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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32471 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA NN, nata a [...] 1115.3.1937 avverso la ordinanza in data 7.2.2023 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7.2.2023 il Tribunale di Torre Annunziata, adito in veste di Giudice per l'Esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna per abusi edilizi pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Torre del Greco in data 25.3.1998 e diventata irrevocabile il 25.5.1998, ritenendo che il diniego opposto dall'autorità comunale competente alle domande di condono da costei presentate costituissero una preclusione assoluta anche in relazione alle ulteriori opere abusive realizzate in ampliamento al manufatto preesistente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce di aver, relativamente alle opere per le quali era stata pronunciata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32471 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 07/06/2023 condanna, attuale titolo esecutivo, nei suoi confronti, presentato in data 31.10.1986 domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985, integrata anche da documentazione fotografica volta a dimostrare la preesistente realizzazione di un manufatto cd. principale, e che il successivo 17.2.1995 i propri figli ES ed SI LL avevano depositato due ulteriori istanze di condono ai sensi dell'art. 39 L. 724/1994 aventi ad oggetto la sanatoria delle modifiche successivamente apportate all'immobile originario. Espone che, a seguito dell'incardinato incidente di esecuzione, era stato nominato dall'organo requirente un Ctu che, chiamato ad accertare se le opere oggetto dell'ordine di demolizione fossero o meno condonabili, aveva concluso ritenendo l'improcedibilità della domanda di condono sul rilievo che l'immobile originario era stato modificato con la realizzazione di ulteriori opere abusive, conclusione questa ad avviso della difesa manifestamente errata atteso che lo stesso Comune aveva cori nota interlocutoria segnalato l'eventualità di un rigetto, allo stato mai pronunciato. Le conclusioni del consulente, secondo cui sono da abbattere tutte le costruzioni e non solo gli ampliamenti successivi risultano, in ogni caso, in contrasto, come evidenzia la difesa, con l'originale ordine di demolizione impartito dall'ente locale in data 9.10.2017 che aveva ad oggetto esclusivamente le opere realizzate in ampliamento della struttura oggetto del primo condono, così come non trova alcun fondamento la pretesa della Procura di procedere alla demolizione anche del manufatto preesistente per il quale manca, non essendo mai stata accertata giudizialmente la sua abusività, il titolo esecutivo. Precisa, infatti, che con riferimento al manufatto originario pende tuttora da oltre quarant'anni la domanda di condono a suo tempo presentata dalla ricorrente, senza che la RESA posta in esecuzione sia conseguente ad alcun accertamento giudiziale che ha, invece, riguardato soltanto gli ampliamenti successivi. Conclude pertanto rilevando come nessuna motivazione sia stata addotta in ordine all'eccepita impossibilità di procedere alla demolizione dell'intera opera a fronte di un titolo esecutivo avente ad oggetto solo i successivi ampliamenti, per i quali soltanto erano state rigettate le domande di condono a suo tempo proposte CONSIDERATO IN DIRITTO Le doglianze articolate dalla difesa non trovano alcun fondamento negli atti processuali. La mancanza di un titolo esecutivo che consentisse, a detta della ricorrente, l'integrale demolizione dell'immobile in cui attualmente risiede con i suoi due figli sostenendo di essere stata condannata per i soli successivi arnpliamenti, e non per la restante parte del manufatto ad essi preesistente, risulta palesemente smentita in primis dalla sentenza di condanna azionata in via esecutiva ove le opere abusive 2 risultano costituite da un immobile di 133 mq con annesso terrazzo di 52 mq e due sottostanti vani, opere tutte realizzate in assenza dei titoli abilitativi e proseguite malgrado l'apposizione dei sigilli conseguenti al sequestro inizialmente disposto, come accertato all'esito di un successivo accesso (cfr. la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre del Greco in data 23.5.1998, diventata irrevocabile il 20.5.1998). E' soltanto all'anno 2017 che risale invece la costruzione di due successivi ampliamenti di cui dà atto la CTU disposta dal PM, costituite da due corpi che, in quanto costruiti in aderenza alle due facciate "lato strada" e "lato Vesuvio", come precisato dalla perizia, sono parte integrante del manufatto e perciò necessariamente soggetti all'ordine di demolizione impartito con la pronuncia di condanna. Non trattandosi infatti di costruzioni isolate come pure constatato dall'arch. Serpico per un altro manufatto anch'esso presente sullo