Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0437 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto reciter coattiva difarthage- SEZIONE SECONDA CIVILE out 1054 1051 ce affeezone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 17270/99Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Cron. 10249 Consigliere Rep.1014 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente 71 dal Sig. per diritti € 155 SENT EN ZA 27 MAR. 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: EN LL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 077-11500 GUELI, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
SI RO, EN NN, elettivamente domiciliati in ROMA PZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio 1031580 dell'avvocato ANDREA CUCCIA, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti 2001 nonchè contro 1585 -1- IMM. CASTEL DI LEVA SRL, in persona del legale rapp. p.t. MARCELLO ZANZI, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che lo difende, giusta delega in atti;
B
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11005/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 maggio/16 giugno 1999, il Tribunale di Roma rigettava il gravame proposto da RE CE avversO la sentenza del Pretore della stessa città, n. 6536 del 1994, che, in contraddittorio della Immobiliare Castel di Leva s.r.l. e dei coniugi ET SI e AN CE SI, aveva negato ad essa RE CE il diritto di ottenere sul fondo di proprietà della società Immobilare Castel di Leva il passaggio a favore del proprio e intercluso fondo limitrofo. A motivo della decisione, il Tribunale esponeva che l'invocata costituzione di servitù coattiva di passaggio nei confronti del terzo, società Immobi- liare Castel di Leva, ai sensi dell'art. 1051 c.c., era preclusa dal fatto che il fondo di RE CE era divenuto intercluso per effetto dell'alienazione a titolo oneroso, intercorsa tra la stessa CE e i coniugi ET SI e AN CE SI, parti -anche questi ultimi- del giudizio di primo grado, contro cui RE CE non aveva però fatto valere (nonostante non fosse allora prescritto) il diritto di ottenere il passaggio senza alcuna indennità, ai sensi dell'art. 1054 C.C.. Evidenziava, poi, che la 3 esenzione dalla servitù coattiva di passaggio, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 C.C., al pari del requisito della brevità del passaggio, non aveva rilievo nell'ipotesi di interclusione del fondo per effetto di alienazione, ai sensi dell'art. 1054 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza, RE CE ha proposto ricorso in forza di un unico motivo, illustrato con successiva memoria. La società Immobiliare Castel di Leva ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. ET SI e AN CE SI si sono rimessi n a giustizia", pur auspicando l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo, intitolato "violazione dell'art. 1051 C.C. per essersi erroneamente ritenuto appli- cabile alla specie l'art. 1054 C.C. in conseguenza di omesso esame di fatti decisivi e di omessa considerazione di prova vertente su fatto risoluti- VO (art, 360 n. 5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che il Tribunale a quo le abbia negato il diritto di ottenere il passaggio coattivo sul fondo della Immobiliare Castel di Leva, ai sensisocietà inopinatamente ritenendo che dell'art. 1051 C.C., 4 essa ricorrente non fosse impossibilitata ad avvalersi del diritto di passaggio coattivo sul fondo dei suoi dante causa, i coniugi ET SI e AN CE SI, ai sensi dell'art. 1054 c.c., quando invece tale diritto personale era prescritto per decorrenza del relativo termine decennale, così come dai predetti coniugi contestato anteriormente al giudizio e poi formalmente eccepito in sede di gravame. t Il motivo non ha pregio. Se è vero, infatti, secondo il conforme ed enuncia- to principio di questa Corte (v. Cass. n. 4207/97, n. 4506/85 e n. 1514/74), che il proprietario di fondo intercluso può ottenere ex art. 1051 C.C. il passaggio coattivo sul fondo di un terzo confinante l'impossibilità di agire nei quando dimostri confronti del proprio dante causa, ai sensi dell'art. 1054 c.c., come nell'ipotesi di estinzio- ne per prescrizione del relativo diritto (che, per l'appunto, è diritto di natura personale, in quanto tale soggetto a prescrizione, a differenza di quello previsto dall'art. 1051 C.C., che, raffigu- rando più specificamente una facoltà del proprieta- rio, non è invece prescrittibile, V. Cass. n. 832/93 e n. 5094/87), è altresì vero che la ricor- 5 rente neppure prospetta la sussistenza di una sua effettiva, e dal Tribunale a quo non valutata, impossibilità di agire nei confronti dei propri dant causa, ai sensi dell'art. 1054 C.C., per prescrizione del relativo diritto, essendo indi- scusso che essa ricorrente non ebbe ad agire nei confronti di costoro, così da consentire in sede una siffatta impossi- giudiziale l'accertamento di bilità, che postula -appunto- il concreto esercizio di azione ex art. 1054 C.C. e la contrapposizione di specifica eccezione di prescrizione, non rileva- bile d'ufficio. E ciò, non trascurando di considerare che, alla dimostrazione della effettiva impossibilità di agire nei confronti del proprio dante causa, j a sensi dell'art. 1504 C.C., per prescrizione del relativo diritto, non consegue l'automatica esclu- sione di questi dal novero dei possibili soggetti, obbligati a dare il passaggio, posto che il pro- prietario del fondo intercluso può agire anche nei suoi confronti per la costituzione di servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 C.C., in tal caso versando quel dante causa in posizione pari a quella degli altri terzi confinan- ti (v. Cass. n. 5904/87). 6 La sentenza impugnata, dunque, che ha mostrato di ritenere preclusa l'invocata costituzione di servitù coattiva su fondo del terzo, per difetto di impossibilità di agire della ricorrente nei con- fronti dei propri dante causa, ai sensi dell'art. 1054 C.C., non è incorsa nei denunciati errori di giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso e, secondo principio di soccombenza, la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società resistente. Sussistono giusti motivi, invece, per dichiarare totalmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e i resistenti SI e CE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente RE CE al pagamento delle spese del giudi- cassazione in favore della resistente zio di lire 260.000 (£134,28) Immobiliare Castel di Leva, liquidate in società (€ 1549,37) oltre lire 3.000.000 per onorari e ' compensa le spese tra la ricorrente e i resistenti ET SI e AN CE SI. Così deciso il 27 novembre 201, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f IlCons. Dest. Il presidente Vancebe hard firetheЛансева IL CANCELLIERE C1 Don.ssa Donatella D'AN Roma 2.7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 MDG 20021 Serie 4 Registrato in dato aln23ASS.... versate €. 149.77 CENTOQUARANTAN QVE/77) (euro p. Do