all'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, e l'atto col quale l'ASCOM e l'ASCOM s.r.l., premesso che era stata loro notificata la rinuncia del sig. OL, dichiaravano di accettarla. Sebbene non vi sia una rinuncia da parte delle resistenti al ricorso incidentale dalle stesse proposto, il riferimento all'avvenuta transazione contenuto nell'atto di rinuncia notificato alle ricorrenti incidentali - che hanno esse stesse provveduto al deposito nella cancelleria della Corte di cassazione sia dell'atto di rinuncia del ST che della loro accettazione - induce a ritenere che sia cessata la materia del contendere. Entrambi i ricorsi vanno quidi ritenuti inammissibili per intervenuta mancanza di interesse delle parti. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili per mancanza di REGISTO interesse;
DI dichiara compensate tra le parti le spesse del giudizio di cassazione. Così deciso il 2 dicembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Velin. mihun. grossa TA AN bositato in Cancelleria 18FEB 2003 More elle IL ANLLANLL E