stesso lotto di terreno, ma di volumi inglobati nell'immobile principale oggetto della pronunciata condanna, ne seguono necessariamente le sorti, non essendo possibile eseguire l'abbattimento delle opere indicate nel titolo esecutivo senza procedere anche a quelle delle porzioni che ne costituiscono parte integrante. In ogni caso, quand'anche, a dispetto delle risultanze processuali, l'immobile originario fosse preesistente all'accertamento giudiziale, come sostiene la ricorrente, trattasi di contestazione che non può essere svolta in sede esecutiva al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione o comunque paralizzarne l'efficacia Dal momento, infatti, che l'indagine affidata al G.E. in sede di incidente di esecuzione è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, non possono essere fatte valere con tale mezzo questioni che in quanto afferenti a fatti preesistenti alla stessa pronuncia giudiziale avrebbero dovuto essere dedotte in sede di cognizione e che non sono più deducibili in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (ex multis Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580). Al netto di ogni altro rilievo, l'esistenza di un preesistente manufatto già ultimato al momento dell'accertamento giudiziale avrebbe dovuto essere addotta al fine di impedire la condanna per abuso edilizio nel corso dello svolgimento del relativo processo di cognizione, dove invece la odierna ricorrente è rimasta contumace, e non già, non configurando un fatto sopravvenuto, con il presente incidente di esecuzione. Se è vero che il G.E. non si è pronunciato espressamente sulla suddetta questione, ciò è perché l'ha ritenuta assorbita dagli esiti dell'accertamento peritale, che ha correttamente qualificato, per effetto delle successive modifiche edilizie eseguite sull'immobile abusivo, improcedibile il condono originario. Il Tribunale campano ha perciò limitato il suo esame agli ulteriori profili di doglianza concernenti la sospensione dell'ingiunzione demolitoria, coerentemente negata in ragione non solo dell'improcedibilità della domanda presentata dalla stessa ricorrente nel 1986, comunque pendente da oltre quarant'anni in assenza di elementi che consentissero di prevederne un esito favorevole, ma altresì del rigetto delle altre due istanze inoltrate nell'anno 1995 per essere stata accertata l'ultimazione delle relative opere in data successiva a quella consentita per la loro sanatoria, senza che su tali rilievi la difesa abbia svolto alcuna osservazione Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 7.6.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 7.2.2023 il Tribunale di Torre Annunziata, adito in veste di Giudice per l'Esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna per abusi edilizi pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Torre del Greco in data 25.3.1998 e diventata irrevocabile il 25.5.1998, ritenendo che il diniego opposto dall'autorità comunale competente alle domande di condono da costei presentate costituissero una preclusione assoluta anche in relazione alle ulteriori opere abusive realizzate in ampliamento al manufatto preesistente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce di aver, relativamente alle opere per le quali era stata pronunciata la Penale Sent. Sez. 3 Num. 32471 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 07/06/2023 condanna, attuale titolo esecutivo, nei suoi confronti, presentato in data 31.10.1986 domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/1985, integrata anche da documentazione fotografica volta a dimostrare la preesistente realizzazione di un manufatto cd. principale, e che il successivo 17.2.1995 i propri figli ES ed SI LL avevano depositato due ulteriori istanze di condono ai sensi dell'art. 39 L. 724/1994 aventi ad oggetto la sanatoria delle modifiche successivamente apportate all'immobile originario. Espone che, a seguito dell'incardinato incidente di esecuzione, era stato nominato dall'organo requirente un Ctu che, chiamato ad accertare se le opere oggetto dell'ordine di demolizione fossero o meno condonabili, aveva concluso ritenendo l'improcedibilità della domanda di condono sul rilievo che l'immobile originario era stato modificato con la realizzazione di ulteriori opere abusive, conclusione questa ad avviso della difesa manifestamente errata atteso che lo stesso Comune aveva cori nota interlocutoria segnalato l'eventualità di un rigetto, allo stato mai pronunciato. Le conclusioni del consulente, secondo cui sono da abbattere tutte le costruzioni e non solo gli ampliamenti successivi risultano, in ogni caso, in contrasto, come evidenzia la difesa, con l'originale ordine di demolizione impartito dall'ente locale in data 9.10.2017 che aveva ad oggetto esclusivamente le opere realizzate in ampliamento della struttura oggetto del primo condono, così come non trova alcun fondamento la pretesa