Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
0 34 43 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 16613/ Cron. N. 718 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. I. Dott. Giovanni Prestipino -Presidente- .
2. Michele De Luca -Consigliere- Ud. 28.11.200 Corrado Guglielmucci -Consigliere- LL3. L: Antonio Lamorgese -Consigliere- 4. De Renzis - Kel. Consigliere- 5. Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA SC ETTORE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 66, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ki- naldi, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.li Anto- nio Carini e Maria Betta del foro di Piacenza Ricorrente 4905
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Diri- gente Generale Dott. Pasquale Acconcia, Direttore della Direzio- ne Centrale Prestazioni, rappresentato, tanto congiuntamente che 2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe Ferrà, con i quali ha eletto domicilio in Roma, Via IV Novembre 144, come da procura speciale per atto notaio Tuccari in data 12.9.2000 rep. n. 55025 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 17/00 del Tribunale del Lavo- ro di Piacenza del 5.4.2000 /11.4.2000 nella causa iscritta al n 2012 del R.G. anno 1999. Edita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL; sentito il P M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato. ET CH conveniva davanti al Pretore del Lavoro di Piacenza FINAIL per sentir ri- conoscere una "permanente dal 30 al 35 % con condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratci maturati, oltre aç- cessori. Il ricorrente esponeva di svolgere l'attività di agricoltore e. mentre era intento a scaricare della legna da un trattore, di avere subito un infortunio in data 20.1.1997. L'adito Pretore, esplotata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 177/99 respingeva il ricorso. 3 Proposto appello da parte dello CH, il Tribunale di Piacenza con sentenza 5.4.2000 11.4.2000 confermava la decisionc di primo grado. Tribunale in particolare condivideva le conclusioni del consu- lente tecnico di ufficio di primo grado, che aveva riconosciuto la percentuale di inabilità del 15 % a carico dello CH, pari a quella indicata dall'INAIL. Ul Tribunale riteneva irrilevanti le considerazioni svolte dall'appellante, tendenti a dimostrare una presunta incompatibi- lità del consulente di primo grado, dato che le circostanze espo- ste non avevano in effetti inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, così da determinare un vizio della relazio- ne stessa. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione to CH con unico motivo, al quale resiste con controricorso TINAIL MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa e contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non- ché violazione e illegittima applicazione di norme di legge. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia in modo adeguato valutato l'attendibilità del consulente tecnico di ufficio, l'atipicità della condotta da lui tenuta, consistita nell'avore di- sposto il ricovero dell'assicurato presso il reparto, dal medesimo 1 diretto, dell'Ospedale di ZU , di averlo sottoposto ad csami e a terapie di riabilitazione, senza che il consulente di parte ne venisse a conoscenza. Lo stesso ricorrente aggiunge che la descritta condotta del con- sulente di ufficio rendeva le valutazioni conclusive non obiettive e non ispirate ad imparzialità, a fronte delle quali la motivazione del Tribunale, in presenza della richiesta di rinnovo della perizia medico legale, sarebbe stata assolutamente gencrica e priva di qualsiasi significato. Da parte sua l'INAIL contesta tale assunto ritenendo i rilievi di controparte del tutto generici ed improduttivi, Questa Corte, valutate le opposte lince difensive, ritiene prive di pregio le censure mosse dal ricorrente all'impugnata decisione. Lo CH si è limitato a ribadire le doglianze mosse contro la consulenza di primo grado al fine di dimostrare l'incompatibilità del consulente di ufficio e ritenuto irrilevanti dal giudice di ap- pello. in quanto le circostanze esposte non avevano inciso sulla valutazione delle risultanze cliniche e strumentali, in maniera tale da determinare un vizio della relazione. Genericamente lo CH sostiene che sarebbero state violate le norme disciplinanti la interazione tra il consulente tecnico di uf- ficio e quello di parte, nel senso che il primo avrebbe effettuato le proprie indagini senza avvisare il secondo. Trattasi di mere asserzioni non documentate ed in ogni caso i ri- lievi in ordine alle violazioni del diritto di difesa avrebbero #0- Tuto essere avanzati alla prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, circostanza non provata e comunque non sottoposta all'esame del giudice di appello, come risulta dalle conclusioni dell'appellante dedotte in via istruttoria e riportate nell'impugnata sentenza.. In questo quadro il Tribunale, non ravvisando alcuna incompati- bilità del consulente di ufficio di primo grado e condividendo le conclusioni della consulenza perché precise cd esaurienti, cor- rettamente ha ritenuto di non disporre la rinnovazione delle inda- gini peritali. Al riguardo si può richiamare i costante l'indirizzo di questa Corte, la quale ha più volte ribadito che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza il giudice di merito non è te- nuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulen- za tecnica, cosi come è ugualmente libero di seguire le conclu- sioni del consulente di primo grado ovvero di dissentire dalle stesse, semprecho dia una motivazione adeguata del suo convin- cimento, il che, come già si è detto, si é verificato nel caso di specie (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 889 del 29 gennaio 1998; Cass. sentenza n. 9842 del 10 ottobre 1997). In conclusione il ricorso é destituito di fondamento e va riget- tato. Nessuna pronuncia per le spese, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. 6
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi 28 novembre 2002 Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Near'> IL CANCELLIERE Depostato la Cancelleria 2/10 2003 (3/3/2003)