della Procura di procedere alla demolizione anche del manufatto preesistente per il quale manca, non essendo mai stata accertata giudizialmente la sua abusività, il titolo esecutivo. Precisa, infatti, che con riferimento al manufatto originario pende tuttora da oltre quarant'anni la domanda di condono a suo tempo presentata dalla ricorrente, senza che la RESA posta in esecuzione sia conseguente ad alcun accertamento giudiziale che ha, invece, riguardato soltanto gli ampliamenti successivi. Conclude pertanto rilevando come nessuna motivazione sia stata addotta in ordine all'eccepita impossibilità di procedere alla demolizione dell'intera opera a fronte di un titolo esecutivo avente ad oggetto solo i successivi ampliamenti, per i quali soltanto erano state rigettate le domande di condono a suo tempo proposte CONSIDERATO IN DIRITTO Le doglianze articolate dalla difesa non trovano alcun fondamento negli atti processuali. La mancanza di un titolo esecutivo che consentisse, a detta della ricorrente, l'integrale demolizione dell'immobile in cui attualmente risiede con i suoi due figli sostenendo di essere stata condannata per i soli successivi arnpliamenti, e non per la restante parte del manufatto ad essi preesistente, risulta palesemente smentita in primis dalla sentenza di condanna azionata in via esecutiva ove le opere abusive 2 risultano costituite da un immobile di 133 mq con annesso terrazzo di 52 mq e due sottostanti vani, opere tutte realizzate in assenza dei titoli abilitativi e proseguite malgrado l'apposizione dei sigilli conseguenti al sequestro inizialmente disposto, come accertato all'esito di un successivo accesso (cfr. la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torre del Greco in data 23.5.1998, diventata irrevocabile il 20.5.1998). E' soltanto all'anno 2017 che risale invece la costruzione di due successivi ampliamenti di cui dà atto la CTU disposta dal PM, costituite da due corpi che, in quanto costruiti in aderenza alle due facciate "lato strada" e "lato Vesuvio", come precisato dalla perizia, sono parte integrante del manufatto e perciò necessariamente soggetti all'ordine di demolizione impartito con la pronuncia di condanna. Non trattandosi infatti di costruzioni isolate come pure constatato dall'arch. Serpico per un altro manufatto anch'esso presente sullo stesso lotto di terreno, ma di volumi inglobati nell'immobile principale oggetto della pronunciata condanna, ne seguono necessariamente le sorti, non essendo possibile eseguire l'abbattimento delle opere indicate nel titolo esecutivo senza procedere anche a quelle delle porzioni che ne costituiscono parte integrante. In ogni caso, quand'anche, a dispetto delle risultanze processuali, l'immobile originario fosse preesistente all'accertamento giudiziale, come sostiene la ricorrente, trattasi di contestazione che non può essere svolta in sede esecutiva al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione o comunque paralizzarne l'efficacia Dal momento, infatti, che l'indagine affidata al G.E. in sede di incidente di esecuzione è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, non possono essere fatte valere con tale mezzo questioni che in quanto afferenti a fatti preesistenti alla stessa pronuncia giudiziale avrebbero dovuto essere dedotte in sede di cognizione e che non sono più deducibili in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza (ex multis Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580). Al netto di ogni altro rilievo, l'esistenza di un preesistente manufatto già ultimato al momento dell'accertamento giudiziale avrebbe dovuto essere addotta al fine di impedire la condanna per abuso edilizio nel corso dello svolgimento del relativo processo di cognizione, dove invece la odierna ricorrente è rimasta contumace, e non già, non configurando un fatto sopravvenuto, con il presente incidente di esecuzione. Se è vero che il G.E. non si è pronunciato espressamente sulla suddetta questione, ciò è perché l'ha ritenuta assorbita dagli esiti dell'accertamento peritale, che ha correttamente qualificato, per effetto delle successive modifiche edilizie eseguite sull'immobile abusivo, improcedibile il condono originario. Il Tribunale campano ha perciò limitato il suo esame agli ulteriori profili di doglianza concernenti la sospensione dell'ingiunzione demolitoria, coerentemente negata in ragione non solo dell'improcedibilità della domanda presentata dalla stessa ricorrente nel 1986, comunque pendente da oltre quarant'anni in assenza di elementi che consentissero di prevederne un esito favorevole, ma altresì del rigetto delle altre due istanze inoltrate nell'anno 1995 per essere stata accertata l'ultimazione delle relative opere in data successiva a quella consentita per la loro sanatoria, senza che su tali rilievi la difesa abbia svolto alcuna osservazione Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 7.6.2023